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DECRETO 19 luglio 2004 Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria. (GU n. 219 del 17-9-2004)


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 luglio 2004
 

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale
è  stato  autorizzato  uno  stanziamento di lire 100 miliardi per la
costruzione,  il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici
destinati ad istituti di prevenzione e pena;
  Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
  Visto  l'art.  1 della legge 1° luglio 1977, n. 404 con il quale è
stato  aumentato  di  lire  400  miliardi  lo  stanziamento  previsto
dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;
  Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è
stata  autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi
per  l'attuazione  del  programma  di intervento di cui alle suddette
leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;
  Visto  l'art.  20  della  legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  citato  art. 25 della legge
24 aprile  1980,  n.  146,  è stata elevata a complessive lire 1.200
miliardi;
  Visto  l'art.  4  della  legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è
stata  autorizzata  l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata
esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base
al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge
12 dicembre  1971,  n.  1133  e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n.
119;
  Visto  l'art.  13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale
è  stata  autorizzata  l'ulteriore  spesa di lire 1.000 miliardi, da
destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate,
in  base  al  programma  costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1
della  legge  12 dicembre  1971,  n.  1133 e dell'art. 20 della legge
30 marzo 1981, n. 119;
  Visto  l'art.  7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale
sono  stati  autorizzati l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da
destinare  al  completamento,  anche  funzionale,  delle  opere  già
avviate  o  anche  da  avviarsi,  nonchè  lo slittamento di lire 100
miliardi  autorizzati  con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41
dall'anno 1987 all'anno 1988;
  Vista  la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti
disposti  con  le  predette  leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e
22 dicembre  1986,  n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari
1987 e 1988 sono stati rimodulati;
  Vista  la  legge  24 dicembre  1988,  n.  541,  con  la  quale  gli
stanziamenti  disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41,
art.  13  e  22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi
finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1991,  n.  415,  con  la  quale  gli
stanziamenti  disposti  con  le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n.
41,  art.  13  e  22 dicembre  1986,  n.  910,  art.  7,  sono  stati
rimodulati;
  Vista  la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n.  41,  art.  13  e  22 dicembre  1986,  n.  910,  art.  7, è stata
rimodulata;
  Vista  la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n.  41,  art.  13  e  22 dicembre  1986,  n.  910,  art.  7, è stata
rimodulata;
  Vista  la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n.  41,  art.  13  e  22 dicembre  1986,  n.  910,  art.  7, è stata
rimodulata;
  Vista  la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425,
è stata rimodulata;
  Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986,
n.  41,  art.  13  e  22 dicembre  1986,  n.  910,  art.  7, è stata
rimodulata;
  Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986,
n. 910, art. 7, è stata rimodulata;
  Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza
degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986,
n. 910, art. 7, è stata rimodulata;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488, con la quale è stata
autorizzata  l'ulteriore  spesa  di lire 45 miliardi, da destinare al
completamento,  anche funzionale, delle opere già avviate o anche da
avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con
la  precedente  legge  22 dicembre  1986,  n.  910,  art. 7, è stata
rimodulata;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n. 388, con la quale è stata
autorizzata  l'ulteriore  spesa di lire 800 miliardi, da destinare al
completamento,  anche funzionale, delle opere già avviate o anche da
avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con
la  precedente  legge  22 dicembre  1986,  n.  910,  art. 7, è stata
rimodulata;
  Vista  la  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, con la quale è stata
