SERVITU’-; Una servitù di passaggio è apparente anche se esercitata attraverso un sentiero formatosi per effetto del calpestio, qualora esso presenti senza incertezze la sua funzione di accesso al fondo dominante. CASSAZIONE CIVI
Perchè si possa parlare di
servitù apparenti, secondo le opinioni della Cassazione, è necessario che
sussista una situazione di fatto caratterizzata da opere inequivocabilmente
destinate, per la loro struttura e funzionalità, all’esercizio della servitù
medesima, cosi rivelando l’onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro
fondo. In relazione alla servitù di passaggio, poi,
non è sufficiente
accertare l’esistenza di una strada, di un sentiero o di un viottolo sul fondo
servente, ma deve
essere evidente che il sentiero stesso sia
stato predisposto
al servizio del fondo dominante (Cass. 8 luglio 1976 n. 2575).
Inoltre, secondo numerosi orientamenti giurisprudenziali riferiti specificamente
alle servitù apparenti di passaggio, possiamo senza dubbi affermare che <<una servitù di passaggio puo’ considerarsi apparente, e quindi
suscettibile di acquisto per usucapione, anche se è esercitata solo attraverso
un sentiero naturalmente formatosi per effetto del calpestio, qualora esso
presenti un tracciato tale da denotare senza incertezze ed ambiguità la sua
funzione visibile e permanente di accesso al fondo dominante attraverso il fondo
servente, secondo l’apprezzamento del giudice di merito che, se congruamente
motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità .>> (Cass. 11
aprile 1996 n. 3405; Cass. 29 agosto 1998 n. 8633). E’ da non considerare,
inoltre, l’opinione secondo cui l’apparenza, se esiste, giova per tutti quelli
che se ne servono. La Cassazione afferma al riguardo che la destinazione di
opere all’utilità dello stesso fondo in cui esse si trovano non riguarda il
profilo dell’apparenza, ma semmai quello diverso delle facoltà connesse
all’esercizio del diritto di proprietà da parte del titolare di tale fondo,
facoltà che possono risultare limitate, tra l’altro, proprio per l’esistenza di
un peso imposto su quel fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente ad
un diverso proprietario.
CASSAZIONE CIVILE, sezione II, sentenza n. 8039
del 27/04/2004
La Corte Suprema
di Cassazione
Sezione II
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo
CALFAPIETRA – Presidente
Dott. Antonino
ELEFANTE – Consigliere
Dott. Rosario DE
JULIO – Consigliere
Dott. Umberto
GOLDONI – Consigliere
Dott. Vincenzo
MAZZACANE – rel. Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
SANITA’ LUCIANO,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAHSCZ 28, presso lo studio dell’avvocato
MANILIO FRANCHI, difeso dall’avvocato GIUSEPPE TODINI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MAGNANTE FRANCO,
MAGNANTE BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48,
presso lo studio D’OTTAVI, difesi dall’avvocato ANTONIO MASTRANGELI, giusta
delega in atti;
– controricorrenti
–
avverso la sent.
n. 409/00 della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 9 febbraio 2000;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica Udienza del 19 dicembre 2003 dal Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo;
udito l’Avvocato
Todini Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento;
udito il p.m. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso
per il rigetto del ricorso, l’inammissibilità.
Svolgimento del
processo
Con sentenza del
16 gennaio 1995 il Tribunale di Frosinone rigettava la domanda con la quale i
fratelli Franco e Bruno Magnante, in qualità di proprietari del fondo sito in
Veroli, località La Vittoria, foglio catastale 90, partita 312347 p. 93 e
partita 312344 p. 253 pedonale, avevano chiesto che tale immobile fosse
dichiarato libero da servitù di passo a favore del contiguo terreno di Luciano
Sanità il quale, dopo averla esercitata per loro tolleranza, aveva ottenuto dal
Pretore di Frosinone una pronuncia di reintegra nel possesso; la stessa
sentenza, poi, in accoglimento di una domanda riconvenzionale, dichiarava
l’usucapione della servitù di passaggio pedonale in favore del Sanità
esercitabile negli stradelli identificati ed insistenti sul fondo medesimo.
A seguito di
impugnazione da parte di Franco e Bruno Magnante cui resisteva il Sanità, la
Corte di Appello di Roma con sentenza del 9 febbraio 2000 dichiarava
l’inesistenza di servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà del
Sanità ed a carico del fondo di proprietà dei Magnante.
