Norme & Prassi

LEGGE 02/08/2004, n.205 Modifica dell’articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28/07/1989, n. 271. (GU n. 187 del 11-8-2004)

LEGGE 2 agosto 2004, n.205

Modifica   dell'articolo   188   delle   norme   di   attuazione,  di 
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno 
 approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga 
 la seguente legge: 
                                Art. 1. 
   1.  All'articolo  188,  comma  1,  delle  norme  di  attuazione, di 
 coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
 decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «, sempre che 
 quest'ultima  non superi complessivamente due anni di reclusione o di 
 arresto,  soli  o  congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle 
 seguenti:    «detentiva,   sempre   che   quest'ultima   non   superi 
 complessivamente  cinque  anni,  soli  o congiunti a pena pecuniaria, 
 ovvero  due  anni,  soli  o  congiunti  a  pena  pecuniaria, nei casi 
 previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice». 
   
        
                                Art. 2. 
   1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
 della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
   La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
 italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
 osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 2 agosto 2004 
                                CIAMPI 
                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio 
                               dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli 
                               LAVORI PREPARATORI 
           Senato della Repubblica (atto n. 2817): 
               Presentato dal sen. Antonino Caruso ed altri il 4 marzo 
           2004; 
               Assegnato  alla  commissione  2ª  (Giustizia),  in sede 
           deliberante,   il   15 marzo   2004  con  parere  della  1ª 
           commissione. 
               Esaminato  dalla  commissione  ed approvato il 18 marzo 
           2004. 
           Camera dei deputati (atto n. 4834): 
               Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede 
           referente il 30 marzo 2004 con pareri della commissione I. 
               Esaminato  dalla  II  commissione  in sede referente il 
           15 giugno 2004; 1° ed 8 luglio 2004; 
               Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede 
           legislativa,  il  21 luglio  2004  con  il  parere  della I 
           commissione; 
               Esaminato  dalla II Commissione, in sede legislativa ed 
           approvato il 21 luglio 2004. 

 

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.