Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. DPR 02/07/2004, n.184 (GU n. 174 del 27-7-2004)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n.184 Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Capo I Organizzazione del Ministero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante riforma dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2003; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2004; Considerata la necessità di recepire i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 24 maggio 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Organizzazione centrale e decentrata 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. 2. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali e 4 uffici di livello dirigenziale generale incardinati nei seguenti quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali; b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici; c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri. 3. Nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono, inoltre conferiti, nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata Tabella A, sei incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno finalizzato al monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture. 4. Costituiscono organi decentrati del Ministero nove Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT», ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti. 5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero. Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti 1. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: «Conferenza». La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle strutture centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche, nonchè al coordinamento delle attività di rispettiva competenza. 3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate. 4. Il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle Capitanerie di Porto. Capo II Attribuzioni dei Dipartimenti Art. 3. Aree funzionali 1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonchè al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di governo del territorio e politica urbana; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; b) Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; d) Dipartimento per i trasporti terrestri - programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza; 2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale, degli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti. Capo III Articolazione dei Dipartimenti Art. 4.
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