MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. DECRETO 23/07/2004 n.222 – Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli organismi di conciliazione
Il rito
societario completa una nuova tappa. Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 197
sono stati, infatti, pubblicati i due decreti varati il 23 luglio dal ministero
della Giustizia per stabilire le caratteristiche degli organismi di
conciliazione e le tariffe che dovranno essere corrisposte ai futuri componenti.
In particolare, il decreto 222/04 contiene il regolamento per «la determinazione
dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli
organismi di conciliazione, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 5». Mentre il decreto 223/04 detta il regolamento di
«approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma
dell’articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5». I due
provvedimenti, in vigore proprio da ieri, danno il via alle commissioni per la
conciliazione stragiudiziale nelle controversie assoggettate a questo tipo di
processo. L’obiettivo è deflazionare il sistema giustizia e dare una risposta
alle controversie che esigono pronta soluzione. Come le liti societarie e
assimilate, nelle quali il male peggiore, più ancora che perdere la causa, è
la paralisi dell’attività a causa del protrarsi di una controversia. Il
regolamento ministeriale sull’istituzione degli enti di conciliazione ha fissato
modalità e garanzie per gli organismi che vogliono entrare nell’apposito
Registro e ha dettato le direttive sui requisiti per la nomina dei componenti
delle commissioni di conciliazione. Soffermandosi anche su doveri e
incompatibilità. Cosi’, oltre a possedere i normali requisiti di onorabilità
(come l’assenza di condanne per delitti non colposi), i conciliatori dovranno
anche avere una specifica formazione, maturata con la partecipazione a corsi
tenuti da enti pubblici, privati accreditati e università. Questo genere di
formazione si riterrà scontata solo nei professori universitari in materie
giuridiche ed economiche, negli iscritti agli albi professionali nelle stesse
materie da almeno 15 anni e nei magistrati a riposo. Tutti gli altri dovranno
dimostrare di avere la preparazione richiesta. Gli aspiranti conciliatori
dovranno osservare, nell’esercizio della funzione, il dovere della riservatezza,
il divieto di assumere diritti od obblighi connessi con gli affari trattati e di
percepire compensi direttamente dalle parti. Dovranno anche informare
l’organismo di appartenenza, ed eventualmente le parti, delle proprie condizioni
soggettive che possano assumere rilevanza ai fini dell’imparzialità nella
conciliazione. Il regolamento opera, poi, una netta distinzione in favore degli
organismi di conciliazione istitutiti dalle Camere di commercio. A queste
strutture, per entrare nel Registro, basterà presentare una semplice domanda:
saranno, dunque, esentati dai controlli stabiliti per tutti gli altri soggetti.
In questo caso, un ruolo chiave sarà giocato dal responsabile dell’elenco,
chiamato a controllare il rispetto dei requisiti. Per gli organismi di
conciliazione, infine, non viene richiesta una forma giuridica specifica (il
regolamento si limita a chiedere che il servizio di mediazione non sia esclusivo
rispetto alla complessiva organizzazione dell’ente), ma sotto esame finirà per
prima la consistenza dell’organizzazione. Nel caso di una società tra avvocati
è prevista un’adeguata struttura di segreteria oltre alla garanzia di natura
patrimoniale che tutti devono fornire, con una polizza assicurativa di 500mila
euro.
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
DECRETO 23 luglio 2004, n.222Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità
di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli organismi di
conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre
2001, n. 366 e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il
Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di
iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi
del predetto articolo;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti
pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a
norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti,
diversi dal giudice o dall'arbitro, in condizioni di imparzialità
rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere
una lite già insorta o che puo' insorgere tra le parti, attraverso
modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;
e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o
collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione
rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in
via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del
servizio di conciliazione;
g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona
fisica, di diritto privato;
i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro
nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
l) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il
Ministero del registro degli organismi costituiti da enti pubblici o
privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma
dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', i criteri e le
modalità di iscrizione nel medesimo registro, con i relativi
effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione
periodica, nonchè la sospensione e la cancellazione dal registro dei
singoli organismi, con i relativi effetti.
Art. 3.
Istituzione del registro
1. E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla
gestione dei tentativi di conciliazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle
risorse umane e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per
gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale
della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica
dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
3. Per la tenuta del registro, il responsabile puo' avvalersi con
compiti consultivi di un comitato di tre giuristi esperti nella
materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR),
designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a
due anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, nè
rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. Il registro è articolato in modo da contenere almeno le
seguenti annotazioni:
a) parte I: enti pubblici;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
b) parte II: enti privati;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti,
amministratori, rappresentanti.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo'
prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità
alle previsioni del presente regolamento.
6. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che
assicurino la possibilità di rapida elaborazione di dati con
finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente regolamento.
7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre
annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4.
Criteri per l'iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di
conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che
costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto
privato.
2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma
associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda.
3. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei
richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare:
a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di
autonomia, nonchè la compatibilità della sua attività con
l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il
suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale;
l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di
importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali
comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, non inferiori a
quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'ente e i singoli
conciliatori;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza
nello svolgimento del servizio, nonchè la conformità del
regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella
delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma
dell'articolo 39 del decreto;
f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano
dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione
in via esclusiva per il richiedente;
g) la sede dell'organismo di conciliazione.
4. Il responsabile verifica in ogni caso:
a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori
per i quali, ove non siano professori universitari in discipline
economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi
professionali nelle medesime materie con anziani