Norme & Prassi

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 23/07/2004 n.222 – Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli organismi di conciliazione

Il rito
societario completa una nuova tappa. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 197 
sono stati, infatti, pubblicati i due decreti varati il 23 luglio dal ministero
della Giustizia per stabilire le caratteristiche degli organismi di
conciliazione e le tariffe che dovranno essere corrisposte ai futuri componenti.
In particolare, il decreto 222/04 contiene il regolamento per «la determinazione
dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli
organismi di conciliazione, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5». Mentre il decreto 223/04 detta il regolamento di
«approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma
dell’articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5». I due
provvedimenti, in vigore proprio da ieri, danno il via alle commissioni per la
conciliazione stragiudiziale nelle controversie assoggettate a questo tipo di
processo. L’obiettivo è deflazionare il sistema giustizia e dare una risposta
alle controversie che esigono pronta soluzione. Come le liti societarie e
assimilate, nelle quali il male peggiore, più ancora che perdere la causa, è
la paralisi dell’attività a causa del protrarsi di una controversia. Il
regolamento ministeriale sull’istituzione degli enti di conciliazione ha fissato
modalità e garanzie per gli organismi che vogliono entrare nell’apposito
Registro e ha dettato le direttive sui requisiti per la nomina dei componenti
delle commissioni di conciliazione. Soffermandosi anche su doveri e
incompatibilità. Cosi’, oltre a possedere i normali requisiti di onorabilità
(come l’assenza di condanne per delitti non colposi), i conciliatori dovranno
anche avere una specifica formazione, maturata con la partecipazione a corsi
tenuti da enti pubblici, privati accreditati e università. Questo genere di
formazione si riterrà scontata solo nei professori universitari in materie
giuridiche ed economiche, negli iscritti agli albi professionali nelle stesse
materie da almeno 15 anni e nei magistrati a riposo. Tutti gli altri dovranno
dimostrare di avere la preparazione richiesta. Gli aspiranti conciliatori
dovranno osservare, nell’esercizio della funzione, il dovere della riservatezza,
il divieto di assumere diritti od obblighi connessi con gli affari trattati e di
percepire compensi direttamente dalle parti. Dovranno anche informare
l’organismo di appartenenza, ed eventualmente le parti, delle proprie condizioni
soggettive che possano assumere rilevanza ai fini dell’imparzialità nella
conciliazione. Il regolamento opera, poi, una netta distinzione in favore degli
organismi di conciliazione istitutiti dalle Camere di commercio. A queste
strutture, per entrare nel Registro, basterà presentare una semplice domanda:
saranno, dunque, esentati dai controlli stabiliti per tutti gli altri soggetti.
In questo caso, un ruolo chiave sarà giocato dal responsabile dell’elenco,
chiamato a controllare il rispetto dei requisiti. Per gli organismi di
conciliazione, infine, non viene richiesta una forma giuridica specifica (il
regolamento si limita a chiedere che il servizio di mediazione non sia esclusivo
rispetto alla complessiva organizzazione dell’ente), ma sotto esame finirà per
prima la consistenza dell’organizzazione. Nel caso di una società tra avvocati
è prevista un’adeguata struttura di segreteria oltre alla garanzia di natura
patrimoniale che tutti devono fornire, con una polizza assicurativa di 500mila
euro.

 

MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 2004, n.222 

Regolamento  recante  la determinazione dei criteri e delle modalità
di  iscrizione  nonchè  di  tenuta  del  registro degli organismi di
conciliazione   di   cui   all'articolo 38  del  decreto  legislativo
17 gennaio 2003, n. 5.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
  Visto  l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e  di  intermediazione  finanziaria,  nonchè  in  materia bancaria e
creditizia,  in  attuazione  dell'articolo  12  della legge 3 ottobre
2001,  n.  366  e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il
Ministro  della  giustizia  determina  i  criteri  e  le modalità di
iscrizione  nel  registro  di  cui  al  comma  1,  con regolamento da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata  con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi
del predetto articolo;
 
                             A d o t t a
 
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
    b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
    c) «registro»:  il  registro  degli  organismi costituiti da enti
pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a
norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
    d) «conciliazione»:  il  servizio  reso  da  uno o più soggetti,
diversi  dal  giudice  o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità
rispetto  agli  interessi  in conflitto e avente lo scopo di dirimere
una  lite  già insorta o che puo' insorgere tra le parti, attraverso
modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;
    e) «conciliatore»:  le  persone  fisiche  che,  individualmente o
collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione
rimanendo  prive,  in  ogni  caso,  del  potere  di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
    f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in
via  non  esclusiva,  è  stabilmente  destinata  all'erogazione  del
servizio di conciliazione;
    g) «ente  pubblico»:  la  persona  giuridica  di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
   h) «ente  privato»:  qualsiasi  soggetto,  diverso  dalla persona
fisica, di diritto privato;
    i) «responsabile»:  il  responsabile  della  tenuta  del registro
nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
    l) CCIAA:  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.
 
