DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n.237 Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. (GU n. 213 del 10-9-2004)
DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n.237
Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 («Regolamento quadro»), entrato in vigore il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione di un cielo unico europeo; Visto l'articolo 4 del predetto regolamento, con il quale si dispone, tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno o più autorità nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai fornitori dei servizi di navigazione aerea; Vista la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione civile; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea più efficiente ed efficace, nonchè coerente con le determinazioni assunte in materia dalla Comunità europea, provvedendo altresi' alla separazione dell'attività di vigilanza da quella di fornitura dei servizi di navigazione aerea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della difesa e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonchè quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonchè il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C. 3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 2. Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale 1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali. 2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili. 3. L'E.N.A.C., su proposta del gesto aeroportuale e sentiti gli enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2. 4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.
Art. 3. Soppressioni 1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono sopresse: a) alla lettera c) le parole: «, ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»; b) alla lettera e) le parole: «, nonchè alla certificazione degli impianti».
Art. 4. Disposizioni attuative e finanziarie 1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato. 2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del Regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza. 3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.
Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltà ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Martino, Ministro della difesa Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli