Norme & Prassi

DPR 29 luglio 2004, n. 244 Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (GU n. 223 del 22-9-2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2004, n.244
 

Regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero  del lavoro e delle
politiche sociali.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed agli enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed
in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
176,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
  Sentite  le  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
come da resoconto in data 19 gennaio 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e
nell'adunanza del 17 maggio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica;
                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente:
  «Art.  1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il
Ministero   del   lavoro   e  delle  politiche  sociali,  di  seguito
denominato:  "Ministero",  esercita,  nel  rispetto  delle competenze
affidate  alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  le  funzioni  di  cui  all'articolo  46  del  decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.».

      
                               Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Segretariato generale). - 1. Il Segretario generale
del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è
nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il
coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione
alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche e
dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del
sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT
(Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro
nonchè alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web;
provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei
programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le
attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e
ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attività
ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attività
di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il
monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza
delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli
affari di competenza del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese
istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di
programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede
al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi
dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del
principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità
tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di
parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i
rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il
Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità
amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279.
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.
Art. 1-ter (Direzioni generali). - 1. Il Ministero, nel rispetto
delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di
cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle
seguenti Direzioni generali:
a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
b) per l'attività ispettiva;
c) della comunicazione;
d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità
sociale delle imprese (CSR);
e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e
monitoraggio della spesa sociale;
f) dell'immigrazione;
g) del mercato del lavoro;
h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;
i) per le politiche previdenziali;
l) per l'innovazione tecnologica;
m) delle risorse umane e affari generali;
n) della tutela delle condizioni di lavoro;
o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni
sociali.
Art. 1-quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e
incentivi all'occupazione). - 1. La Direzione generale degli
ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le
seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con
gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del
fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina
degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione
salariale e mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e controllo
delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi,
verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione
e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di
solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.
Art. 1-quinquies (Direzione generale per l'attività ispettiva). -
1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le
seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività
ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di
tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione
sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e
controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi
periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo
dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione
della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi
compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli
interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed
economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle
gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed
assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle
gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca,
degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale degli enti
previdenziali.
Art. 1-sexies (Direzione generale della comunicazione). - 1. La
Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni:
informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge
7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione
esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la
comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione,
ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle
attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione;
organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi
all'utenza.
Art. 1-septies (Direzione generale per la famiglia, i diritti
sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). - 1. La
Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la
responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti
funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità
e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di
sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;
supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei
servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle
politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione.
sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti
delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle
persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche
dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento
degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela
dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i
giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati
dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani
generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto
concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia
nazionale italiana del programma comunitario gioventù; promozione
delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del
piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni
alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attività
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di
interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose, di
interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso
sessuale dei minori, di misure di contrasto alla povertà e di lotta
all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la
povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative
disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attività della
Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo
27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e
monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di
cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed
alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre
Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione
della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e
coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le
organizzazioni internazionali e l'Unione europea.
Art. 1-octies (Direzione generale per la gestione del fondo
nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa
sociale). - 1. La Direzione generale per la gestione del fondo
nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale
esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse
alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento
al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18
della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di
riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la
definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della
fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.
Art. 1-nonies (Direzione generale dell'immigrazione). - 1. La
Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni:
coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli
stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il
fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche
migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività
a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste
di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non
accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e
dalle relative norme di attuazione; supporto all'attività del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e
dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi
migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE
previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli
interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero;
promozione delle convenzion

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