Norme & Prassi

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n.237 Interventi urgenti nel settore dell’aviazione civile. (GU n. 213 del 10-9-2004)

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n.237
 

Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  10 marzo  2004  («Regolamento  quadro»),  entrato in
vigore  il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione
di un cielo unico europeo;
  Visto  l'articolo  4  del  predetto  regolamento,  con  il quale si
dispone,  tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno
o  più  autorità  nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai
fornitori dei servizi di navigazione aerea;
  Vista  la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione
civile;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessità  ed  urgenza  di  garantire
un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea più
efficiente  ed  efficace,  nonchè  coerente  con  le  determinazioni
assunte in materia dalla Comunità europea, provvedendo altresi' alla
separazione  dell'attività  di  vigilanza da quella di fornitura dei
servizi di navigazione aerea;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  per  la  funzione  pubblica, della difesa e dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

Vigilanza  sulla  fornitura  dei  servizi  di  navigazione aerea e di
                           traffico aereo

  1.  L'Ente  nazionale  per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in
applicazione  dell'articolo  4  del  Regolamento (CE) n. 549/2004, le
funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio
di  licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE)
n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in
materia di difesa e sicurezza nazionale, nonchè quelle di indirizzo,
vigilanza  e  controllo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti.
  2.  Restano  attribuite  all'Ente  nazionale  di assistenza al volo
(ENAV  s.p.a.)  e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione,
addestramento  e  aggiornamento  professionale del proprio personale.
ENAV  s.p.a.  assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di
radio-navigazione  alle  regolamentazioni  tecniche  internazionali e
nazionali  vigenti, nonchè il loro mantenimento in efficienza, anche
mediante   controlli   e   misurazioni   in  volo.  Le  attività  di
radiomisure,   salvo   quelle  svolte  direttamente  dall'Aeronautica
militare,   devono   essere   effettuate   da   soggetti  certificati
dall'E.N.A.C.
  3.  Per  il  corretto  esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
l'E.N.A.C.   promuove   la   stipula  di  appositi  atti  di  intesa,
rispettivamente  con  ENAV  s.p.a.  e  con l'Aeronautica militare, da
sottoporre  all'approvazione  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con
l'Aeronautica  militare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze.

      
                               Art. 2.

  Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale

  1.  ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo
con   il  gestore  aeroportuale,  disciplina  e  controlla,  per  gli
aeroporti  di  competenza,  la movimentazione degli aeromobili, degli
altri  mezzi  e  del  personale  sull'area  di  manovra  ed  assicura
l'ordinario movimento degli aeromobili sui piazzali.
  2.  Il  gestore  aeroportuale,  sotto  la vigilanza dell'E.N.A.C. e
coordinandosi  con  ENAV  s.p.a.,  assegna  le piazzole di sosta agli
aeromobili  ed assicura l'ordinario movimento degli altri mezzi e del
personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di
movimentazione degli aeromobili.
  3.  L'E.N.A.C.,  su  proposta  del gesto aeroportuale e sentiti gli
enti e gli organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro
sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, il
regolamento  di  aeroporto  e  il piano di emergenza aeroportuale. Il
regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività
di cui ai commi 1 e 2.
  4.   Il   gestore  aeroportuale  fornisce  tempestivamente  notizie
all'E.N.A.C.,  ad  ENAV  s.p.a.  ed agli enti interessati in merito a
riduzioni  del  livello  del  servizio  e  ad interventi sull'area di
movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli
o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

      
                               Art. 3.

                            Soppressioni

  1.  All'articolo  2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665,
sono sopresse:
    a) alla  lettera  c)  le parole: «, ed al rilascio delle relative
abilitazioni per il personale da esso direttamento impiegato»;
    b) alla  lettera  e)  le  parole:  «, nonchè alla certificazione
degli impianti».

      
                               Art. 4.

                Disposizioni attuative e finanziarie

  1.  L'attuazione  del  presente  decreto  non comporta oneri per il
bilancio dello Stato.
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza della spesa, il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  determina,  sulla base del sistema
tariffario  di ENAV S.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui
all'articolo  15  del  Regolamento  (CE)  n.  550/2004,  gli  importi
corrispondenti   ai   costi   delle   attività   di   regolazione  e
certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con
provvedimento  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate  le  modalità  e  i tempi per il concreto esercizio, da
parte   dell'E.N.A.C.,  delle  funzioni  di  autorità  nazionale  di
vigilanza.
  3.  In  sede  di  prima applicazione e nelle more degli adempimenti
previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. puo' avvalersi del personale di ENAV
s.p.a.,  con  oneri  a  carico  della società medesima alla quale il
personale  viene  restituito al termine di detto utilizzo, in base ad
accordo  di  servizio  tra i due enti, da sottoporre all'approvazione
del  Ministro  delle infastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

      
                               Art. 5.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccoltà  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 settembre 2004

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                     infrastrutture e dei trasporti
                                  Mazzella,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
                                  Martino, Ministro della difesa
                                  Siniscalco, Ministro del-l'economia
                                     e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

https://www.litis.it

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