Civile

Il socio che recede anticipatamente dalla cooperativa conserva l’assegnazione dell’alloggio. Cassazione Civile sezione I, sentenza n.5724 del 23/03/2004

IMPRESA COOPERATIVA ” Non è nullo il contratto con cui
una cooperativa trasferisce ad alcuni soci la proprietà di alloggi da essa
realizzati, anche se il socio che ha ottenuto l’assegnazione dell’alloggio
recede anticipatamente dalla cooperativa.

 

Le società
cooperative sono caratterizzate dal ben noto scopo mutualistico. Esso si
differenza da quello lucrativo, proprio delle società commerciali,
essenzialmente per il fatto che l’attività imprenditoriale di queste ultime è
volta alla creazione di un profitto, destinato a remunerare il capitale
investito, mentre l’attività d’impresa svolta dalle cooperative è orientata
alla soddisfazione diretta di determinati bisogni dei soci, cui vengono forniti
beni o servizi o possibilità di lavoro. Lo scopo mutualistico attiene alla
causa stessa della società cooperativa e, pertanto, per la realizzazione di
cio’, è consentito ai soci di conseguire direttamente il soddisfacimento di
bisogni in luogo di sopportare i costi dall’intermediazione di terzi,
costituendo con la società distinti rapporti contrattuali (cfr., in tal senso,
Cassazione del 23 ottobre 1997, n. 10422). Occorre, pero’ tenere ben distinti
due tipologie di rapporto contrattuale: l’uno, di carattere associativo, che
direttamente discende dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente
acquisizione della qualità di socio; l’altro, di natura sinallagmatica, che
deriva dal contratto bilaterale di scambio mediante il quale egli si appropria
del bene che la cooperativa gli fornisce. Un il contratto di assegnazione
dell’alloggio, frutto di una contrattazione ulteriore e diversa rispetto a
quella da cui discende il rapporto sociale, e dotato di una propria distinta
causa, non consente quindi di affermare che ogni eventuale anomalia di
funzionamento del rapporto sociale si traduca, sol perchè tale, in un vizio
genetico del contratto di cessione dell’alloggio di per sè altrimenti valido.
Nello scambio mutualistico è sicuramente insito un connotato di reciprocità,
ma non anche,  l’assoluta equivalenza per tutti i soci delle condizioni alle
quali il servizio è reso. Il principio di parità di trattamento, che attiene
al modo in cui la società – e per essa i suoi amministratori e rappresentanti –
è tenuta a comportarsi nei riguardi dei propri soci, definisce una regola di
comportamento (positiva o negativa, a secondo dei casi) per gli organi sociali,
ma non investe la causa del rapporto societario; tanto meno, quindi, è idoneo a
riflettersi sulla validità dei distinti rapporti contrattuali. Esso si
riallaccia alla mutualità ma non vi si confonde. Un eventuale acquisto della
proprietà di un’alloggio realizzato dalla cooperativa stessa da parte del
singolo socio è pieno e definitivo sin dal momento in cui il contratto di
assegnazione è stipulato. Il contratto di assegnazione è, al pari di una
compravendita, un contratto ad affetti reali che si perfeziona con il consenso
delle parti e determina, "ipso facto", il trasferimento pieno e definitivo
all’acquirente della proprietà del bene immobile che ne è oggetto. Non si vede
percio’ come il comportamento tenuto dal socio assegnatario, in un momento
successivo all’assegnazione, possa riflettersi sulla validità originaria di
quell’atto. Si potrà sostenere che il recesso non è consentito al socio
assegnatario, se non a condizione che egli rinunci alla già avvenuta
assegnazione e quindi stipuli un contratto di retrocessione del bene alla
società; ma non vi sono assolutamente appigli normativi che consentano di
ravvisare nel recesso illegittimamente operato una causa di nullità
sopravvenuta della pregressa assegnazione.

 


Cassazione Civile sezione
I, sentenza n.5724 del 23/03/2004


 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
Giovanni OLLA – Presidente

Dott.
Francesco Maria FIORETTI – Consigliere

Dott. Renato
RORDORF – rel. Consigliere

Dott.
Fabrizio FORTE – Consigliere

Dott.
Salvatore DI PALMA – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

Sul ricorso
proposto da:

FALLIMENTO
C.M.E.C.M.D. SRL, in persona del Curatore G.P.P., elettivamente domiciliato in
ROMA VIA LIMA 48, presso l’avvocato GIORGIO MEO, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARCO ARATO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente

contro

MARTINI
ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 4, presso
l’Avvocato VINCENZO SCORSONE che la rappresenta e difende unitamente
all’Avvocato DORA SPINA BRIGUORI giusta mandato a margine del controricorso;


controricorrente –

contro
CAVATORTI MARCO, DALLA LIBERA ROSSELLA;

