Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Deliberazione Corte Costituzionale 10/06/2004
yle>
CORTE
COSTITUZIONALE
DELIBERAZIONE 10 Giugno 2004
Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale"» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71;
Visti gli articoli 7, 8, 20, 23, 24, 26, 27 delle predette «Norme»;
Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
Delibera
all'unanimità:
Art. 1.
1. L'art. 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Interventi in giudizio). - L'intervento in giudizio del
Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle
deduzioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un
suo sostituto.
Il Presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre
alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3,
contenente l'elezione del domicilio in Roma.
Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della
Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le
modalità di cui al comma precedente.
L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere
depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
Il cancelliere dà comunicazione dell'intervento alle parti
costituite.».
Art. 2.
1. All'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal
Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga
l'acquisizione al giudizio è depositata nella cancelleria.
La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, secondo comma,
dà comunicazione del deposito alle parti costituite.».
Art. 3.
1. Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:
«Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca
la Corte.».
Art. 4.
1. L'art. 20 è sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze). - Tutte
le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o
provinciale il Presidente ne dispone altresi' la pubblicazione nel
rispettivo Bollettino Ufficiale.».
Art. 5.
1. I commi secondo e terzo dell'art. 23 sono sostituiti dai
seguenti:
«La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai
ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonchè al ricorso che promuove la
questione di legittimità costituzionale sulle leggi regionali che
approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo
comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
La parte convenuta puo' costituirsi e presentare deduzioni entro
venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del
ricorso.».
<pre style="font-size: 10.0pt; font-family: Courier New; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: