Norme & Prassi

DPR 29 luglio 2004, n. 244 Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (GU n. 223 del 22-9-2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004, n.244
 

Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  del lavoro e delle
politiche sociali.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed
in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come da resoconto in data 19 gennaio 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e
nell'adunanza del 17 maggio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente:
  «Art.  1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il
Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  di  seguito
denominato:  "Ministero",  esercita,  nel  rispetto  delle competenze
affidate  alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  le  funzioni  di  cui  all'articolo  46  del  decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.».

      
                               Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Segretariato generale). - 1. Il Segretario generale
del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è
nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione
alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche e
dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del
sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT
(Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro
nonchè alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web;
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le
attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e
ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attività
ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attività
di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il
monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza
delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli
affari di competenza del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese
istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di
programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede
al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi
dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del
principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di
parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i
rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il
Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.
Art. 1-ter (Direzioni generali). - 1. Il Ministero, nel rispetto
delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di
cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle
seguenti Direzioni generali:
a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
b) per l'attività ispettiva;
c) della comunicazione;
d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità
sociale delle imprese (CSR);
e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e
monitoraggio della spesa sociale;
f) dell'immigrazione;
g) del mercato del lavoro;
h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;
i) per le politiche previdenziali;
l) per l'innovazione tecnologica;
m) delle risorse umane e affari generali;
n) della tutela delle condizioni di lavoro;
o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni
sociali.
Art. 1-quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione). - 1. La Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le
seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con
gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del
fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina
degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione
salariale e mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e controllo
delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi,
verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione
e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di
solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.
Art. 1-quinquies (Direzione generale per l'attività ispettiva). -
1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le
seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività
ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di
tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione
sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e
controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi
periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo
dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione
della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi
compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli
interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed
economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle
gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle
gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca,
degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale degli enti
previdenziali.
Art. 1-sexies (Direzione generale della comunicazione). - 1. La
Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni:
informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge
7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione
esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la
comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione,
ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle
attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione;
organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi
all'utenza.
Art. 1-septies (Direzione generale per la famiglia, i diritti
sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). - 1. La
Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la
responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti
funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità
e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di
sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;
supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle
politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione.
sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti
delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle
persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche
dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento
degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela
dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i
giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati
dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto
concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventù; promozione
delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del
piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni
alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attività
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di
interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose, di
interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso
sessuale dei minori, di misure di contrasto alla povertà e di lotta
all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la
povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative
disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attività della
Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo
27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e
monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di
cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed
alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre
Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione
della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e
coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le
organizzazioni internazionali e l'Unione europea.
Art. 1-octies (Direzione generale per la gestione del fondo
nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa
sociale). - 1. La Direzione generale per la gestione del fondo
nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale
esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse
alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento
al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di
riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la
definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della
fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.
Art. 1-nonies (Direzione generale dell'immigrazione). - 1. La
Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni:
coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli
stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il
fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche
migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività
a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste
di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non
accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e
dalle relative norme di attuazione; supporto all'attività del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e
dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi
migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE
previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli
interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
promozione delle convenzion

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.