PMI, un fondo di garanzia per le tecnologie digitali.
Ministero delle attività produttive Decreto 15/06/2004 (GU n. 150 del 29-6-2004 )
Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese L.
662/1996 viene costituita una sezione speciale cui sono destinate
risorse per un importo pari a Euro 20.000.000,00 per l'anno 2004,
Euro 20.000.000,00 per l'anno 2005, Euro 20.000.000,00 per l'anno 2006.
Il Fondo è riservato alla concessione di garanzie su finanziamenti
(entro il lmite di Euro 200.000,00 e fino all'80% dell'investimento)
di durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a dieci anni
concessi alle Pmi a fronte di programmi di investimento finalizzati
all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso
di tecnologie digitali. azione, produzione, commercializzazione,
logistica, distribuzione.MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 Giugno 2004
Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, riservata alla concessione di garanzie su
finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di
processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il
Ministro delle attività produttive e il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per
promuovere l'innovazione tra piccole e medie imprese;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee
dell'11 marzo 2003 dal titolo «Politica dell'innovazione: aggiornare
l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di
Lisbona» (COM(2003)1 12 def.);
Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
Visto l'art. 15, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto l'art. 27, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
9 agosto 2001 recante «Delega di funzioni in materia di innovazione e
tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del
28 maggio 2004 concernente l'utilizzo del «Fondo di finanziamento per
i progetti strategici nel settore informatico»;
Vista la disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie ad utilizzare l'importo di Euro 60.000.000,00 nel triennio
2004-2006;
Considerata l'opportunità di favorire l'accesso al credito alle
piccole e medie imprese che intendano effettuare programmi di
investimento in innovazioni di processo e di prodotto mediante l'uso
di tecnologie digitali;
Decretano:
Art. 1.
Risorse
1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una sezione speciale
cui sono destinate le risorse di cui all'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, per un importo pari a Euro 20.000.000,00 per
l'anno 2004, Euro 20.000.000,00 per l'anno 2005, Euro 20.000.000,00
per l'anno 2006.
Art. 2.
Finalità dell'intervento
1. La sezione speciale di cui all'art. 1 riservata alla concessione
di garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi
e non superiore a dieci anni concessi a piccole e medie imprese, come
definite nell'allegato 1 al regolamento (CE) n. 70/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001, di seguito PMI, a fronte di
programmi di investimento, come definiti dal citato regolamento (CE)
n. 70/2001, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e
di prodotto mediante l'uso di tecnologie digitali.
2. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere
finalizzati ad innovazioni, attraverso applicazioni tecnologiche
digitali, di prodotti, di servizi e di processi aziendali:
organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione,
logistica, distribuzione.
3. Le PMI possono essere ammesse alla garanzia della sezione
speciale di cui all'art. 1 fino ad un limite massimo, riferito
all'importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia,
di Euro 200.000,00 per singola impresa.
Art. 3.
Criteri e modalità di concessione delle garanzie
1. I criteri e le modalità per la concessione delle garanzie a
valere sulla sezione speciale di cui all'art. 1 sono approvati dal
Comitato di gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266. Nell'ambito di tale Comitato il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie nomina un membro in sua
rappresentanza.
Art. 4.
Garanzia diretta
1. La garanzia diretta è concessa, a titolo gratuito, alle banche
iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo decreto
legislativo n. 385 del 1993.
2. La garanzia è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile
ed è concessa sui finanziamenti di cui all'art. 2 in misura non
superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione. Nei limiti di
tale importo, la garanzia copre fino all'80% dell'importo
dell'esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle PMI.
3. Sulla quota di finanziamento garantita dalla sezione speciale di
cui all'art. 1 non puo' essere acquisita alcuna altra garanzia.
4. In caso di inadempienza delle PMI i soggetti richiedenti possono
rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anzichè
continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art.
1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento dovuto, il Fondo
acquisisce il diritto di rivalersi sulle PMI per le somme da esso
pagate.
Art. 5.
Controgaranzia
1. La controgaranzia è concessa, a titolo gratuito, ai consorzi di
garanzia collettiva fidi di cui all'art. 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326, di seguito Confidi, e ai fondi di garanzia gestiti da banche,
da intermediari o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui
all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
seguito Altri fondi di garanzia, a condizione che la garanzia dei
Confidi e degli altri fondi di garanzia sia stata concessa con i
medesimi requisiti operativi della garanzia diretta sull'esposizione
di cui all'art. 4.
2. La controgaranzia è concessa ai Confidi e agli altri fondi di
garanzia in misura non superiore al 90% dell'importo da essi
garantito sui finanziamenti di cui all'art. 2. Entro tale limite, la
controgaranzia copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti
finanziatori dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.
3. Ai fini dell'ammissione alla controgaranzia, il prezzo richiesto
alle PMI dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia per il rilascio
della garanzia non puo' essere superiore alle spese di istruttoria
dell'operazione e alla remunerazione del rischio, limitatamente
all'importo del finanziamento non coperto dalla controgaranzia.
4. La controgaranzia è escutibile, in caso di inadempimento delle
PMI, a semplice richiesta dei Confidi e degli altri fondi di garanzia
ammessi all'intervento che hanno pagato il debito garantito, ovvero
direttamente su domanda dei soggetti finanziatori nel caso di mancato
pagamento in garanzia da parte dei Confidi e degli altri fondi di
garanzia. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare
il pagamento in luogo dei Confidi o degli altri fondi di garanzia a
fronte della controgaranzia prestata, il Fondo acquisisce il diritto
di rivalersi sul debitore principale per le somme dovute.
Art. 6.
Oneri di gestione dell'intervento
1. I corrispettivi a favore del gestore del Fondo per le attività
di gestione della sezione speciale di cui all'art. 1 sono fissati con
atto integrativo alla convenzione del 7 settembre 1999 stipulata tra
il Ministero delle attività produttive e il gestore del Fondo,
tenuto conto di quelli già previsti nella citata convenzione, come
integrata con atto aggiuntivo del 18 febbraio 2003, e sono imputati
alla sezione speciale di cui all'art. 1.
2. I compensi riconosciuti al membro del Comitato di gestione del
Fondo di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai sensi
dell'art. 3, sono imputati alla sezione speciale di cui all'art. 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2004
Il Ministro
delle attività produttive
Marzano
Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca