Norme & Prassi

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. DPR 02/07/2004, n.184 (GU n. 174 del 27-7-2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2004, n.184

Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 

Capo I
Organizzazione del Ministero

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo 17,  comma  4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonchè di enti pubblici;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  152, recante
riforma  dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, in attuazione
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
177,  recante  l'organizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.
320,  recante  regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 2003;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2004;
  Considerata  la  necessità  di  recepire i rilievi formulati dalla
Corte dei conti in data 24 maggio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Organizzazione centrale e decentrata

  1.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato:  «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42
del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, come modificato
dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.
  2.  Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
è  articolato,  a  livello  centrale,  in  16 direzioni generali e 4
uffici  di  livello  dirigenziale  generale  incardinati nei seguenti
quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura:
    a) Dipartimento   per   il   coordinamento   dello  sviluppo  del
territorio, per il personale ed i servizi generali;
    b) Dipartimento  per  le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici;
    c) Dipartimento  per  la  navigazione e il trasporto marittimo ed
aereo;
    d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
  3.  Nell'ambito  degli  uffici  di diretta collaborazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono,
inoltre  conferiti,  nel  quadro della dotazione organica di cui alla
allegata   Tabella  A,  sei  incarichi  con  funzioni  ispettive,  di
consulenza,   studio   e   ricerca   o  altri  incarichi  di  diretta
collaborazione  ai  sensi  dell'articolo 19,  comma  10,  del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  di  cui  uno  finalizzato  al
monitoraggio e sviluppo delle politiche sulla sicurezza dei trasporti
e  delle  infrastrutture  ed uno finalizzato alle politiche culturali
connesse alla realizzazione delle infrastrutture.
  4.  Costituiscono  organi  decentrati  del  Ministero  nove Servizi
integrati  infrastrutture e trasporti, di seguito denominati: «SIIT»,
ciascuno  dei  quali  è  articolato  in  due settori rispettivamente
relativi all'area infrastrutture e all'area trasporti.
  5. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende
dal  Ministro  per  l'espletamento  delle  funzioni  rientranti nelle
attribuzioni del Ministero.

      
                               Art. 2.
           Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

  1.  E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti
del  Ministero,  di  seguito  denominata: «Conferenza». La Conferenza
svolge   funzioni   di   coordinamento   generale   sulle   questioni
interdipartimentali  o  comuni  e puo' formulare al Ministro proposte
per  l'emanazione  di  indirizzi e direttive diretti ad assicurare il
raccordo  operativo  fra  i  Dipartimenti e lo svolgimento coordinato
delle relative funzioni.
  2.  Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati
a partecipare per materia i dirigenti di prima e seconda fascia delle
strutture  centrali e i Direttori dei Settori dei SIIT, sono dedicate
a  singole  questioni  oltre che all'elaborazione delle linee e delle
strategie  generali  in  materia  di  gestione  delle risorse umane e
informatiche,  nonchè al coordinamento delle attività di rispettiva
competenza.
  3. La direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali
e  la  direzione  per  i  sistemi informativi e statistici operano al
servizio  di  tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate
dal  Capo  Dipartimento  in sede di conferenza permanente. I Capi dei
singoli   Dipartimenti  restano  responsabili  della  gestione  delle
risorse loro assegnate.
  4.  Il  Comandante  generale  del  Corpo delle Capitanerie di porto
partecipa   alla   Conferenza   per   gli   affari  rientranti  nelle
attribuzioni  del  Comando  generale e del Corpo delle Capitanerie di
Porto.

      
 