La Corte
territoriale, premesso che il Tribunale aveva giustificato il passaggio
esercitato dal Sanità sul fondo dei Magnante sulla base dei buoni rapporti
intercorsi in passato tra le parti, rilevava che peraltro il giudice di primo
grado non aveva tratto le conseguenze derivanti da tali circostanze, ovvero che
tale passaggio doveva essere attribuito ad un comportamento di tolleranza da
parte dei Magnante; inoltre quel passaggio, che aveva luogo su più tracciati,
presumibilmente utilizzati dagli appellanti per l’esercizio della propria
attività di raccoglitori di latte proveniente anche dal confinante terreno del
Sanità non poteva recare turbamento nè impedimento ad essi nell’utilizzazione
del proprio fondo, considerato altresi’ che verosimilmente i Magnante
usufruivano di quei percorsi per la coltivazione del fondo stesso.
Del resto,
aggiungeva il giudice d’appello, qualora i Magnante avessero voluto consentire
ai componenti della famiglia Sanità il passaggio sul proprio terreno, il
passaggio stesso non sarebbe stato esercitato su più strade, circostanza che si
ricollegava ad una tolleranza e ad una compiacenza da parte degli appellanti.
Infine la Corte
territoriale escludeva la sussistenza della prova dell’apparenza di un utilizzo
del passaggio solo a favore del fondo del Sanità, essendo invece emersi che
tale passaggio veniva esercitato anche per le necessità del fondo Magnante,
considerate le diverse attività su questo espletate e la correlativa esigenza
di servirsi anche di quei tracciati.
Per la cassazione
di tale sentenza il Sanità ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo
cui hanno resistito con controricorso Franco e Bruno Magnante; il ricorrente ha
successivamente depositato una memoria.
Motivi della
decisione
Con l’unico motivo
proposto il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
1168 c.c. e seguenti e art. 116 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, censura la
sentenza impugnata per aver affermato che il passaggio esercitato dal Sanità
sul fondo dei Magnante non poteva recare turbamento o impedimento a questi
ultimi; in proposito osserva che avrebbe dovuto escludersi la tolleranza dei
Magnante in ordine all’esercizio del passaggio da parte dei Sanità sui due
sentieri a tal fine utilizzati, considerato che, secondo gli stessi testi
Cristina e Zelinda Sanità citati dal giudice di appello, tale uso non era
limitato alla sola raccolta del latte, ma era finalizzato anche all’accesso alla
strada pubblica della Vittoria.
Il ricorrente
evidenzia inoltre l’illogicità dell’assunto della sentenza impugnata secondo
cui il passaggio dei Sanità sul fondo di proprietà dei Magnante avrebbe dovuto
escludere il pari uso dei due sentieri da parte di questi ultimi, posto che
l’apparenza, se esiste, riguarda tutti coloro che se ne servono.
Il Sanità infine
rileva che il giudice di appello non ha valutato nel loro complesso tutte le
risultanze istruttorie, considerato che un simile apprezzamento avrebbe
determinato una decisione diversa da quella adottata.
La censura è
infondata.
La Corte
territoriale, dopo aver esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che il
passaggio esercitato dal Sanità sul fondo di proprietà dei Magnante avveniva
per effetto di un comportamento tollerante da parte di questi ultimi, ha poi
escluso il requisito dell’apparenza, necessario, ai sensi dell’art. 1061 c.c.,
per l’acquisto della servitù; in proposito ha affermato, in ordine ai due
tracciati attraverso i quali il Sanità pretendeva di esercitare il passaggio in
questione, che l’uno tagliava trasversalmente il fondo di proprietà degli
appellanti e l’altro ne lambiva il perimetro, cosi’ evidenziando la destinazione
di entrambi i percorsi ad essere utilizzati da parte dei Magnante, esercenti l’attività
di raccoglitori di latte proveniente anche dai Sanità, e quindi pure mediante
l’accesso di costoro direttamente dal proprio fondo.
Il giudice
d’appello, pertanto, con apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di
vizi logici ha accertato che i due suddetti passaggi erano funzionali alle
esigenze del fondo di proprietà dei Magnante, considerate le diverse attività
da costoro svolte su di esso, mentre, per altro verso, non era emerso in modo
inequivocabile che tali tracciati fossero stati predisposti per un utilizzo
esclusivo del fondo di proprietà del Sanità: in proposito è significativo il
sopra richiamato accenno all’uso di due percorsi da parte dell’attuale
ricorrente per trasportare il latte proveniente dal proprio fondo ai Magnante
che svolgevano attività di raccoglitori di tale prodotto.
Orbene le
richiamate affermazioni del giudice di appello sono sufficienti di per sè a
sorreggere la decisione adottata.
E’ noto che