Nessuna demolizione di opere abusiva in pendenza dei termini per la presentazione del condono. Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n.5011 del 30/06/2004
In base alla attuale legge sul condono
edilizio non possono essere demolite le opere edilizie abusive. Il Consiglio di
Stato ha a tale proposito spiegato che, se da un lato, di fronte alla
realizzazione di opere edilizie abusive gli interessati – in questo caso i
proprietari confinanti – possono chiedere al Comune di adottare dei
provvedimenti di demolizione e l’ente locale è tenuto a pronunciarsi
sull’istanza, dall’altro lato non si puo’ procedere alla demolizione delle opere
edilizie abusive fino al 31 luglio di questo anno, termine previsto per la
presentazione delle domande di concessione in sanatoria ( poi prorogato al 10
dicembre), e comunque fino a quando non si arrivi alla definizione delle domande
di condono presentate. Infatti il condono edilizio, che continua ad essere in
vigore in attesa di subire dei cambiamenti sulla base delle recenti pronunce
della Corte Costituzionale, prevede la sospensione di tutti i provvedimenti
amministrativi, adottati o da adottare, riguardanti gli abusi edilizi.
(23 luglio 2004)
Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n.5011 del 30/06/2004
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha
pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 3039/2004, proposto da:
– P. G., rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo
Tartaglione ed elettivamente domiciliato presso Luca Laudadio, in via G. G.
Belli n. 36, Roma;
contro
– il Comune di Macerata Campania, in persona del
Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
e nei confronti di
– B. V. e B. M., rappresentati e difesi dall’avv.
Andrea Rianna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Armando
Placidi, in via Castrense n. 7, Roma;
per l’annullamento, previa sospensione
della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale della Campania, Napoli, n. 2346/2004, resa inter partes e concernente
il silenzio formatosi su istanza di demolizione di opere edilizie abusivamente
edificate da terzi.
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dei
due controinteressati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 1° giugno
2004, il Consigliere Aldo SCOLA;
Uditi, altresi’, per le parti, l’avv. Benedetto
Graziosi (per delega dell’avv. Giacomo Tartaglione) e l’avv. Andrea Rianna;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto
quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
della Campania, Napoli, B. V. e B.M. impugnavano il silenzio serbato dal Comune
di Macerata Campania sulla loro diffida ad adottare provvedimenti demolitori in
rapporto ad opere edilizie asseritamente realizzate in modo abusivo dal loro
confinante P. G.(la cui istanza di concessione in sanatoria sarebbe in itinere).
Nessuno si costituiva in giudizio ed i primi
giudici accoglievano il gravame, dichiarando l’obbligo del Comune di provvedere
sulla diffida.
Donde il presente appello, proposto per
inammissibilità del ricorso introduttivo (per ultrapetizione) e violazione
dell’art.
32, d.l. n. 269/2003 [1],
convertito in legge n. 326/2003 (condono edilizio in atto), con richiesta di
sospensione della sentenza impugnata.
I controinteressati appellati si costituivano in
giudizio resistendo al gravame (ritenuto inammissibile ed infondato). All’esito
dell’udienza di discussione in camera di consiglio, l’appello, riuniti
sospensiva e merito, passava in decisione dinanzi al Collegio.
DIRITTO
La presente decisione viene adottata e
succintamente motivata ai sensi dell’art. 2, legge 21 luglio 2000 n. 205.
Non v’è dubbio che, a fronte di opere
asseritamente abusive, i proprietari confinanti erano legittimati a presentare
la diffida ed il Comune aveva l’obbligo di adottare un provvedimento esplicito,
sulla loro istanza. Va, tuttavia, precisato la citata normativa sul recente
condono edilizio (attualmente in vigore) dispone la sospensione automatica ope
legis di tutti i provvedimenti amministrativi adottati od adottandi (come pure
dell’impugnata sentenza), per cui non puo’ disporsi (a prescindere dal merito
della diffida), alcuna demolizione fino al 31 luglio 2004 ed anche oltre, fino
alla definizione delle domande di condono eventualmente presentate.
Conclusivamente, l’appello si rileva infondato e,
con la precisazione di cui sopra, va respinto, mentre le spese del presente
grado di giudizio possono per giusti motivi
integralmente compensarsi tra le parti in causa.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, richiamata la
precisazione di cui in motivazione:
respinge l’appello;
compensa le spese del giudizio di secondo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, addi’ 1° giugno 2004, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione IV, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei
signori:
Presidente Lucio VENTURINI
Consigliere Antonino ANASTASI
Consigliere, estensore Aldo SCOLA
Consigliere Anna LEONI
Consigliere Carlo SALTELLI
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Aldo
Scola Lucio Venturini
IL
SEGRETARIO
Marta Belloni
Depositata in Segreteria il 30 giugno 2004