L’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere proposta senza alcun obbligo di puntuale quantificazione del proprio credito – CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 12293 del 05/07/2004
L’art. 22 della l. 24 dicembre 1969, n. 990
dispone che "l’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti per i quali…vi è obbligo di assicurazione, puo’
essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo
lettera raccomanda con avviso di ricevimento…".
Pacifico è poi l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui deve escludersi che l’onere de quo possa dirsi soddisfatto
esclusivamente nell’eventualità che il danneggiato abbia quantificato il
proprio credito in una certa somma. (Vedi Cass. 1 dicembre 1598 n. 12189; Cass.
3 dicembre 1994 n. 10419). Infatti, la puntuale quantificazione del credito non
risulta da particolari disposizioni normative che impongono al concedente di
contestare all’altra parte"l’inadempimento" imputatogli prima di ricorrere all’autorità
giudiziaria; la circostanza che il danneggiato comunichi all’assicuratore il
verificatosi incidente, assumendo che questo è riferibile al conducente della
vettura da questi assicurata e che pretende di ottenere il ristoro dei danni
patiti, implica – senza ombra di dubbio – la "richiesta di risarcimento del
danno".
CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 12293 del 05/07/2004
Svolgimento del processo
Con atto 5 luglio 1993 GOTTARDI Fabio conveniva in
giudizio, innanzi al tribunale di Brescia, (omissis) (omissis)
nonchè la Maa Assicurazioni Autoveicoli e la Liguria Assicurazioni.
Esponeva l’attore che il 20 dicembre 1992, mentre
era trasportato sulla vettura Lancia Prisma targata BS 811010 di proprietà di
(omissis) e dallo stesso condotta, assicurata per la responsabilità
civile presso la Liguria Assicurazioni, si era verificato, in Roccafranca, un
sinistro stradale che aveva coinvolto oltre tale vettura anche la Rover 114
targata BS E21994 condotta dal proprietario (omissis) e assicurata per la
responsabilità civile presso la Maa Assicurazioni Autoveicoli per cui chiedeva
il risarcimento dei danni tutti subiti e da quantificare in corso digiudizio.
Costituitesi in giudizio le due società
assicuratrici resistevano alla domanda eccependo, ciascuna, che il sinistro si
era verificato per fatto del conducente l’altra vettura.
La Liguria, in particolare, faceva presente che la
vettura condotta dal (omissis) procedeva regolarmente sulla propria
corsia a moderata velocità allorchè era stata violentemente urtata, e
scaraventata contro un palo della luce elettrica, dalla vettura del (omissis)
che, dopo averne iniziato un azzardato sorpasso, era stata costretta a rientrare
precipitosamente per evitare lo scontro frontale con altra auto, proveniente
dalla opposta direzione.
La Maa Assicurazioni, per contro, esponeva che la
vettura del (omissis) aveva da tempo ultimato la manovra di sorpasso
dell’auto del(omissis) allorchè era stata da questa tamponata.
Nel corso della prima udienza dell’11 novembre 1993
il giudice istruttore, preso atto dell’eccezione di irregolare costituzione del
contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo assicurato, sollevata
dalla Maa Assicurazioni, disponeva la rinnovazione della notifica dell’atto di
citazione nei confronti di (omissis) erede di (omissis) deceduto
in occasione dello stesso sinistro del 20 dicembre 1992, la quale costituitasi
in giudizio si associava alle difese già formulate dal proprio assicuratore.
Nelle more di tale giudizio, nella contumacia di
(omissis) intervenivano volontariamente in causa (omissis) nonchè
(omissis) e in proprio e quale esercente la potestà sullafiglia minore
(omissis) rispettivamente madre e moglie del defunto DB ANTONI Daniele, che
chiedevano la condanna del (omissis) nonchè della Liguria Assicurazioni
al risarcimento, iure proprio e iure hereditario dei danni subiti in conseguenza
del sinistro del 20 dicembre 1992, per la morte del proprio congiunto.
Interveniva in causa, altresi’, la Maa
Assicurazioni la quale, deducendo di avere tacitato le pretese risarcitorie
formulate da (omissis) terza trasportata sul veicolo di proprietà
dell’assicurato (omissis) chiedeva, in via di rivalsa, la condanna di
(omissis) e del suo assicuratore al rimborso della somma erogata di lire 12
milioni, oltre interessi dalla data del pagamento (28 luglio 1994) al saldo.
Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale
con sentenza 16 giugno 1996 dichiarava che l’incidente si era verificato per
lapresunta, ex art. 2054 c.c., colpa, concorrente, dei due conducenti e,
per l’effetto, condannava gli eredi di (omissis) in solido con la Maa
Assicurazioni, al risarcimento dei danni in favore di GOTTARDI Fabio,
quantificati nella complessiva somma capitale di lire 383.758.140 oltre
accessori, al netto degli acconti per lire 66 milioni già corrisposti, nonchè
(omissis) e la Liguria Assicurazione, al risarcimento dei danni in favore
di (omissis) e della di lei figlia minore (omissis)
rispettivamente quantificati in lire 132.692.230 e lire 66.675.772, pari al 50%
del danno accertato.
Contemporaneamente il tribunale, rigettava da un
lato, la domanda formulata dal GOTTARDZ nei confronti del (omissis) e
dellaLiguria Assicurazioni, atteso che la natura del trasporto, a titolo di
cortesia rendeva inapplicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1681,
comma 3, c.c., dall’altro, la domanda formulata da (omissis) nei
confronti del (omissis) e del suo assicuratore, atteso il difetto di
prova del danno biologico da questa reclamato, mentre accoglieva la domanda di
rivalsa proposta dalla Maa Assicurazioni con condanna della Liguria
Assicurazioni al pagamento della somma di lire 12 milioni oltre interessi legali
dal 28 luglio 1994 al saldo.
Gravata tale pronunzia sia dalla Nuova Maa
Assicurazioni sia dal GOTTARDI nonchè dalla Liguria Assicurazioni e da
(omissis) in proprio e quale erede di (omissis) nonchè
qualerappresentante della figlia minore (omissis) e da (omissis)
in proprio e quale erede di (omissis) la corte di appello di Brescia, con
sentenza 14 giugno-28 ottobre 2000 in parziale riforma della decisione dei primi
giudici, cosi’ provvedeva:
dichiara l’incidente oggetto di controversia
addebitatile per due terzi a colpa di (omissis) e per un terzo a colpa di
(omissis) condanna (omissis) la Liguria Assicurazioni s.p.a., la
Nuova Maa Assicurazioni e (omissis) anche in rappresentanza della figlia
(omissis) al pagamento, in via tra loro solidale, al pagamento – in
favore di GOTTARDI Fabio – della complessiva somma di lire 463.768.376,
comprensiva di rivalutazione e danno da ritardato pagamento fino alladata della
sentenza di primo grado, con la ulteriore rivalutazione e risarcimento del danno
da ritardo secondo i criteri indicati in motivazione, nonchè con gli interessi
legali dalla data della sentenza a quella del definitivo pagamento; condanna
(omissis) e la Liguria Assicurazioni in via tra loro solidale al pagamento
in favore di (omissis) della complessiva somma di lire 176.501.495, in
favore di DB ANTONI Gloria della somma di lire 30 milioni, in favore di DB
ANTONI Bruna la somma di lire 10 milioni, comprensive di rivalutazione e danno
da ritardato pagamento fino alla data della sentenza di primo grado, con la
ulteriore rivalutazione e risarcimento del danno da ritardo secondo i criteri
indicati in motivazione, nonchè con gli interessi legali dalla data della
pronunzia al saldo; condanna la Liguria Assicurazioni a pagare alla Nuova Maa
Assicurazioni la somma di lire 4 milioni oltre interessi legali dal 28 luglio
1994 al saldo.
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il
31 gennaio 2001, ha proposto ricorso, con atto 30 marzo 2001 la LIGURIA
Assicurazioni, affidato a 4 motivi e illustrato da memoria. Resistono, con
distinti controricorsi, sia GOTTARDI Fabio si’a la Nuova Maa Assicurazioni
s.p.a. che (omissis) in proprio e quale rappresentante di (omissis)
e (omissis) La Nuova Maa Assicurazioni s.p.a. e (omissis) in
proprio e quale rappresentante di (omissis) e (omissis) hanno
proposto, altresi’, distinti ricorsi incidentali affidati, quello della NUOVA
MAA, a tre motivi, quello della (omissis) e della (omissis) a due
motivi e illustrato da memoria.
