Norme & Prassi

In vigore le nueve norme sulle garanzie per la casa. LEGGE 02/08/2004, n.210 – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire.

Dopo tre anni di
iter parlamentare, è entrata in vigore sabato scorso la legge delega 210/2004
sui fallimenti immobiliari. I decreti legislativi che la renderanno operante
sono attesi entro fine febbraio 2005. La nuova norma, ispirata al modello
francese, impone l’obbligo ai costruttori di offrire garanzie fidejussorie a
tutela degli anticipi versati dagli acquirenti. E’ previsto anche un fondo di
solidarietà per le vittime dei fallimenti avvenuti negli ultimi 10 anni.
Inoltre l’Ance ha varato Casadoc, un nuovo "certificato di qualità" per le
imprese edili che rispetteranno precisi parametri a garanzia dell’acquirente. Ma
intanto cresce la pressione fiscale sugli acquisti di tutti gli immobili,
eccetto la prima casa. Con la manovra correttiva di luglio — che aumenta le
imposte sui mutui e il moltiplicatore delle rendite in base a cui si determina
il valore catastale — si verifica un incremento complessivo di almeno il 20% del
prelievo sulle compravendite rispetto al 2003. Intanto si ventila anche un nuovo
inasprimento in sede di Finanziaria per il 2005: potrebbero infatti essere
ritoccate all’insù le rendite catastali stesse, con immediati effetti anche su
Irpef e Ici.

 

LEGGE 2 agosto 2004, n.210

Delega  al  Governo  per  la  tutela  dei  diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               (Delega al Governo per la tutela degli
                acquirenti di immobili da costruire).
   1.  Il  Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, con l'osservanza dei
principi  e  criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  3, uno o più
decreti   legislativi   recanti  norme  per  la  tutela  dei  diritti
patrimoniali  degli  acquirenti  di  immobili  per  i quali sia stato
richiesto  il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o
la  cui  costruzione  non  risulti essere ultimata versando in stadio
tale  da  non  consentire  ancora  il  rilascio  del  certificato  di
agibilità, anche apportando alla legislazione vigente le modifiche e
le integrazioni necessarie per il coordinamento della medesima con le
disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi.
   2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi
dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro   della   giustizia,   di  concerto  con  i  Ministri  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono
trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della Repubblica
affinchè  su  di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data
di  trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  materia;  decorso  tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza   di   tale   parere.   Qualora   il  termine  previsto  per
l'espressione  del  parere  delle  Commissioni parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma
1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni.
   4.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei
decreti  legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei  criteri  direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
 
     
                               Art. 2.
                           (Definizioni).
   1. Ai fini della presente legge devono intendersi:
   a)  per  "acquirente",  la  persona  fisica  che  sia  promissaria
acquirente  o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia
stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia
o  possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non
immediato,  a  sè  o  ad  un  proprio  parente in primo grado, della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un  immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorchè non socio
di  una  cooperativa  edilizia,  abbia  assunto  obbligazioni  con la
cooperativa  medesima  per  ottenere  l'assegnazione  in proprietà o
l'acquisto  della  titolarità di un diritto reale di godimento su di
un immobile da costruire per iniziativa della stessa;
   b) per "costruttore", l'imprenditore o la cooperativa edilizia che
promettano  in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero
che  abbiano  stipulato  ogni  altro  contratto,  compreso  quello di
leasing,  che  abbia  o  possa  avere  per  effetto  la cessione o il
trasferimento   non  immediato  in  favore  di  un  acquirente  della
proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di
un  immobile  da  costruire,  sia  nel  caso  in  cui lo stesso venga
edificato   direttamente   dai  medesimi  sia  nel  caso  in  cui  la
realizzazione  della  costruzione  sia  data  in  appalto  o comunque
eseguita da terzi;
   c)  per  "situazione di crisi", la situazione che ricorre nei casi
in  cui  il  costruttore  sia  sottoposto  o  sia stato sottoposto ad
esecuzione   immobiliare,   in  relazione  all'immobile  oggetto  del
contratto,   ovvero   a  fallimento,  amministrazione  straordinaria,
concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
 