     
                               Art. 2.
                               Oggetto
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  l'istituzione  presso  il
Ministero  del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o
privati,  deputati  a  gestire  i  tentativi di conciliazione a norma
dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
  2. Il  presente  regolamento  disciplina,  altresi', i criteri e le
modalità  di  iscrizione  nel  medesimo  registro,  con  i  relativi
effetti,  la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione
periodica, nonchè la sospensione e la cancellazione dal registro dei
singoli organismi, con i relativi effetti.
 
     
                               Art. 3.
                      Istituzione del registro
  1. E'  istituito  il  registro  degli  organismi  autorizzati  alla
gestione dei tentativi di conciliazione.
  2. Il  registro  è  tenuto  presso  il Ministero nell'ambito delle
risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per
gli  affari  di  giustizia;  ne è responsabile il direttore generale
della  giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica
dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
  3. Per  la  tenuta del registro, il responsabile puo' avvalersi con
compiti  consultivi  di  un  comitato  di  tre giuristi esperti nella
materia  della  risoluzione  alternativa  delle  controversie  (ADR),
designati  dal  Capo  del Dipartimento per un periodo non superiore a
due  anni;  ai  componenti  del  comitato  non spettano compensi, nè
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
  4. Il  registro  è  articolato  in  modo  da  contenere  almeno le
seguenti annotazioni:
    a) parte I: enti pubblici;
      i) sezione A: elenco dei conciliatori;
    b) parte II: enti privati;
      i) sezione A: elenco dei conciliatori;
      ii)   sezione   B:  elenco  dei  soci,  associati,  dipendenti,
amministratori, rappresentanti.
  5. Il  responsabile  cura il continuo aggiornamento dei dati e puo'
prevedere  ulteriori  integrazioni  delle  annotazioni in conformità
alle previsioni del presente regolamento.
  6. La  gestione del registro avviene con modalità informatiche che
assicurino  la  possibilità  di  rapida  elaborazione  di  dati  con
finalità  statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente regolamento.
  7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre
annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
 
     
                               Art. 4.
                Criteri per l'iscrizione nel registro
  1. Nel   registro  sono  iscritti,  a  domanda,  gli  organismi  di
conciliazione   costituiti   da   enti   pubblici  e  privati  o  che
costituiscono  autonomi  soggetti  di  diritto  pubblico o di diritto
privato.
  2. Gli  organismi  di  conciliazione  costituiti,  anche  in  forma
associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda.
  3.  Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei
richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare:
    a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di
autonomia,   nonchè   la  compatibilità  della  sua  attività  con
l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
    b) la  consistenza  dell'organizzazione  di persone e mezzi, e il
suo  grado  di  adeguatezza,  anche  sotto  il  profilo patrimoniale;
l'istante,  in  ogni  caso,  deve  produrre  polizza  assicurativa di
importo  non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali
comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;
    c)   i   requisiti   di   onorabilità   dei   soci,   associati,
amministratori  o  rappresentanti  dei predetti enti, non inferiori a
quelli  fissati  a  norma  dell'articolo  13  del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
    d) la  trasparenza  amministrativa  e  contabile  dell'ente,  ivi
compreso  il  rapporto  giuridico ed economico tra l'ente e i singoli
conciliatori;
    e) le  garanzie  di  indipendenza,  imparzialità  e riservatezza
nello   svolgimento   del   servizio,   nonchè  la  conformità  del
regolamento  di procedura di conciliazione alla legge e della tabella
delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma
dell'articolo 39 del decreto;
    f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano
dichiarato  la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione
in via esclusiva per il richiedente;
    g) la sede dell'organismo di conciliazione.
  4. Il responsabile verifica in ogni caso:
    a) i  requisiti  di qualificazione professionale dei conciliatori
per  i  quali,  ove  non  siano professori universitari in discipline
economiche   o   giuridiche,   o   professionisti  iscritti  ad  albi
professionali  nelle medesime materie con anziani

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.