Norme & Prassi

Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. LEGGE 02/07/2004, n. 165 (GU n. 155 del 5-7-2004 )

LEGGE 2 Luglio 2004 , n. 165

Disposizioni  di  attuazione  dell'articolo  122,  primo comma, della
Costituzione.
          
 
            Capo I
        
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 
                              Promulga
 
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Disposizioni generali)
 
   1.  Il  presente  capo  stabilisce  in  via  esclusiva,  ai  sensi
dell'articolo  122,  primo  comma,  della  Costituzione,  i  principi
fondamentali   concernenti  il  sistema  di  elezione  e  i  casi  di
ineleggibilità  e  di  incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, nonchè dei consiglieri regionali.
          
 
        
                               Art. 2.
(Disposizioni  di  principio,  in attuazione dell'articolo 122, primo
      comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita)
 
   1.  Fatte  salve le disposizioni legislative statali in materia di
incandidabilità  per coloro che hanno riportato sentenze di condanna
o  nei  cui  confronti sono state applicate misure di prevenzione, le
regioni   disciplinano   con   legge   i   casi  di  ineleggibilità,
specificamente  individuati,  di  cui  all'articolo 122, primo comma,
della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
   a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività
o  le  funzioni  svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari
situazioni  delle  regioni,  possano  turbare  o condizionare in modo
diretto  la  libera  decisione  di voto degli elettori ovvero possano
violare  la  parità  di  accesso alle cariche elettive rispetto agli
altri candidati;
   b)   inefficacia   delle  cause  di  ineleggibilità  qualora  gli
interessati  cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano
l'ineleggibilità,  non  oltre il giorno fissato per la presentazione
delle  candidature  o  altro  termine anteriore altrimenti stabilito,
ferma  restando  la  tutela  del diritto al mantenimento del posto di
lavoro, pubblico o privato, del candidato;
   c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause
di  ineleggibilità  sopravvenute  alle elezioni qualora ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
   d)  attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere
sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente
della  Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la
competenza   dell'autorità   giudiziaria  a  decidere  sui  relativi
ricorsi.  L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito
fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
   e)    eventuale    differenziazione    della    disciplina   dell'
ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e
dei consiglieri regionali;
   f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del
secondo  mandato  consecutivo  del  Presidente della Giunta regionale
eletto  a  suffragio universale e diretto, sulla base della normativa
regionale adottata in materia.
 
          
         
                               Art. 3.
(Disposizioni  di  principio,  in attuazione dell'articolo 122, primo
      comma, della Costituzione, in materia di incompatibilita)
 
   1.  Le  regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità,
specificatamente  individuati,  di cui all'articolo 122, primo comma,
della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

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