Improcedibilità l’opposizione se la costituzione è tardiva. Cassazione Civile, Ssezione I, Sentenza n. 4294 del 03/03/2004
INGIUNZIONE – La tardiva costituzione dell’opponente nel
giudizio di opposizione va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta
l’improcedibilità dell’opposizione stessa.
L’opposizione a decreto ingiuntivo, pur costituendo un
ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposta alla duplice condizione
di procedibilità derivante dalla tempestiva proposizione dell’opposizione e
dalla costituzione in giudizio dell’opponente. Inoltre, incombe all’opponente
l’onere di coltivare senza remore il giudizio d’opposizione per evitare la
declaratoria d’esecutorietà del decreto ingiuntivo. Non è dunque configurabile
l’ipotesi prevista dall’art. 171 c.p.c., secondo il quale il processo non si
estingue e ne è consentita la riassunzione anche nella mancata tempestiva
costituzione di entrambe le parti, e cio’ perchè nel giudizio d’opposizione a
decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla
sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione, con la
conseguenza che l’opponente non puo’ utilmente riassumere il giudizio, ancorchè
non sia stato pronunciato il decreto d’esecutorietà dell’ingiunzione. ( vedi
orientamento Cassazione Civile del 14 novembre 1970 n. 2412, nonchè Cassazione
Civile del 26 gennaio 2000 n. 849). Si è osservato a questo riguardo, infatti,
che, sotto il profilo sistematico, il termine per l’opposizione, come per tutte
le impugnazioni, è perentorio e rende irrilevante, a causa del passaggio in
giudicato del decreto, l’ulteriore attività della parte (Cass. 26 gennaio 2000
n. 849, in motivazione). Ammettere la possibilità per l’opponente, dopo la
scadenza del termine utile per la costituzione in giudizio, di riassumere il
giudizio medesimo con l’effetto di far rivivere il termine per la costituzione
in giudizio equivarrebbe a consentirgli di superare la preclusione nascente dal
giudicato interno.Infine, è opinione della giurisprudenza che se l’ingiunto non
ha provocato la trasformazione del procedimento monitorio in procedimento
ordinario, mediante un’opposizione seguita da una valida costituzione in
giudizio la non riassumibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non
iscritta a ruolo, è ricavabile dall’articolo 647 del c.p.c.
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Cassazione Civile, Ssezione I, Sentenza n. 4294 del
03/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione I
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Giovanni LOSAVIO – Presidente
Dott. Mario
ADAMO – Consigliere
Dott.
Salvatore SALVAGO – Consigliere
Dott. Aldo
CECCHERINI – rel. Consigliere
Dott. Carlo
PICCININNI – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
R. A.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 33, presso l’avvocato FRANCO
SCIARRETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ERMINIO STRIANI, giusta mandato
in calce al ricorso;
– ricorrente
–
contro
A. O. G. R.-B.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 123, presso l’avvocato CIRO
CENTORE, rappresentata e difesa dall’avvocato OTTAVIO LONARDO, giusta procura a
margine del controricorso;
–
controricorrente –
avverso la
sent. n. 972/00 del Giudice di pace di BENEVENTO, depositata il 25 settembre
2000;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 ottobre 2003 dal
Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo; che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di
citazione in riassunzione notificato il 22 ottobre 1999/ ed iscritto a ruolo il
25 ottobre 1999, l’A. o. G. R. d. B., in persona del suo direttore pro tempore,
cito il dottor A. R., e premesso che in data 12 ottobre 1999 aveva notificato
allo stesso dottor R. atto di citazione con il quale proponeva formale
opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli il 3 settembre 1999, citazione
non iscritta a ruolo, chiese l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in
quel precedente atto, trascritto nella premessa. Con il menzionato decreto, il
Giudice di pace di Benevento le aveva ingiunto il pagamento della somma di L.
800.000, oltre agli interessi, in favore del convenuto, per aumenti retributivi
previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per l’attività didattica
spiegata dal R., sanitario ospedaliere presso la scuola par infermieri sanitari
della stessa struttura ospedaliere nel periodo 1997/1995. l’opponente eccepi’ il
difetto di giurisdizione, in subordine l’incompetenza per materia (competente
essendo il giudice del lavoro), a l’infondatezza della pretesa nel merito.
Costituitosi,
il convenuto eccepi’ che la precedente citazione notificata il 12 ottobre 1999
era nulla, perchè priva dell’indicazione dell’udienza di comparizione, e non
era stata iscritta a ruolo, e che la nullità non poteva essere sanata dalla
successiva riassunzione autonomamente effettuata dalla parte, sicchè, a norma
dell’art. 647, primo comma, c.p.c., doveva dichiararsi esecutivo il decreto;
chiese quindi che fosse dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione.
