Norme & Prassi

Fondi all’Onu per la lotta alla tortura. 600mila euro in cinque anni come contributo volontario

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L’Italia donerà 120 mila euro
annui , per cinque anni, a partire dal 2004, per il Fondo delle Nazioni
Unite per le vittime della tortura. E’ il contributo volontario annuo che
l’Italia assicurerà per il proseguimento dell’impegno finanziario assunto
dal nostro Paese dal 1989. Infatti l’Italia ha ratificato con la legge 498
del 1988 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri
trattamenti o punizioni crudeli o degradanti, in piena sintonia con le
posizioni sempre sostenute nei fori internazionali. Coerentemente a questa
linea dal 1989 l’Italia ha contribuito al Fondo volontario delle Nazioni
Unite a favore delle vittime della tortura e dei loro familiari, istituito
con la risoluzione 36/151 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con
il mandato di raccogliere i contributi volontari dei Governi, delle
organizzazioni non governative e dei privati e sovvenzionare i programmi
delle organizzazioni non governative che offrono un’assistenza umanitaria
alle vittime della tortura. Le crescenti esigenze alle quali il Fondo ha
dovuto far fronte ha spinto il Presidente della 22° Sessione del Consiglio
di Amministrazione del Fondo ad invitare nuovamente i Paesi donatori, membri
delle Nazioni Unite a confermare il proprio contributo. E nel Consiglio dei
Ministri del 24 settembre 2004 il Governo ha approvato un disegno di legge
per la concessione di un contributo volontario al Fondo delle azioni Unite
per le vittime della tortura.
Il provvedimento deve ora andare all’esame del Parlamento.


 


DISEGNO DI LEGGE che autorizza fondi all’Onu per la lotta alla tortura Cdm
24.9.2004


 

Art.1

  1. E’
    autorizzata la concessione di un contributo volontario annuo, per il
    quinquennio 2004-2008, pari ad euro 120.000, a favore del Fondo delle
    Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art.2


  1. All’onere relativo al contributo di cui all’articolo 1 si provvede
    mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
    bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
    di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
    dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
    utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il
    Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
    propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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