Norme & Prassi

LEGGE 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31-7-2004)

LEGGE 20 luglio 2004, n.189
 

Disposizioni  concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonchè  di  impiego  degli  stessi  in  combattimenti  clandestini o
competizioni non autorizzate.

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

              ---->   Vedere da pag. 4 a pag. 7  <----

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 20 luglio 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 432):
              Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente, il 10 dicembre 2001 con parere delle commissioni
          I,  V,  VII,  XII,  XIII  e  parlamentare  per le questioni
          regionali.
              Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7
          -  16  e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e
          25 luglio 2002; 25 settembre 2002.
              Esaminato  in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un
          testo unificato con A.C. n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);
          A.C.  n.  2467  (On.le  Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on.
          Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003.

          Senato della Repubblica (atto n. 1930):
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          deliberante,   il   27   gennaio   2003  con  pareri  delle
          commissioni  1ª,  4ª,  5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giunta
          per  gli  affari delle Comunità europee e parlamentare per
          le questioni regionali.
              Assegnato  nuovamente  alla  2ª  commissione,  in  sede
          referente, il 4 febbraio 2003.
              Esaminato  dalla  2ª commissione, in sede referente, il
          27  febbraio  2003; 4 - 25 e 26 marzo 2003; 1° aprile 2003;
          12 - 19 e 25 giugno 2003; 1° luglio 2003.
              Assegnato   ancora   alla   2ª   commissione,  in  sede
          deliberante il 16 luglio 2003.
              Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
          16  luglio 2003 ed approvato con modificazioni, in un testo
          unificato,  con  A.S. n. 42 (sen. Acciarini ed altri), A.S.
          n.  294  (sen.  Ripamonti),  A.S. n. 302 (sen. Ripamonti ed
          altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S. n. 926 (sen.
          Chincarini  ed  altri),  A.S.  n.  1118  (sen. Acciarini ed
          altri), A.S. n. 1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n. 1445
          (sen.  Buongiorno  ed altri); A.S. 1541 (sen. Peruzzotti ed
          altri),  A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n. 1554
          (sen.  Specchia  ed  altri);  A.S.  n. 1783 (sen. Zancan ed
          altri) il 17 luglio 2003.

          Camera dei deputati (atto n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - B):
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il  23 luglio 2003 con pareri delle commissioni
          I,  IV,  V,  VI,  VII,  XII,  XIII,  e  parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla II commissione in sede referente il 24
          e  30  luglio  2003;  9  e  24  settembre 2003, 8 - 21 e 23
          ottobre 2003; 27 gennaio 2004;
              Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede
          legislativa il 7 aprile 2004.
              Esaminato  dalla II commissione in sede legislativa, il
          7 aprile e approvato con modificazioni il 21 aprile 2004.

          Senato  della  Repubblica  (atto n. 1930 - 42 - 294 - 302 -
          789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783 -
          B):
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          deliberante, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
          1ª,  5ª,  7ª,  9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla  2ª  commissione  il  6 luglio 2004 ed
          approvato l'8 luglio 2004.

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