Il Giudice di
pace di Benevento con sentenza 27 settembre 2000, osservo’ che la notifica
dell’opposizione al decreto aveva determinato la pendenza della lite, che la sua
mancata iscrizione a ruolo aveva posto la causa in stato di quiescenza che
consentiva a chiunque vi avesse interesse la riassunzione nel termine di un anno
con rituale citazione riportante nella premessa l’integrale trascrizione della
prima citazione e la precisazione della sua mancata iscrizione a ruolo, e che la
riassunzione – tenuto conto della sospensione feriale dei termini – era
intervenuta entro il quarantesimo giorno; aggiunse che, indipendentemente
dall’efficacia attribuibile alla citazione nulla del 12 ottobre ai fini
d’impedire gli effetti di cui all’art. 647 c.p.c., l’atto di riassunzione era
stato notificato prima del compimento del quarantesimo giorno previsto per
proporre opposizione. Giudicando nel merito, quindi, revoco’ il decreto
ingiuntivo, perchè emesso da giudice incompetente ratione materiae, e condanno’
la parte soccombente alle spese del giudizio.
Per la
cassazione della sentenza, notificata il 20 novembre 2000, il dottor R. ha
proposto ricorso con atto notificato il 19 novembre 2001, con un motivo.
L’A. o. R.
resiste con controricorso notificato il 28 febbraio 2001 al domicilio eletto dal
ricorrente in Roma.
Motivi
della decisione
Con il
ricorso, articolato in due censure, si denunzia la violazione falsa applicazione
di norme di diritto; si deduce che, secondo la giurisprudenza di questa corte,
nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente non costituito non puo’ in
alcun modo evitare l’improcedibilità dell’opposizione, non potendo riassumere
il giudizio neppure prima che sia stato pronunciato il decreto d’esecutorietà,
ed indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito o no
nel suo termine.
La questione
proposta verte sulla possibilità, per l’opponente a decreto ingiuntivo, che
abbia notificato la citazione in opposizione ma non si sia costituito nel
termine, di avvalersi utilmente, per evitare la decadenza prevista nel primo
comma dell’art. 647 c.p.c., della facoltà contemplata per il giudizio ordinario
dall’art. 171 c.p.c.: questa disposizione, richiamando l’art. 307 c.p.c.,
consente, se nessuna delle parti si sia costituita nel termine assegnato dalla
legge, di riassumere il processo davanti allo stesso giudice nel termine
perentorio di un anno.
La censura è
fondata. Secondo l’insegnamento di questa corte, qualora contro il decreto
ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione di
entrambe le parti non realizza l’ipotesi prevista in via generale dall’art. 171
c.p.c. (secondo il quale il processo non si estingue e ne è consentita la
riassunzione), perchè il giudizio d’opposizione, pur costituendo un ordinario
processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di
procedibilità derivante dalla tempestiva proposizione dell’opposizione e dalla
costituzione in giudizio dell’opponente, con la conseguenza che incombe
all’opponente l’onere di coltivare senza remore il giudizio d’opposizione per
evitare la declaratoria d’esecutorietà del decreto ingiuntivo (Cass. 20 agosto
1992 n. 9684; nel senso che, nel giudizio d’opposizione a decreto ingiuntivo, la
tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione
e comporta l’improcedibilità dell’opposizione, con la conseguenza che
l’opponente non puo’ utilmente riassumere il giudizio, ancorchè non sia stato
pronunciato il decreto d’esecutorietà dell’ingiunzione ed indipendentemente dal
fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine, e che detta
improcedibilità dell’opposizione – con la conseguente efficacia di giudicato
interno acquistata dal decreto ingiuntivo – deve essere rilevata in via
pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla
competenza del giudice che ha emesso l’ingiunzione, ed anche d’ufficio, dal
giudice e, quindi, pure dalla Corte di Cassazione, che, in tal caso, provvede a
cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perchè l’azione non poteva essere
più proseguita, Cass. 3 aprile 1990 n. 2707 v. anche già Cass. 14 novembre
1970 n. 2412, nonchè Cass. 26 gennaio 2000 n. 849).
Sembra
tuttavia opportuno precisare che la questione non verte, propriamente, sulla
possibilità di riassumere la causa d’opposizione non iscritta a ruolo, bensi’
sulla possibilità, attraverso tale riassunzione, di evitare che l’opposizione
diventi improcedibile. Ora, il raggiungimento di un tale scopo è escluso dalla
formulazione letterale del primo comma dell’art.