Nelle more del giudizio di legittimità, con
ordinanza 7 giugno 2001la corte di appello di Brescia, rigettata l’istanza per
correzione di errore materiale proposto dalla Liguria Assicurazioni, ha accolto
quello delle controparti (omissis) e (omissis) disponendo che
l’indicazione di "tre quarti e un quarto", contenuta a pagina 18, riga ottava e
nona della motivazione della sentenza fosse corretta in "due terzi e un terzo".
Motivi
della decisione
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza
devono essere riuniti, ai sensi dell’art.
335 c.p.c..
2. Con il primo motivo, denunziando
"contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (ai
sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.)" la ricorrente principale Liguria
Assicurazioni (8603/01R.G.) censura la sentenza gravata perchè
contraddittoriamente, dopo avere accertato che il sinistro oggetto di
controversia si era verificato per la concorrente responsabilità del
(omissis) (quanto a un quarto della totale) e del (omissis) (quanto
ai restanti tre quarti), in sede di quantificazione del debito risarcitorio ha
quantificato questo nella misura di un terzo a carico del (omissis) (e
del suo assicuratore) e di due terzi a carico del (omissis) (e del suo
assicuratore).
3. La deduzione è inammissibile, per
sopravvenuta carenza di interesse ( art. 100 c.p.c.).
Successivamente alla proposizione del ricorso
principale (notificato il 30 marzo 2001 e date successive), infatti, come
evidenziato in parte espositiva, la corte di appello di Brescia, ai sensi
dell’art. 287 – 288 c.p.c., ha corretto la sentenza in questa sede gravata nel
senso l’indicazione di "tre quarti e un quarto", contenuta a pagina 18, riga
ottava e nona della motivazione della sentenza fosse corretta in "due terzi e un
terzo".
Certo quanto precede, pacifico che la Liguria
Assicurazioni s.p.a. non ha proposto ricorso per Cassazione, avverso la sentenza
in questione nella parte corretta (ai sensi dell’art. 288, ultimo comma,
c.p.c.), è evidente che al momento la "contraddittorietà", nella
motivazione della sentenza gravata, denunziata con il primo motivo, non esiste
e, pertanto, la censura – come anticipato – deve essere dichiarata
inammissibile.
4. Considerazioni d’ordine logico, a questo punto
dell’esposizione,impongono di esaminare con precedenza, rispetto agli altri
motivi del ricorso principale, il primo motivo del ricorso incidentale della
Nuova Mass Assicurazioni s.p.a. (12084/01 R.G.) e con il quale quest’ultima
censura la sentenza gravata denunziando "violazione ed erronea applicazione di
norme di diritto nonchè contraddittorietà della decisione".
Si osserva, infatti, che erroneamente i giudici del
merito hanno disatteso l’eccezione di improponibilità della domanda formulata
nei confronti di essa concludente, per violazione dell’art. 22, 1. 24 dicembre
1969, n. 990.
Si oppone, in particolare – in termini opposti
rispetto a quanto affermato dalla corte di appello di Brescia – che stante il
chiaro disposto dell’art. 22 della legge n. 990 e del 1969 e la sua ratio
non è sufficiente, perchè il precetto posto da tale disposizione possa
ritenersi osservato che sia inviata all’assicuratore la richiesta del
danneggiato, ma è indispensabile, altresi’, che siano precisati i danni di cui
è richiesto il risarcimento, al fine di consentire al debitore di potere
adempiere alla propria obbligazione.
Atteso che nella specie la richiesta del GOTTARDI
consisteva in una mera dichiarazione denuncia del danno, poichè lo stesso non
era in grado di dare alcuna indicazione in merito alla entità del proprio
danno, conclude la ricorrente, è evidente che essa Maa non è stata posta in
condizione di conoscere l’entità del danno per cui la domanda doveva essere
dichiarata improponibile per violazione dell’art. 22 della legge n. 990 del
1969 5. A prescindere dal considerare, in limine, che in violazione
delfondamentale princip