LAVORO – La prestazione di lavoro elementare, ripetitiva e predeterminata non presuppone l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore – CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 8569 del 05/05/2004
La differenza sostanziale esistente tra il rapporto di
lavoro subordinato e quello autonomo è che, secondo tutti i più recenti
orientamenti, il primo, rispetto al secondo, è costituito dalla
subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del
datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo,
direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del
lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie
lavorative corrispondenti all’attività di impresa (ex multis Cassazione Civile
del 3 aprile 2000 n. 4036; Cassazione Civile del 9 gennaio 2001 n. 224;
Cassazione Civile del 29 novembre 2002 n. 16697; Cassazione Civile del 1° marzo
2001 n. 2970). Al fine di qualificare un rapporto di lavoro subordinato la
giurisprudenza in passato, ma specialmente di recente, ha individuato alcuni
criteri essenziali; innanzitutto l’esistenza del vincolo va concretamente
apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; secondo
luogo, ci si deve servire di “criteri distintivi sussidiari”, quali la presenza
di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio
economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità
delle prestazioni e via di seguito (v. per tutte, Cassazione Civile del 27 marzo
2000 n. 3674; Cassazione Civile n. 4036/2000 cit.). L’attenuazione o la mancanza
del potere direttivo e disciplinare, di solito riscontrata nella giurisprudenza
di legittimità in relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore
elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo (quali, ad esempio, quelle
del giornalista), puo’, pero’, verificarsi anche in relazione a mansioni
estremamente elementari e ripetitive, “le quali, proprio per la loro natura, non
richiedono in linea di massima l’esercizio di quel potere gerarchico che si
estrinseca – secondo quanto asserito in numerosissime pronunce di questa Corte –
nelle direttive volta a volta preordinate ad adattare la prestazione alle
mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale e nei
controlli sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa”. In poche
parole, il potere disciplinare e direttivo del datore potrebbe non sussistere
anche nel caso in cui la prestazione si presenti assolutamente semplice e
routinaria. Pertanto, si ritiene che possa sussistere una forma di
subordinazione anche in assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo
del datore di lavoro ed in presenza, viceversa, dell’assunzione per contratto,
da parte del prestatore, dell’obbligo di porre a disposizione del datore le
proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità(in particolare
Cassazione Civile del 6 luglio 2001 n. 9167 e Cassazione Civile del 26 febbraio
2002 n. 2842). La Cassazione ritiene opportuno, per le considerazioni su
esposte, indicare un nuovo principio di diritto che contenga, in modo ben
preciso, l’idicazione di tutti i criteri sussidiari idonei ad identificare il
incolo di subordinazione e soggezione al datore. Testualmente afferma: << Nel
caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare,
ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed al fine della
distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato il criterio
rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere
direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare
contesto, significativo, per la qualificazione del rapporto di lavoro occorre
far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata
del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione
dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione
imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli
strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di
autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale
concomitanza di altri rapporti di lavoro>>.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 8569 del 05/05/2004
La Corte Suprema
di Cassazione
Sezione Lavoro
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio
MATTONE – Presidente
Dott. Giovanni
PRESTIPINO – Consigliere
Dott. Pietro CUOCO
– Consigliere
Dott. Corrado
GUGLIELMUCCI – Consigliere
Dott. Alessandro DE RENZIS – rel.
Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
– IMPAROLATO
GENNARO – IMPAROLATO ANTONIO – IMPAROLATO ASSUNTA – IMPAROLATO MARIA ROSARIA
quali eredi di PASTORE LUCIA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro
Sterbini 4, presso lo studio dell’Avv. Lucia Ricci rappresentati e difesi
dall’Avv. Achille Vellucci del foro di Caserta come da procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
CONSORZIO AURUNCO
DI BONIFICA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.
Giulio Gramegna;
– intimato –
nonchè sul
ricorso n. 4111/02 proposto da:
CONSORZIO AURUNCO
DI BONIFICA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.
Giulio Gramegna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro 19, presso lo
studio dell’Avv. Claudio Benucci, rappresentato e difeso dall’Avv. Achille
Cipullo del foro di S. Maria Capua Vetere per procura a margine del
controricorso;
– controricorrente
ricorrente incidentale –
contro
– IMPAROLATO
GENNARO – IMPAROLATO ANTONIO – IMPAROLATO ASSUNTA – IMPAROLATO MARIA ROSARIA
quali eredi di PASTORE LUCIA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pietro
Sterbini 4, presso lo studio dell’Avv. Lucia Ricci, rappresentati e difesi
dall’Avv. Achille Vellucci del foro di Caserta come da procura in calce al
ricorso;
– controricorrenti
in relazione a ricorso incidentale –
per la cassazione
della sentenza del Tribunale del Lavoro di S. Maria Capua Vetere n. 2855/01 del
19.10.2001/13.11.2001, R.G. n. 477/96.
Udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2004 dal Cons.
Dott. A. De Renzis;
udito l’Avv.
Achille Vellucci per i ricorrenti principali e l’Avv. Claudio Benucci per il
controricorrente Consorzio Aurunco di Bonifica;
sentito il p.m.,
in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso chiedendo
che, previa riunione dei ricorsi, venga rigettato il ricorso principale,
assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Svolgimento del processo
Con ricorso,
depositato il 20 aprile 1993, Lucia Pastore esponeva:
– di avere
lavorato alle dipendenze del Consorzio Aurunco di Bonifica in base ad un
fittizio contratto di appalto stipulato il febbraio 1974 per la durata di due
anni, successivamente prorogato, svolgendo mansioni di addetta alla pulizia
dello stabile, sede dell’ente;
– di non avere
percepito le spettanze, dovute in base al C.C.N.L. ed in relazione all’art. 36
Cost., e il trattamento di fine rapporto.
Cio’ premesso,
conveniva in giudizio l’anzidetto Consorzio proponendo in via principale domanda
per conseguire le dovute spettanze retributive e i contributi assistenziali e
previdenziali, ed in via subordinata spiegando domanda di arricchimento ai sensi
dell’art. 2041 c.c.
L’adito Pretore di
Sessa Aurunca respingeva il ricorso con sentenza del 17 aprile 1996, confermata,
a seguito di appello proposto dalla Pastore, dal Tribunale di S. Maria Capua
Vetere con sent. n. 2855 del 2001.
Il Tribunale
riteneva che dalle risultanze istruttorie (in particolare deposizioni
testimoniali) non emergesse l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con
l’Ente, ma piuttosto un rapporto di natura autonoma.
Gli eredi di Lucia
Pastore propongono ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati con
memoria ex art. 378 c.p.c. Il Consorzio Aurunco di Bonifica resiste con
controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato articolato su due
motivi, contrastato dagli eredi di Lucia Pastore con proprio controricorso.
Motivi della decisione
1. In via preliminare va disposta la riunione dei
ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni relative alla
medesima sentenza.
2. Va esaminato
per primo il ricorso incidentale condizionato proposto dal Consorzio Aurunco di
Bonifica, avendo priorità logica rispetto a quello principale.
Con il primo
motivo del ricorso incidentale viene denunciata l’omessa motivazione sul punto
decisivo della controversia, relativo all’eccezione, assorbente del merito, di
nullità del ricorso originario in relazione alla mancata quantificazione del "petitum".
Tale motivo è
infondato, atteso che il giudice di appello, il quale ha ampiamente riportato il
contenuto della domanda introduttiva di primo grado (dando atto che la Pastore
aveva descritto puntualmente le sue mansioni, aveva precisato l’entità del
compenso ricevuto nel c