Norme & Prassi

DPR 17/06/2004 n.195 Regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione. (GU n. 181 del 4-8-2004)


 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004,
n.195

 Regolamento  integrativo  della disciplina e dell'accesso relativi al 
 servizio   di   informatica   giuridica  del  Centro  elettronico  di 
 documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione. 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
   Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150; 
   Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633; 
   Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169; 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 
 322,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 
 28 novembre 1985, n. 759; 
   Visti  i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, 
 n.  224,  2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 
 del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594; 
   Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati 
 personali in data 29 aprile 2003; 
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione 
 consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003; 
   Ritenuto  di  non  potere  condividere  il  parere del Consiglio di 
 Stato,  con  riferimento  all'inserimento  di  una norma indicante la 
 compensazione  di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in 
 quanto  le  caratteristiche  dell'intervento normativo ed il contesto 
 del  servizio  in  cui  si  colloca,  non induce ad una previsione di 
 diminuzione  delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale 
 effetto   di   una   maggiore  visibilità  dei  servizi  del  Centro 
 elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione; 
   Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
 riunione del 14 maggio 2004; 
   Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il 
 Ministro dell'economia e delle finanze; 
   
                               E m a n a 
   
                       il seguente regolamento: 
   
                                Art. 1. 
                 Centro elettronico di documentazione 
   1.  Il  Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di 
 cassazione,   (CED),  svolge  un  servizio  pubblico  di  informatica 
 giuridica,  per  diffondere  la  conoscenza  della  normativa,  della 
 giurisprudenza e della dottrina giuridica. 
   2.  I  dati  inseriti  nel  CED costituiscono una banca di dati, ai 
 sensi  del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169, e sono soggetti 
 alla  disciplina  della  legge  22 aprile  1941, n. 633, e successive 
 modificazioni. 
   
        
                                Art. 2. 
                     Accesso gratuito al servizio 
   1.  L'accesso  agli  archivi  del  CED,  della  legislazione  e dei 
 provvedimenti  della Corte costituzionale, è gratuito, conformemente 
 al disposto di cui all'articolo 64-sexies della legge 22 aprile 1941, 
 n. 633. 
   2. L'accesso e la consultazione avviene secondo modalità operative 
 stabilite   dalla   direzione   generale   dei   sistemi  informativi 
 automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,  che  puo'  limitare 
 l'utilizzazione  del  servizio,  in  funzione di particolari esigenze 
 tecniche  o  organizzative,  sentito  il primo presidente della Corte 
 suprema di cassazione. 
   
        
                                Art. 3. 
              Registrazione utenti e dati identificativi 
   1.  L'accesso  al  servizio del CED è subordinato a registrazione, 
 con annotazione dei dati identificativi dell'utente. 
   2.  I  dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e 
 le  operazioni  di  accesso  e di consultazione degli archivi del CED 
 sono  utilizzabili, nel rispetto della normativa sulla protezione dei 
 dati  personali,  unicamente  per  la  sicurezza  del  servizio,  per 
 l'accertamento di illeciti e per la determinazione dell'entità degli 
 accessi. 
   3.  Non  puo'  essere fatto uso dei dati personali, contenuti negli 
 archivi, per scopi diversi da quelli del servizio del CED. 
   
        
                                Art. 4. 
                 Ricerche presso gli uffici giudiziari 
   1.  I  capi  degli  uffici  giudiziari possono ammettere coloro che 
 esercitano   professioni   legali  alla  fruizione  del  servizio  di 
 informatica  giuridica,  fornito  dal  CED,  negli uffici giudiziari, 
 compatibilmente con le disponibilità di personale e di mezzi. 
   
        
                                Art. 5. 
              Categorie ammesse al servizio gratuitamente 
   1.  All'articolo  15  del  decreto  del Presidente della Repubblica 
 21 maggio  1981,  n.  322, come modificato dal decreto del Presidente 
 della  Repubblica  28  novembre 1985, n. 759, dopo il terzo comma, è 
 aggiunto  il  seguente:  «La  disposizione  di  cui al terzo comma si 
 applica  anche  ai  giudici  di  pace  ed  ai  magistrati  onorari in 
 servizio.». 
   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
 nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
 italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
 osservare. 
   
     Dato a Roma, addi' 17 giugno 2004 
   
                                CIAMPI 
   
                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio 
                               dei Ministri 
                               Castelli, Ministro della giustizia 
                               Tremonti,   Ministro   dell'economia  e 
                               delle finanze 
   
 Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti 
 il 26 luglio 2004 
 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 259 

 

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