DECRETO 1 luglio 2004 – Progetto «PC alle famiglie», di cui all’art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (GU n. 185 del 9-8-2004)
PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
DECRETO 1 luglio 2004
Progetto «PC alle famiglie», di cui all'art. 4, comma 10, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani»;
Visto l'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
legge finanziaria 2004, che prevede la destinazione nel limite
massimo di 30 milioni di euro di quota parte del fondo sopracitato
per la costituzione di un fondo speciale denominato «PC alle
famiglie» finalizzato alla copertura delle spese relative all'omonimo
progetto (di seguito: Progetto) promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, diretto all'erogazione, nel corso del 2004, di un
contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal
computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet,
da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un
reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
2002;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge n. 350
del 2003, con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro i
limiti delle disponibilità finanziarie, le modalità di attuazione
del Progetto, nonchè quelle di individuazione dei requisiti
reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti
requisiti;
Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare un'attuazione più
rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere
l'incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione,
di pari importo, del prezzo di vendita, praticata all'atto
dell'acquisto dal rivenditore degli strumenti informatici, con
diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
Ritenuta, altresi', l'esigenza di avvalersi per la realizzazione
del Progetto della collaborazione di SOGEI - Società Generale
d'Informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano
essere gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e
delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale lo
scopo prefissato dal legislatore sotto il profilo sia dell'efficienza
delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, secondo le
modalità stabilite dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Beneficiari, validità temporale oggetto
ed ammontare dell'incentivo
1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un
reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito
derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
d'imposta 2002, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non
essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito:
beneficiari), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC»)
nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la
configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all'atto
dell'acquisto, sulla base della disponibilità del Fondo di cui
all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30
milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200.
2. Entro lo stesso limite di disponibilità potranno beneficiare
dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta
2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente,
anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono
a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto,
per « PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di
certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell'audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera,
mouse);
d) lettore CD Rom o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di
produttività o gestionali;
f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO
9001.2, nonchè della certificazione rilasciata dal produttore ovvero
dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo
pre-installato.
5. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte
del sistema operativo, purchè comprendente almeno le componenti di
cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
6. I beneficiari possono aderire al progetto entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
Modalità di conseguimento dell'agevolazione
1. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato
che l'ammontare del reddito complessivo riportato sulla dichiarazione
dei redditi modello 703-3/2003 (importo indicato al rigo 6, diminuito
dell'importo indicato al rigo 9), ovvero sul modello UNICO persone
fisiche 2003 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito
dell'importo indicato al rigo RN4), ovvero, nei casi di esonero dalla
dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati (modello CUD - sommatoria dei punti 1, 2 e 4) o sulle
altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro,
usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto del PC presso un
qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto. I soggetti esonerati
dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2002 più
rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD,
dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma
dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio
numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro
valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione
personale.
3. Coloro i quali rientrano nella fattispecie di cui al comma 2
dell'art. 1, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto
prescritto al comma 2 del presente articolo, dichiarano al
rivenditore di essere esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il rivenditore inserisce tale notizia nel
campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di
prenotazione vendita, di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il
riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente
registrazione. Il contribuente sottoscrive altresi
l'autocertificazione relativa alla sua posizione di esonero,
utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito di cui all'art. 3,
comma 1, e lo consegna al rivenditore. Quest'ultimo provvede ad
inviare per via telematica o per telefax le autocertificazioni
corredate dalla copia del documento di riconoscimento ottenute dai
beneficiari esonerati dalla dichiarazione. Il mancato adempimento di
tale operazione non consente la corresponsione al rivenditore del
rimborso, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.
4. L'incentivo è costituito da una riduzione, pari ad euro 200,
del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di
ogni eventuale sconto commerciale.
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad inserire
nell'apposito sito del portale www.italia. gov.it, due diversi fogli
elettronici dedicati rispettivamente:
a) ai rivenditori già aderenti al progetto PC ai giovani, di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2003,
che devono dichiarare la loro adesione al progetto, indicando
eventuali aggiornamenti degli estremi già forniti;
b) ai rivenditori diversi dai soggetti di cui alla lettera a),
che devono fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio
commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli
estremi di iscrizione alla Camera di commercio nonchè manifestare
l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo.
2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore al Progetto,
gli esercizi devono esporre la vetrofania riportante il logo del
Progetto stesso, reso disponibile dal Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie nel sito di cui al comma 1.
3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto
la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla
propria posizione sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito
foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e,
specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del
documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto
l'assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie
del PC oggetto della transazione, il numero identificativo dello
scontrino fiscale emesso e, nella fattispecie di cui all'art. 2,
comma 3, provvede tempestivamente alla trasmissione
dell'autocertificazione.
4. L'operazione di cui al comma 3 è automaticamente inibita in
caso di cumulo con le iniziative PC ai giovani e PC ai docenti,
nonchè in caso di esaurimento della disponibilità del Fondo
previste dall'art. 1.
5. A fronte di ogni vendita effettuata, al rivenditore è
riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo
praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui
al comma 1. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al
rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto
dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente
bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale
emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del
medesimo della somma di euro 3.00 per ogni operazione, oltre il
corrispettivo dovuto all'ente creditizio o al Bancoposta.
Art. 4.
&nbs