L’indennità sostituiva di ferie è diretta a compensare il lavoro prestato. Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6607 del 03/04/2004
RETRIBUZIONE – L’indennità sostituiva di ferie
è diretta a compensare il lavoro prestato, ancorchè in violazione di legge, e
non a risarcire anche gli ulteriori ed eventuali pregiudizi arrecati al
lavoratore.
In tema di indennità di ferie non gogute la
giurisprudenza della Corte ha evidenziato in passato due orientamenti
contrastanti tra loro. In primis ha precisato che <<la cosiddetta indennità di
ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma
dell’art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153, sia perchè essendo in rapporto di
corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo
che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo (in maniera simile al compenso
relativo al lavoro straordinario), ha un carattere retribuivo e gode della
garanzia prestata dall’art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con
violazione di norme poste a tutela del lavoratore, ma anche perchè un eventuale
suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità
all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12 l. n.
153 del 1969, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale
riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non
essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla
contribuzione>> ( Vedi Cassazione Civile 4361/1993; Cassazione Civile 8791/1995
ed anche Cassazione Civile 4839/1998). Con una sentenza del 2000 ( Cfr.
Cassazione Civile 1073/2000) si è, invece, affermato che l’indennità
sostitutiva di ferie è di natura non retribuiva ma risarcitoria, in quanto
diretta a ristorare il danno fisico e psichico subito dal lavoratore per la
mancata concessione del riposo spettantegli a norma degli art. 2109 c.c. e art.
36 Cost., onde la relativa somma non è assoggettabile a contribuzione
previdenziale. Con la sentenza in esame tale orientamento non viene riconfermato
in quanto si parte dal presupposto che l’indennità sostituiva, come tale, è
diretta a compensare il lavoro prestato, ancorchè in violazione di legge, e non
a risarcire anche gli ulteriori ed eventuali pregiudizi arrecati al lavoratore
(vita di relazione, salute, ecc.); si afferma, inoltre, il carattere di
autonomia della indennità di ferie rispetto alla retribuzione che, invece,
rappresenta il corrispettivo della prestazione sul piano del rapporto
sinallagmatico di lavoro e la sua imponibilità ai fini contributivi recata
dall’art. 12 L. n. 153 del 1969. Nel senso, infatti, di ritenere assoggettate a
contribuzione le somme pagate al dipendente a titolo di risarcimento per
inadempimento (obbligazione succedanea) da parte del datore di lavoro delle
obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (obbligazioni primarie), la
giurisprudenza della Corte è assolutamente pacifica, interpretando in senso
restrittivo anche il disposto dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, siccome
non sarebbe ragionevole ritenere imponibile l’obbligazione primaria, ma non
quella secondaria che la sostituisce in caso di inadempimento (cfr. Cass.
15621/2001; 11148/1999).
Cassazione
Civile, sezione lavoro, sentenza n. 6607 del 03/04/2004
La Corte Suprema
di Cassazione
Sezione Lavoro
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Stefano
CICIRETTI – Presidente
Dott. Michele DE
LUCA – Consigliere
Dott. Natale
CAPITANIO – Consigliere
Dott. Pasquale
PICONE – rel. Consigliere
Dott. Filippo
CURCURUTO – Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
1) G.C. S.p.A., in
persona del legale rappresentante N.S.;
2) C.P.; entrambi
elettivamente domiciliati in Roma, via Lima, n. 48, presso l’avv. Fabio
Pulsioni, che difende con procure speciali apposte a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
I. – in persona
del presidente M.P., elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17,
presso gli avv.ti Antonino Sgroi e Fabio Ponzo, che lo difendono con procura
speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– resistente –
e sul ricorso
incidentale proposto da:
I. – come sopra
rappresentato, domiciliato e difeso;
contro
1) G.C. S.p.A.;
2) C.P., come
sopra rappresentati, domiciliati e difesi;
– resistenti –
per la cassazione
della sentenza del Tribunale di Venezia n. 120 in data 1 agosto 2000 (R.G.