Capo II
Attribuzioni dei Dipartimenti
 
                               Art. 3.
                           Aree funzionali

  1.  I  Dipartimenti  del  Ministero  assicurano  l'esercizio  delle
funzioni  e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di
cui  all'articolo 42  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
come  modificato  dal  decreto  legislativo  12 giugno  2003, n. 152,
secondo la seguente ripartizione:
    a) Dipartimento   per   il   coordinamento   dello  sviluppo  del
territorio,  il  personale  ed  i  servizi generali - identificazione
delle  linee  fondamentali  dell'assetto del territorio nazionale con
particolare  riferimento  all'articolazione  territoriale  delle reti
infrastrutturali  e  delle  opere  di  competenza statale, nonchè al
sistema  delle  città  e  delle aree metropolitane; rapporti con gli
organismi  nazionali  ed  internazionali e coordinamento con l'Unione
europea  in  materia  di  governo  del  territorio e politica urbana;
monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; profili comuni
ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche
del   personale,   bilancio,   risorse   strumentali;   gestione  del
contenzioso  del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della
Cassa  di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili
dell'Amministrazione  decentrata;  gestione dei sistemi informativi e
statistici;  nucleo  di  valutazione  e  verifica  degli investimenti
pubblici;  attività  per  la  salvaguardia  di  Venezia;  indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le
materie di competenza;
    b) Dipartimento  per  le infrastrutture stradali, l'edilizia e la
regolazione dei lavori pubblici - vigilanza sui gestori delle reti di
trasporto  viario;  rete  nazionale stradale e autostradale; edilizia
residenziale;   edilizia   demaniale;   realizzazione   delle   opere
corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse
nazionale  e  valutazione  dei  relativi interventi; attuazione delle
politiche  abitative  e  dell'edilizia  concernenti  anche il sistema
delle    città    e   delle   aree   metropolitane;   programmi   di
riqualificazione urbana; repressione dell'abusivismo; regolazione dei
lavori   pubblici;   rapporti   con   gli   organismi   nazionali  ed
internazionali  in  materia  di  appalti  pubblici;  realizzazione di
programmi   speciali;   grandi   eventi;   indirizzo,  coordinamento,
monitoraggio  e  verifica  dell'attività  dei SIIT per le materie di
competenza;
    c) Dipartimento  per  la navigazione ed il trasporto marittimo ed
aereo  -  indirizzo,  programmazione  e  regolazione  in  materia  di
navigazione,    trasporto    marittimo   e   trasporto   intermodale;
infrastrutture  portuali;  vigilanza  sui  porti;  demanio marittimo;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema
idroviario  padano-veneto;  sicurezza  della  navigazione;  aviazione
civile   e  trasporto  aereo;  rapporti  con  organismi  nazionali  e
internazionali  e  coordinamento  con  l'Unione europea in materia di
navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento,
monitoraggio  e  verifica  dell'attività  dei SIIT per le materie di
competenza;
    d) Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  -  programmazione,
indirizzo   e  regolazione  in  materia  di  trasporto  terrestre  ed
intermodale;  trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto
persone  e  cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con
organismi    nazionali   ed   internazionali   e   armonizzazione   e
coordinamento  con  l'Unione  europea  sulle  materie  di competenza;
sicurezza   e   regolazione   tecnica   dei   trasporti;   indirizzo,
coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le
materie di competenza;
  2.   I   Dipartimenti   costituiscono   centro  di  responsabilità
amministrativa  ai  sensi  dell'articolo 3  del  decreto  legislativo
7 agosto 1997, n. 279.
  3.  Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 4-bis, lettera e),
della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, entro tre mesi dalla data di
entrata   in   vigore   del   presente   regolamento,   si   provvede
all'individuazione,  a livello centrale, degli uffici dirigenziali di
livello non generale ed alla definizione dei relativi compiti.

      
 
Capo III
Articolazione dei Dipartimenti
 
                               Art. 4.
Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il
personale ed i servizi generali

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del
territorio, il personale ed i servizi generali è cosi' articolato:
a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi
generali;
b) Direzione generale per la programmazione e i programmi
europei;
c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del
territorio;
d) Direzione generale per le reti;
e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;
f) Ufficio generale del Dipartimento.
2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi
generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a
variazioni ed assestamenti;
b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività
di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
c) rapporto di lavoro, reclutamento e formazione del personale;
d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di
valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle
procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
e) attività di contrattazione sindacale, gestione del
contenzioso del lavoro;
f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni,
economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili
dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e
relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione
decentrata;
g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile
dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
h) relazioni con il pubblico;
i) Cassa di previdenza e assistenza.
3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi
europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) predisposizione del Piano generale dei trasporti e della
logistica;
b) programmazione fondi strutturali - PON trasporti;
c) pianificazione pluriennale della viabilità;
d) programmazione di interventi infrastrutturali, anche
attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attività di
supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade
e autostrade, sulla rete autostradale;
e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di
programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg,
Interreg II, Interreg III;
g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei
programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attività
di gestione e pagamento;
h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del
regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE,
CEMIT-OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attività correlate per le
materie di competenza del Dipartimento;
j) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli
interventi comunitari nelle materie di competenza del Dipartimento;
k) programmi comunitari per la mobilità sostenibile;
l) programmi URBAN.
4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del
territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle
città;
b) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di
rilievo nazionale;
c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del
territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema
delle città e delle aree metropolitane;
d) piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di
interscambio;
e) individuazione di standars di sicurezza nelle zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree
sensibili: attuazione direttiva «Seveso II» - decreto ministeriale
9 maggio 2001.
5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle
reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, delle reti idriche, idrauliche ed
acquedottistiche nelle aree depresse;
b) azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti
locali e rapporti con la Sogesid;
c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed
acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;
d) vigilanza sul registro italiano dighe;
e) determinazione delle tari

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