Procreazione medicalmente assistita: precisazioni su Linee guida – Ministero della Salute Comunicato n. 78. 27 luglio 2004
Procreazione medicalmente assistita: precisazioni
su Linee guida
In riferimento a notizie stampa relative alle
"Linee guida concernenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita" previste dalla legge 19 febbraio 2004 n.
40, si precisa che le suddette linee guida sono state approvate all’unanimità
dalla II Sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 luglio
2004 e stanno completando, insieme al decreto interministeriale sul consenso
informato previsto dall’art. 6 della legge e al decreto sulle modalità e
termini di conservazione degli embrioni previsto dall’art. 17 della legge,
l’iter procedurale per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avverrà
appena possibile. In merito alla diagnosi preimpianto si precisa che, secondo le
linee guida definite dal Ministro della Salute avvalendosi dall’Istituto
superiore di sanità, con l’ausilio di una Commissione consultiva e con il
parere favorevole del Consiglio superiore di sanità: è proibita ogni diagnosi
preimpianto con finalità eugenetica ossia di selezione per migliorare la razza;
ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro
dovrà essere di tipo osservazionale. Scopo della diagnosi, infatti, secondo gli
esperti, è quello di informare la coppia sullo stato di salute degli embrioni
prodotti e non di effettuare una selezione degli embrioni sulla base di
informazioni sul futuro dell’embrione dopo l’impianto (suscettibilità allo
sviluppo di una malattia). La diagnosi preimpiantatoria invasiva, al contrario
di quella osservazionale, avrebbe, quindi, come diretta conseguenza la selezione
dell’embrione. L’autorizzazione all’esecuzione di questa tecnica contrasterebbe
con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 13 della legge. La legge come tale non
esclude specificamente la possibilità di diagnosi preimpianto ma autorizza solo
le manipolazioni dell’embrione che abbiano finalità di diagnosi e terapia. Oggi
non esiste la possibilità di modificare il patrimonio genetico dell’embrione
tramite manipolazioni in vitro, ma in futuro cio’ potrebbe risultare possibile.
Per questo la legge prevede che le linee guida siano aggiornate periodicamente,
almeno ogni tre anni, in rapporto all’evoluzione tecnico-scientifica. Le
indagini sull’embrione, che in virtù della loro natura ancora sperimentale e
dell’assenza di una prospettiva terapeutica accettabile, non possono essere
attualmente autorizzate, qualora tali ostacoli vengano meno potranno essere
riconsiderate in una futura revisione delle linee guida. Per quanto riguarda,
infine, l’obbligo di impianto degli embrioni, secondo le linee guida qualora
dall’indagine vengano evidenziate gravi anomalie irreversibili dello sviluppo di
un embrione, il medico responsabile della struttura ne informa la coppia ai
sensi dell’art. 14 comma 5. Ove in tal caso il trasferimento dell’embrione, non
coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve essere
mantenuta fino al suo estinguersi. Qualora il trasferimento nell’utero degli
embrioni non risulti possibile per cause di forza maggiore relative allo stato
di salute della donna non prevedibili al momento della fecondazione e, comunque,
un trasferimento non risulti attuato, ciascun embrione non trasferito dovrà
essere crioconservato in attesa dell’impianto che dovrà avvenire prima
possibile, ai sensi dell’art. 14 comma 3 della legge.