     
                               Art. 3.
                    (Principi e criteri direttivi
                     della delega legislativa).
   1.  I  decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  prevedere,  ferme  restando  le  disposizioni  contenute negli
articoli   2645-bis,   2775-bis  e  2825-bis  del  codice  civile,  e
apportando,  se del caso, le opportune modifiche ed integrazioni alla
disciplina  dei  procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), l'equa ed adeguata tutela dei diritti dell'acquirente discendenti
dalla  stipula  del contratto diretto all'acquisto o al trasferimento
di un immobile da costruire;
   b) prevedere, ai fini di cui alla lettera a), la limitazione della
esperibilità  delle azioni revocatorie nei confronti dell'acquirente
e  la  modifica  dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni;
   c)  prevedere l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e
di  provvedere  alla  consegna,  prima  della  stipula  del contratto
preliminare    d'acquisto   o   dell'atto   equipollente   ai   sensi
dell'articolo  2,  di  fideiussione  di  importo pari alle somme e al
valore  di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente ha
riscosso  e  deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto
definitivo  di  compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione,
comunque  escluse quelle che è pattuito debbono essere erogate da un
eventuale soggetto mutuante;
   d)  prevedere  che  la  fideiussione  di  cui  alla lettera c) sia
rilasciata  da  una  banca,  da  un'assicurazione o da altro soggetto
autorizzato;  prevedere che la stessa sia a garanzia, nel caso in cui
il  costruttore  incorra  in  una situazione di crisi, dell'eventuale
restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro eventuale
corrispettivo,  dei  relativi  interessi  maturati  e delle eventuali
spese   effettivamente   sostenute  e  strettamente  necessarie,  per
conseguire   la   detta   restituzione,   ove   la   stessa  non  sia
immediatamente  offerta  ed  eseguita; disciplinare il contenuto e le
modalità  di  escussione  della  garanzia  fideiussoria  al  fine di
assicurare   all'acquirente   la  sollecita  restituzione  di  quanto
indicato   alla   lettera  c),  indipendentemente  dalla  durata  dei
procedimenti  implicanti  una  situazione  di  crisi,  escludendo  il
beneficio  della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
   e)  prevedere forme di tutela dell'acquirente, imponendo l'obbligo
che  il costruttore fornisca altresi' garanzie per il risarcimento al
quale  sia  tenuto  ai  sensi  della  vigente  disciplina  per vizi e
difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del
contratto  definitivo  di  compravendita  o  dell'atto  definitivo di
assegnazione;
   f)  istituire un Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente
che,  a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale,
in  un  periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  siano  o  siano  state  in corso
procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito
la  perdita  delle  somme  versate o di ogni altro bene eventualmente
corrisposto   e   il   mancato   conseguimento   della  proprietà  o
dell'assegnazione del bene;
   g) prevedere che le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano
reperite,  senza  alcun  onere  per  il  bilancio  dello Stato, delle
regioni  o  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano o degli
altri  enti  territoriali,  attraverso la previsione e l'istituzione,
per  un  periodo  massimo  di  quindici anni dalla data di entrata in
vigore  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi  emanati in attuazione
della  presente  legge,  di un contributo obbligatorio posto a carico
dei   costruttori   tenuti   a  quanto  previsto  dalla  lettera  c),
individuando  lo  stesso in misura non superiore al 5 per mille delle
fideiussioni  di  cui  alla  medesima  lettera  c);  prevedere che il
versamento  sia  direttamente  assunto  dal  soggetto che rilascia la
fideiussione;  prevedere  che la misura del contributo e le modalità
del versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro
della  giustizia  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro il limite massimo indicato e che, per il primo anno, la
misura  del  contributo  e le modalità del versamento siano indicate
nell'ultimo  dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione della
presente legge;
   h) individuare il soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti
i relativi oneri di gestione siano a carico del Fondo medesimo;
   i)  prevedere  che  il  Fondo  sia  articolato in sezioni autonome
definite in corrispondenza di ambiti territoriali determinati su base
provinciale,  regionale  o  interregionale  in modo da assicurare una
gestione  tendenzialmente  equilibrata  delle  sezioni,  tenuto conto
delle  finalità del Fondo; prevedere che i contributi siano imputati
alle  sezioni  autonome  del  Fondo  sulla  base  del  criterio della
provenienza  delle  risorse  tenendo  conto  della  ubicazione  degli
immobili  in  relazione  ai  quali  le  fideiussioni  sono richieste;
prevedere  che,  soddisfatti  gli oneri di gestione, ciascuna sezione
sia  gestita autonomamente e le relative risorse siano dirette in via
primaria    alla    soddisfazione    delle    pretese    restitutorie
dell'acquirente  di  cui  alla  lettera f) degli immobili ubicati nel
territorio  di competenza della sezione medesima ed in via successiva
siano  utilizzate  per  soddisfare  le  richieste relative alle altre
sezioni  nei casi in cui le medesime non abbiano risorse sufficienti;
prevedere  che  le  ulteriori  modalità  di gestione del Fondo siano
stabilite  con  decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il  Ministro&nbs

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