Esame di avvocato: non sindacabili i tempi di correzione -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 6155 del 17/09/2004
Il giudice amministrativo non puo’ sindacare sui tempi medi di correzione degli elaborati . Secondo il Consiglio di Stato, che conferma un consolodato mprincipio della stessa Sezione (ex pluribus, IV, 7.2.03 n. 471), anche dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione della prova scritta di un esame.
CONSIGLIO DI STATO,
Sezione IV, Sentenza n. 6155 del 17/09/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA
Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205
sul ricorso in appello iscritto
al NRG 3845 dell’anno 2004 proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in
persona del ministro in carica, e dalla COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA, in persona del Presidente in
carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
XXX,
non costituito in giudizio;
per
l’annullamento, previa sospensiva,
della sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n.
64 del 4 febbraio 2004;
Visto l’appello proposto
dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione per gli esami di Avvocato
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria e la contestuale domanda di
sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata;
Visti tutti gli atti di
causa;
Relatore all’udienza in
camera di consiglio dell’8 luglio 2004 del consigliere Carlo Saltelli;
Letto l’articolo 9 della
legge 21 luglio 2000 n. 205 e informata la parte presente dell’intenzione della
Sezione di decidere la causa in forma semplificata, stante l’integrità del
contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, ed è essendo inoltre scaduti
i termini per la costituzione in giudizio dell’appellato;
Udito l’avvocato dello
Stato Fiorentino;
PREMESSO CHE
-
con sentenza n. 64 del 4
febbraio 2004 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione
staccata di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso proposto dal dott. XXX ed ha annullato il verbale in data 9 maggio 2002 della Commissione per
l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione
2001/2002, operante presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, nella parte
in cui aveva assegnato alle sue prove scritte il punteggio rispettivamente di
28/50 (parere di diritto civile), 30/50 (parere di diritto penale) e 25/50
(atto giudiziario in materia di diritto privato), insufficiente per
l’ammissione alle prove orale, ritenendo fondato il dedotto motivo di difetto
di motivazione per insufficienza del solo voto numerico in presenza dei
generici criteri di massima fissati per la correzione degli elaborati (con
assorbimento di tutte le altre censure); -
il Ministero della Giustizia e
la Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio
Calabria, con atto di appello ritualmente notificato il 13 aprile 2004, hanno
chiesto la riforma della prefata sentenza, non sussistendo il vizio di difetto
di motivazione, erroneamente riscontrato dai primi giudici, ed essendo del
tutto infondati anche gli ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado
e non esaminati, in quanto dichiarati assorbiti; -
l’appellato, benchè
ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio, non si è costituito nel
presente grado di appello;
CONSIDERATO CHE:
-
secondo un consolidato
indirizzo della Sezione, da cui non si ravvisa motivo per discostarsi, anche
dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico
costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo alla valutazione
della prova scritta di un esame (ex pluribus, IV, 7.2.03 n. 471, non essendo
pertinente al riguardo la decisione 2331 del 30.04.2003 della V^ Sezione);
RILEVATO CHE,
anche a prescindere dal fatto che non sono stati espressamente riproposti
dall’appellato (che non si è neppure costituito in giudizio) sono altresi’
destituiti i motivi di censura sollevati in primo grado e dichiarato assorbiti,
in quanto:
-
sfugge al sindacato di
legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di
correzione degli elaborati (IV, ordinanza 7 febbraio 2003 n. 470; ordinanza 29
gennaio 2004, n. 385); -
i componenti delle commissioni
giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione
forense sono fungibili ed in ogni caso le singole sottocommissioni possono
essere presiedute dal vice ” presidente, senza la necessità di motivare
l’impedimento che giustifica la sostituzione (IV, 9.4.02 n. 1353; 25.9.02 n.
4925; C.G.A. 5.12.02 n. 660; ordinanza 2.12.2003, n. 5355); -
in caso di valutazione
negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che in la
commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato
corretto di ciascun candidato; -
è del tutto irrilevante la
dedotta violazione dell’articolo 24 del R.D. 22 novembre 1934, n. 37, non
sussistendo alcuna contestazione circa i punteggi effettivamente attribuiti
agli elaborati dell’appellato; -
la fissazione dei criteri di
massima per la correzione degli elaborati, cosi’ come la valutazione delle
prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della
Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano
manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali, circostanze
che non ricorrono nel caso di specie;
RITENUTO CHE,
in conclusione che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma
della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo
grado dal sig. XXX, potendosi peraltro disporre la compensazione delle
spese di entrambi i gradi di giudizio;
P.Q.M.
Accoglie l’appello proposto
dal Ministero della Giustizia e dalla Commissione per gli esami di Avvocato
presso la Corte di Appello di Reggio Calabria avverso la sentenza n. 64 del 4
febbraio 2004 del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede
staccata di Reggio Calabria, e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima,
respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. XXX.
Dichiara interamente
compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, nella
camera di consiglio dell’8 luglio 2004, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale ” Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:
PATRONI GRIFFI FILIPPO – Presidente
f.f.
ANASTASI ANTONINO – Consigliere
LEONI ANNA –
Consigliere
SALTELLI CARLO –
Consigliere est.
DEODATO CARLO –
Consigliere
L’ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Carlo Saltelli Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
Marta Belloni
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
17 settembre 2004
(art. 55, L. 27.4.1982 n.
186)
Il
Dirigente
Giuseppe
Testa