– intimati –

avverso la
sent. n. 106/00 della Corte d’Appello di GENOVA, depositata il 21 febbraio 2000;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2003 dal
Consigliere Dott. Renato RORDORF;

udito per il
resistente l’Avvocato SCORSONE che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Il curatore
del fallimento dalla C.M.E.C.M.D.D. ha impugnato dinanzi alla Corta d’appello di
Genova la sentenza con la quale il tribunale di quella città aveva rigettato la
domanda proposta da esso curatore al fine di: a) far dichiarare nulli, o
comunque invalidi, gli atti di assegnazione di alloggi della cooperativa in
favore della sig.ra Angela Martini ed in favore dei sigg.ri Marco Cavatorti e
Rossella Dalla Libera, in quanto contrastanti con i principi di mutualità e
parità di trattamento ai quali una cooperativa, è tenuta ad informare il
proprio comportamento verso i soci; b) in via subordinata, revocare i medesimi
atti, a norma dell’art. 67, c. 1°, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge
fallimentare), siccome stipulati ad un prezzo sproporzionatamente esiguo nel
biennio anteriore al fallimento della cooperativa alienante.

Nel pieno
contraddittorio dalle parti la corte d’appello, con sentenza depositata il 21
febbraio 2000, ha respinto il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento
delle spese di lite.

La corte
ligure non ha condiviso l’assunto del fallimento appellante, secondo cui
l’assegnazione di alcuni alloggi ad un prezzo non comprensivo di tutti gli oneri
e delle spese che avrebbero invece dovuto confluirvi sarebbe nulla, in quanto
lesiva dei principi di mutualità e parità di trattamento tra i soci.
L’eventuale violazione dello scopo mutualistico – a giudizio della corte – non
potrebbe infatti riflettersi sulla validità dei singoli atti negoziali
intercorsi tra i soci e la cooperativa, la quale, del resto, risultava in
concreto avere svolto la propria attività al di fuori dello schema mutualistico
comportandosi come una qualsiasi impresa commerciale del settore edilizio. Nè
varrebbe obiettare che, recedendo dalla società subito dopo l’assegnazione
degli alloggi in loro favore e prima dell’integrale ripartitone dagli oneri
mutualistici, quei soci avrebbero indebitamente depauperato il patrimonio
sociale in danno degli altri, giacchè un tal rilievo potrebbe semmai far
dubitare della validità del recesso, ma non inficiava gli atti di assegnazione.
Anche la domanda subordinata di revoca dei medesimi atti, proposta ai sensi
della citata disposizione della legge fallimentare, è stata reputata infondata
dal giudice del gravame, per ragioni che in questa sede ormai più non
interessano.

Avverso tale
sentenza ricorre per cassazione il fallimento, prospettando due articolati
motivi di censura.

Resiste con
controricorso la sola sig.ra Martini.

Entrambe la
parti hanno depositato memoria.

 

Motivi
della decisione

 

1. Il primo
motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dall’art. 2511 c.c., nonchè
vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, ripropone l’assunto secondo cui
gli atti di assegnazione dagli alloggi di una cooperativa edilizia, se compiuti
dalla società in spregio al principio mutualistico ed a quello di parità del
trattamento tra i soci, sarebbero affetti da nullità.

Il motivo è
articolato in due parti, corrispondenti alla duplice "ratio decidendi" in base
alla quale la corte d’appello ha negato potersi ravvisare la prospettata
nullità dagli atti di assegnazione. La corte ligure, in via generale, ha
fondato la propria negativa decisione sul rilievo che la violazione degli
anzidetti principi, operanti nell’ambito dei rapporti interni alla cooperativa,
non potrebbe giammai riflettersi sulla validità dei contratti di scambio
stipulati dalla società con i singoli soci. In secondo luogo, ha ritenuto che
quei principi male fossero stati invocati nel caso specifico perchè la
cooperativa in questione non aveva mai di fatto davvero corrisposto al modello
mutualistico, agendo invece in concreto come una società lucrativa.

1.1. Con
riguardo al primo profilo, il fallimento ricorrente contesta che gli atti
negoziali posti in essere tra la società ed i singoli soci possano non
risentire del fine mutualistico cui l’attività della cooperativa deve essere
improntata. Osserva poi che il perseguimento di tale fine ed il rispetto del
connesso principio di parità di trattamento dei soci costituiscono imperativi
inderogabili per la società, e che la stipulazione dei contratti di
assegnazione dei singoli alloggi è il mezzo attraverso cui quel fine è
destinato a realizzarsi. Da cio’ il collegamento funzionale tra il contratto di
società ed i singoli contratti di scambio, collegamento alla luce del quale la
violazione dei principi informatori del primo necessariamente sarebbe destinata
a ripercuoterai anche sui secondi.

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