DECRETO LEGISLATIVO 09/07/2004, n. 197 Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi. (GU n. 182 del 5-8-2004)
àˆ stato
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, la n. 182, il decreto legislativo
n. 197 del 9 luglio 2004 che attua la direttiva 2001/24/Ce in materia di
risanamento e liquidazione degli enti creditizi. I provvedimenti e le procedure
di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e
producono i loro effetti senza ulteriori formalità , nell’ordinamento italiano
secondo la normativa dello Stato d’origine. Così come le procedure di
amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta
amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli
altri Stati comunitari e sulla base di accordi internazionali, anche in altri
Stati esteri.
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n.197
Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi.
Capo I
Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, gli
articoli 1 e 29 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
«g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca ha una succursale o presta servizi;».
Art. 2.
Disposizioni in tema di procedure di risanamento di banche operanti
in ambito comunitario
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 95, è inserita la seguente sezione:
«Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario
Art. 95-bis
Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione
1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di
banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti,
senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la
normativa dello Stato d'origine.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria,
di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di
banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri
Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in
altri Stati esteri.
Art. 95-ter
Deroghe
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