Norme & Prassi

Ddl Ac 66 recante Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla commissione giustizia della camera il 15 settembre 2004


Madre e padre dovranno continuare a occuparsi
entrambi dei figli, anche in caso di separazione e divorzio. Compare la
mediazione familiare come metodo per risolvere screzi sulle modalità
dell’affido. E la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per oltre
tre mensilità sarà punita con il carcere.

Il nuovo testo sull’affido
condiviso, approvato dalla commissione giustizia delle camera il 15 settembre
scorso e in attesa dei pareri delle commissioni competenti, introduce nuove
regole sia nel codice civile sia in quello di procedura civile, sia in quello
penale.

Un intervento innovativo che
tuttavia non sembra avere un futuro assicurato e per il quale la prova dell’aula
a Montecitorio non sarà indolore.

L’opposizione ha già
manifestato forti perplessità, più sulla praticabilità della riforma che non
sull’opportunità dei nuovi istituti. Comunque il testo introduce come regola
l’affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, chiedendo che il progetto di
affidamenti condiviso sia allegato obbligatoriamente alla domanda di
separazione. Prevede anche l’istituzione di centri di mediazione che dovrebbero
risolvere, prima dell’autorità giudiziaria, le controversie relative alla
modalità della cura condivisa dei figli.

Oltre l’affido anche il
mantenimento dei figli sarà condiviso in misura proporzionale al reddito

Ddl Ac 66 recante
Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei
figli, approvato dalla commissione giustizia della camera il 15 settembre 2004 e
inviato alle commissioni per il parere

 

Art. 1.

(Modifica e introduzione di
articoli nel codice civile).

1. L’articolo 155 del codice
civile è sostituito dal seguente:

Art. 155 – (Provvedimenti
riguardo ai figli). Dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il
minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità
indicata dal comma 1, il giudice che pronuncia la separazione personale dei
coniugi dispone, salvo quanto previsto dall’articolo 155-bis, che i figli
restino affidati a entrambi i genitori tenendo conto delle modalità concordate
dai coniugi e motivatamente espresse nel progetto di affidamento condiviso
obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione. In particolare, il
giudice prende atto, se non palesemente contrari agli interessi dei figli, degli
accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei
genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e nell’interesse dei figli, i
tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando
altresi’ la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

La potestà è esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative
all’educazione, istruzione e salute sono assunte, ove possibile, congiuntamente.

Salvo accordi diversi
liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma
diretta al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine
di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a)
le attuali esigenze del figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in
costanza di convivenza con entrambi i genitori; c) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore; d) le risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza
economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le
informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi.

2. Dopo l’articolo 155 del
codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 155-bis – (Esclusione e
opposizione all’affidamento condiviso). Il giudice puo’ disporre l’esclusione di
un genitore dall’affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente
provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i
presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se
affidatario, possa derivare pregiudizio al minore.

Ciascuno dei genitori puo’ in
qualsiasi momento opporsi motivatamente alla partecipazione dell’altro genitore
all’affidamento e chiederne l’esclusione quando sussistono le condizioni
indicate dal comma 1. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento
esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile, il diritto
del minore riconosciuto ai sensi del comma 1 dell’articolo 155. Se la domanda
risulta manifestamente infondata, il giudice considera il comportamento del
genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare
nell’interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all’articolo 96 cpc.

Art. 155-ter – (Assegnazione
della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della
casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei
figli.

Dell’assegnazione deve essere
adeguatamente tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, tenuto conto dell’eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di
assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643
cc. La stessa assegnazione decade nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi
di abitare stabilmente nella casa familiare.

In ogni caso, ove avvenga un
cambiamento di residenza o di domicilio da parte di uno dei genitori che
interferisca gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data
facoltà all’altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell’organizzazione
familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti economici. Se tra i genitori
non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.

Art. 155-quater – (Violazione
degli obblighi di mantenimento). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di
mantenimento diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore
inadempiente, la loro sostituzione tramite corrispondente assegno da versare
all’altro genitore.

In caso di inadempienza rispetto
a obblighi di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall’articolo 8
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-quinquies –
(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non
indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dall’articolo
155, comma 4. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico,
esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate
le circostanze, non disponga diversamente.

Ai figli maggiorenni portatori
di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei
minori.

Art. 155-sexies – (Poteri
istruttori del giudice). Prima dell’emanazione anche in via provvisoria dei
provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice puo’ assumere, a istanza di
parte o d’ufficio, mezzi di prova, nonchè, salvo che particolari ragioni lo
sconsiglino, l’audizione dei figli minori.

Qualora ne ravvisi la necessità,
il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare
l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un
accordo con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e
materiale dei figli.

Art. 2.

(Introduzione di articoli nel
codice di procedura civile).

1. Dopo l’articolo 709 del
codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

Art. 709-bis – (Mediazione
familiare). In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del
progetto condiviso, le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvo
i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di
rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato accreditato.

Ove l’intervento, che puo’
essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti
presenteranno al presidente del tribunale il testo dell’accordo raggiunto. Gli
aspetti economici della separazione possono far parte del documento finale,
anche se concordati al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti
possono rivolgersi al giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.

In ogni caso i coniugi devono
allegare alla domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il
centro o rendere concorde dichiarazione circa l’avvenuto passaggio.

In caso di contrasti insorti
successivamente, in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo
la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l’opportunità di rivolgersi a
un centro di mediazione familiare di cui al comma 1. Se la segnalazione trova il
consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa
dell’espletamento dell’attività di mediazione.

Art. 709-ter – (Provvedimenti in
caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti
insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della genitorialità spetta,
qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 cpc, al giudice
dello stesso. In caso contrario essa spetta al tribunale del luogo di residenza
del minore.

A seguito del ricorso, il
giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento condiviso,
egli puo’ modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello sia
alle modalità di affidamento o puo’, in alternativa, applicare le seguenti
sanzioni:

a) ammonire il genitore
inadempiente;

b) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore;

c) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro;

d) condannare il genitore
inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un
massimo di 5 mila euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal
giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.

Art. 3

(Disposizioni penali).

1. La mancata corresponsione
dell’assegno di mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai
sensi dell’articolo 570 del codice penale.

Art. 4.

(Disposizioni di attuazione).

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