Norme & Prassi

DECRETO 23 luglio 2004 Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli interventi di demolizione.

Arrivano i fondi per le ruspe
anti-abusivismo edilizio. E’ stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 218 del
16 settembre 2004 il decreto interministeriale Economia-Infrastrutture del 23
luglio 2004 (i cui contenuti erano stati anticipati sul «Sole-24 Ore» del 24
luglio scorso) recante «Modalità e condizioni per la restituzione al Fondo per
le demolizioni delle opere abusive delle anticipazioni sui costi relativi agli
interventi di demolizione».

L’articolo 32, comma 12, del
Dl 269/2003 autorizzava infatti la costituzione presso la Cassa depositi e
prestiti di un fondo di rotazione di 50 milioni di euro per la demolizione di
opere abusive. Il decreto stabilisce la modalità per il rimborso: le somme che
il fondo anticipa ai Comuni andranno restituite (con lo 0,1% annuo in più) alla
Cassa depositi e prestiti, entro 60 giorni dall’effettiva riscossione dell somme
stesse da parte dei soggetti che hanno realizzato gli abusi. In base al decreto
la restituzione va comunque effettuata trascorsi i cinque anni
dall’anticipazione. In caso di inadempienza dei municipi, le somme verrano rese
dal ministero dell’Interno.

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2004
 

Modalità   e   condizioni  per  la  restituzione  al  Fondo  per  le
demolizioni   delle  opere  abusive  delle  anticipazioni  sui  costi
relativi agli interventi di demolizione.

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto   in   particolare   l'art.   32,   comma  12,  del  predetto
decreto-legge,  il  quale  autorizza  la  Cassa depositi e prestiti a
mettere a disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la
costituzione,  presso  la  Cassa  stessa,  di  un Fondo di rotazione,
denominato  Fondo  per  le  demolizioni  delle  opere abusive, per la
concessione  di anticipazioni volte al finanziamento degli interventi
di demolizione delle opere abusive;
  Visto  inoltre  che  il  medesimo art. 32, comma 12, prevede che le
modalità e condizioni di restituzione alla Cassa depositi e prestiti
società per azioni delle anticipazioni siano fissate con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
5 dicembre  2003,  con  il  quale è stata disposta la trasformazione
della  Cassa  depositi  e prestiti in società per azioni, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art. 5, commi 1 e 3, del citato decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  l'art.  10,  comma  1,  lettera  a),  del  predetto  decreto
ministeriale,  ai  sensi  del  quale, nel caso in cui in forza di una
disposizione  di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una
variazione  delle  condizioni  economiche  delle  attività  o  delle
passività  soggette  a rendicontazione separata, la Cassa depositi e
prestiti  è tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei
flussi previsti alla data di trasformazione in società per azioni;
  Ritenuto   congruo,  sulla  base  delle  spese  di  amministrazione
mediamente  sostenute  dalla  Cassa  depositi e prestiti società per
azioni,  fissare la quota delle spese di gestione del Fondo in misura
pari allo 0,1 per cento in ragione di anno sul capitale anticipato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Modalità e condizioni del rimborso delle anticipazioni
  1. Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti società per
azioni  ai comuni, per le finalità di cui all'art. 32, comma 12, del
decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, unitamente alla
corrispondente  quota  delle  spese  di  gestione  del  Fondo  per le
demolizioni  delle  opere abusive, pari allo 0,1 per cento in ragione
d'anno  sul  capitale  erogato  in anticipazione, sono rimborsate dai
comuni  beneficiari entro sessanta giorni dalla effettiva riscossione
delle somme a carico degli esecutori degli abusi.
  2.   Trascorsi   cinque   anni  dalla  data  di  concessione  delle
anticipazioni  il  rimborso delle somme di cui al comma 1 è comunque
dovuto a carico dei comuni.
  3. Qualora il rimborso non avvenga entro il termine di cui al comma
2,  la Cassa depositi e prestiti società per azioni informa, entro i
successivi  sessanta  giorni, il Ministero dell'interno, che provvede
alla   restituzione   delle   somme   anticipate,   unitamente   alla
corrispondente  quota  delle  spese  di  gestione  del  Fondo ed agli
interessi  di  mora calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza   del  termine  sino  a  comprendere  quello  dell'effettivo
versamento,  al  saggio  di interesse legale, trattenendo le relative
somme  dai  fondi  del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi
titolo  ai  comuni  inadempienti,  ivi compresi quelli sostitutivi di
trasferimenti    erariali    per   effetto   dell'istituzione   della
compartecipazione  comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche. La nota informativa della Cassa depositi e prestiti
società   per   azioni  al  Ministero  dell'interno  deve  contenere
l'ammontare   degli   importi   da  trattenere,  distinto  per  somme
anticipate   ed   oneri  accessori.  In  caso  di  insufficienza  dei
trasferimenti  statali,  al  rimborso provvedono i comuni interessati
per la parte non trattenuta dal Ministero dell'interno.

      
                               Art. 2.
           Impegni accessori a carico del bilancio statale
  1.  Ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del 5 dicembre 2003, sulle
somme  concesse  in  anticipazione,  dalla  data  di  erogazione fino
all'effettivo  rimborso  e  comunque  non  oltre il termine di cui al
comma  2  dell'art.  1,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze
riconosce  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  società per azioni un
indennizzo  determinato  e liquidato sulla base di quanto previsto ai
commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 del medesimo decreto ministeriale.
  2.  La  Cassa  depositi  e prestiti società per azioni provvede ad
apposita rendicontazione sulla amministrazione del Fondo, nell'ambito
della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326.
  Il  presente  decreto  sarà  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 luglio 2004

                                           Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze
                                                   Siniscalco
Il Ministro delle infrastrutture
       e dei trasporti
           Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 351

https://www.litis.it

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