235/99);
sentiti, nella
Pubblica udienza del 25 novembre 2003: il Cons. Pasquale Picone che ha svolto la
relazione della causa;
l’avv. Pulsoni;
il Pubblico
Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del
processo
Con ricorso al
Pretore di Venezia, depositato in data 30 marzo 1995, la C. S.p.A. (in seguito
G.C. S.p.A.) e P.C. in proprio domandavano, in relazione a contestazione mossa
dall’I., l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione contribuiva sulle
somme versate a 414 dipendenti nel 1990 a titolo di indennità sostituiva delle
ferie, a causa della natura risarcitoria dell’attribuzione patrimoniale, e ad
altri 16 dipendenti al dichiarato titolo di indennità sostitutiva del
preavviso, ma in realtà quale incentivo all’esodo.
Il Pretore
pronunciava una prima sentenza non definitiva (in data 30 ottobre 1996, r.g.
701/96), con la quale decideva alcune questioni di rito, affermando tra l’altro
la validità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto I. per il
pagamento dei contributi e delle sanzioni secondo le risultanze del verbale
ispettivo.
A questo giudizio
venivano poi riuniti altri tre procedimenti, a loro volta già riuniti, di
opposizione a ordinanza-ingiunzione 85/95 dell’I. da parte della C. S.p.A., di
P.C. e del dirigente B.P., nei quali era pure intervenuta una sentenza non
definitiva su questioni di rito.
Nei procedimenti
riuniti, il Pretore pronunciava poi una seconda sentenza non definitiva (in data
19 novembre 1998, r.g. 861/98, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione
del giudizio), con la quale accertava: a) l’assoggettabilità a contribuzione
delle somme versate a titolo di indennità per ferie non godute; b) la non
assoggettabilità a contribuzione limitatamente alle somme corrisposte a 15
dipendenti a titolo di incentivo all’esodo; c) l’assoggettabilità a
contribuzione delle somme versate al 16° dipendente (N.R.) in esecuzione di
contratto di transazione.
Le sentenze non
definitive 701/96 e 861/98 sono state appellate dalla società e da P.C.; l’I.
ha proposto impugnazione incidentale contro la seconda delle indicate sentenze.
Il Tribunale di Venezia ha respinto le impugnazioni, confermando le decisioni di
primo grado.
L’appello
principale è stata giudicato infondato sulla base delle seguenti
argomentazioni.
Sulla questione
della validità della domanda riconvenzionale dell’I. (decisa con la sentenza
non definitiva 701/96), il Tribunale ha osservato che, inserita nel contesto del
giudizio di accertamento negativo dell’obbligazione contributiva e valutata in
relazione alle argomentazioni difensive del convenuto, recava una più che
sufficiente specificazione della causa pretendi e del petitum; l’altra questione
sollevata dall’appello principale, relativamente alla necessità di verificare,
ai fini della determinazione delle sanzioni, l’applicabilità della riduzione
delle sanzioni civili ai sensi dell’art. 4, lett. b), D.L. n. 536 del 1987, conv.
dalla L. n. 48 del 1988, ha ritenuto il Tribunale che non rilevasse ai fini
dell’ammissibilità della riconvenzionale, ma concretasse una questione di
merito da esaminare nel giudizio sul quantum, rimasto non definito in primo
grado.
Sulle questioni
decise con la sentenza non definitiva 861/98, in sintesi, la motivazione è la
seguente.
In ordine alle
somme corrisposte ai 414 dipendenti a titolo di ferie non godute, il Tribunale
ha rilevato la novità della prospettazione in appello secondo cui l’effettiva
causale dell’erogazione sarebbe stata un contratto di transazione in ordine alla
cessazione dei rapporti di lavoro, aggiungendo che, comunque, la derivazione da
una transazione non sarebbe valsa ad escludere l’assoggettamento a
contribuzione; con riferimento all’originaria causa petendi, sussisteva il
requisito della dipendenza dell’erogazione dal rapporto di lavoro, ai sensi
dell’art. 12 L. n. 153 del 1969, e cio’ a prescindere dalla natura risarcitoria
o retributiva del compenso per ferie non godute, versandosi nell’ambito di danni
da inadempimento contrattuale.
Alla dipendente
Nicoletta Regina, poi, le somme erano state erogate per effetto di transaz