Lavoro

Il ritardo nella contestazione dell’addebito non può essere giustificato da carenze e disservizi interni alla struttura aziendale -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 15467/2004

La complessità
dell’organizzazione e le “lungaggini burocratiche” degli uffici dell’impresa,
non sono circostanze idonee a giustificare il ritardo nell’avvio del
procedimento disciplinare e a evitare la dichiarazione di illegittimità della
sanzione del licenziamento.

La tempestività
della contestazione degli addebiti è presupposto imprescindibile per il
corretto utilizzo dello strumento disciplinare previsto dall’articolo 7 della
legge 300/1970, è, per consolidato orientamento,

Il requisito
della rapidità risponde alla necessità di garantire al lavoratore il diritto
alla difesa completa e tempestiva, e consente alla sanzione disciplinare di
svolgere la sua funzione, evitando che la condotta si protragga oltre il tempo
strettamente necessario agli accertamenti istruttori e causi danni maggiori.

Sicchè, il lasso
di tempo intercorso tra il compimento del fatto e la comunicazione dell’addebito
non puo’ essere giustificato con carenze gestionali e lungaggini burocratiche
interne alla società. A impedire che il ritardo nell’attivazione dello
strumento disciplinare possa essere legittimato da una pretesa inefficienza
delle procedure interne all’impresa è in sostanza il rilievo che si tratta di
una situazione aziendale da addebitare alle scarse capacità organizzative del
datore di lavoro. Tali carenze, che hanno dilatato i tempi della reazione
disciplinare, devono essere necessariamente attribuite alla responsabilità del
datore di lavoro.

Per verificare se
la contestazione disciplinare sia stata eseguita da parte del datore di lavoro
nel rispetto del requisito della immediatezza non si puo’ fare affidamento sulle
omissioni e i ritardi dei superiori gerarchici nella comunicazione dei fatti
addebitati. La complessità dell’organizzazione aziendale, cosi’ come le carenze
e i disservizi di gestione interni all’impresa, rientrano nella piena
responsabilità del datore di lavoro e non possono essere, pertanto, utilizzati
per giustificare la mancanza di tempestività nella reazione dell’impresa e
allungare i tempi del procedimento disciplinare.

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