autorizzata  l'ulteriore  spesa  di  euro 51.646.000, da destinare al
completamento,  anche funzionale, delle opere già avviate o anche da
avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con
la  precedente  legge  22 dicembre  1986,  n.  910,  art. 7, è stata
rimodulata;
  Vista   la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  con  la  quale  la
rimodulazione  degli  stanziamenti  disposta  con la precedente legge
28 dicembre 2001, n. 448 è stata confermata;
  Vista   la  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  con  la  quale  lo
stanziamento   disposto  per  l'esercizio  finanziario  2004  con  la
precedente legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stato cosi' rimodulato:
    esercizio 2004 Euro 127.950.000,00;
    esercizio 2005 Euro 200.000.000,00.
  Visto il decreto interministeriale 2 ottobre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2003;
  Visto  il  verbale  dell'adunanza  del  20 maggio 2004 del Comitato
paritetico per l'edilizia penitenziaria;
  Considerato  che  a  seguito  della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
occorre    necessariamente    procedere    alla   rimodulazione   dei
finanziamenti in precedenza assentiti;
  Ritenuto  necessario  confermare i finanziamenti già assentiti per
il  2004  per le ristrutturazioni della c.c. di Genova Marassi, della
c.c. di Trani e della c.c. di Paola;
  Considerato  che  occorre provvedere all'integrazione dei fondi per
il  completamento  della ristrutturazione dei seguenti istituti: c.c.
Roma «Regina Coeli», c.c. Venezia, c.r. Massa, c.c. La Spezia;
  Considerato  che  occorre provvedere all'integrazione dei fondi per
il  completamento  della  nuova  c.c.  di Rieti e della nuova c.c. di
Marsala, nonchè dei nuovi istituti di Perugia e di Reggio Calabria;
  Considerato  che occorre provvedere all'accantonamento di fondi per
il  pagamento  di  somme  dovute per oneri obbligatori, indennità di
esproprio,  lodi  arbitrali per i seguenti istituti: c.c. Trani, c.c.
Cremona - c.c. Vigevano, c.c. Pavia, c.c. Monza, c.r. Milano Bollate,
c.c.  Lecco,  c.r. Spoleto, c.c. Benevento, c.c. Roma «Regina Coeli»;
c.r. Fossano;
  Valutata l'opportunità di finanziare i lavori per la realizzazione
dei  nuovi  istituti  di  Tempio  Pausania e di Forli' negli esercizi
finanziari 2004 e 2005;
  Ritenuto   di  finanziare,  con  le  rimanenti  disponibilità,  la
progettazione  per  i  nuovi  istituti  di  Savona,  Rovigo, Sassari,
Cagliari ed Oristano nel 2004 ed un primo lotto di lavori nel 2005;
  Considerato  che  si  rende  necessario  inserire  in  programma la
costruzione del nuovo penitenziario di Lucca;
  Ritenuto  che, per provvedere a quanto in premessa, occorre emanare
il  presente  decreto che costituisce provvedimento di variazione del
programma originario;
                              Decreta:
    Il programma di edilizia penitenziaria è variato come segue.
    E' inserita in programma, al ventitreesimo posto delle priorità,
la  costruzione  del nuovo istituto penitenziario di Lucca. Pertanto,
il programma dei nuovi istituti è riformulato come segue:
      Rieti  c.c.,  Marsala  c.c.,  Savona c.c., Rovigo c.c., Sassari
c.c., Cagliari c.c. c.r., Tempio Pausania c.c., Forli' c.c., Oristano
c.c.,  Varese  c.c.,  Pordenone  c.c.,  Camerino c.c., Sala Consilina
c.c., Pinerolo c.c., Sciacca c.c., Lanusei c.c., Paliano c.r., Modica
c.c.,  Nola  c.c., Avezzano c.c., Mistretta c.c., Catania c.c., Lucca
c.c., Trento c.c., Bolzano c.c.
    Viene  accantonata  la  somma  di  Euro 16.301.000,00  per  oneri
obbligatori,  indennità  di  esproprio,  lodi arbitrali, relativi ai
seguenti istituti:

      ----> vedere tabella da pag. 4 a pag. 5 della G.U. <----

    Tutti  gli  interventi  di  cui  al  presente  decreto  rivestono
carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da
particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art.
33  della  legge  11 febbraio  1994, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni  ed  ai  sensi  e  per gli effetti dell'art. 5, comma 2,
lettera i) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modifiche ed integrazioni.
    Per  effetto  del  presente  decreto  la disponibilità dei fondi
stanziati   con   legge   24 dicembre   2003,   n.   350  risulta  di
Euro 21.590,00.
    Il  programma  degli  interventi  di  cui  al presente decreto è
predisposto  anche  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
    Il  presente  decreto  sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 19 luglio 2004

                                        Il Ministro della giustizia
                                                 Castelli
Il Ministro delle infrastrutture
       e dei trasporti
           Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 123

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