Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. LEGGE 02/07/2004, n. 165 (GU n. 155 del 5-7-2004 )
LEGGE 2 Luglio 2004 , n. 165
Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione.
Capo I
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi
fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, nonchè dei consiglieri regionali.
Art. 2.
(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo
comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di
incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna
o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le
regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità,
specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma,
della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività
o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari
situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo
diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano
violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli
altri candidati;
b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli
interessati cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano
l'ineleggibilità, non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito,
ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di
lavoro, pubblico o privato, del candidato;
c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause
di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere
sulle cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la
competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi
ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito
fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
e) eventuale differenziazione della disciplina dell'
ineleggibilità nei confronti del Presidente della Giunta regionale e
dei consiglieri regionali;
f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del
secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale
eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa
regionale adottata in materia.
Art. 3.
(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo
comma, della Costituzione, in materia di incompatibilita)
1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilità,
specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma,
della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
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