Lavoro

E‘ nulla la sentenza del giudice d’appello che, nel rito del lavoro, in assenza di entrambe le parti e senza che sia stata data comunicazione ad esse del rinvio ex officio, decida la causa in udienza successiva a quella fissata per la discussione.

In sede di giudizio di Appello, secondo il rito del
lavoro, in caso di di rinvio d’ufficio dell’udienza di discussione, è
necessario, ai fini della stessa regolarità delle procedure e della validità
della sentenza che sarà emanata a seguito della discussione, che le parti non
comparse siano informate di tale rinvio. Era, infatti, già orientamento
dominante che la non comunicazione alle parti assenti del rinvio ex officio
dell’udienza di discussione avrebbe comportato la nullità della sentenza.
(Cassazione Civile, sentenza n. 4336 del 9 aprile 1992; conforme Cassazione
Civile, sentenza n. 5271 del 1° dicembre 1989). L’avviso alle parti non si
renderebbe necessario quando il rinvio  d’ufficio abbia ad oggetto il rinvio
all’udienza immediatamente successiva a quella non tenuta, in cui la causa non
dovrebbe essere decisa ma solo discussa; cio’, sancito dagli articoli 82 e 115
delle disposizioni attuative c.p.c., è previsto per il rinvio d’ufficio
dell’udienza collegiale.

 

 Cassazione
civile  sezione lavoro, sentenza  n. 5590 del 19/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione
Lavoro

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio
MATTONE – Presidente

Dott. Ettore
MERCURIO – Consigliere

Dott. Pietro
CUOCO – Consigliere

Dott.
Francesco Antonio MAIORANO – Consigliere

Dott. Maura
LA TERZA – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

C.C. DI M.S.
& C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA L. PENTIMALLI 38, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
FALCOLINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ENZO MARINCOLA, giusta delega in
atti;

– ricorrente

contro

C.U.G.;

– intimato –

avverso la
sent. n. 2033/00 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 8 febbraio 2001
R.G.N. 3045/001;

udita la
relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal
Consigliere Dott. Maura LA TERZA;

udito
l’Avvocato TASSONI per delega MARINCOLA;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Con sentenza
dell’8 febbraio 2001 il Tribunale di Catanzaro, effettuata consulenza tecnica,
riformando parzialmente la sentenza del 29 gennaio 2001 resa dal locale Pretore
del lavoro, condannava il C.C.di M.S. & c. al pagamento a favore di C.U.G.,
della ulteriore somma di lire 51.666.780 a titolo di differenze retributive per
il lavoro prestato nei mesi estivi, mentre rigettava, non ritenendo le prove
sufficienti, la domanda intesa ad ottenere il compenso per lavoro straordinario.

Avverso detta
sentenza il C.C.di M.S. & C. snc propone ricorso affidato ad un unico motivo.

Il C. è
rimasto intimato.

 

Motivi
della decisione

 

Con l’unico
motivo la società ricorrente censura la decisione del Tribunale di Catanzaro
per violazione dell’art.


101 c.p.c.

Deduce che
dalla dichiarazione della cancelleria si evince che la trattazione della causa
fissata per l’udienza del 25 ottobre 2000, era stata trattata e decisa il 18
dicembre successivo, senza nessun avviso ad esso ricorrente, con conseguente
nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.

Il motivo di
ricorso è fondato.

Premesso che
vi è in atti la citata dichiarazione della cancelleria sullo spostamento di
udienza senza avviso alla parte attuale ricorrente, si rileva che, come questa
S.C. ha avuto occasione di precisare, "qualora nel giudizio di appello secondo
il rito del lavoro venga disposto il rinvio d’ufficio dell’udienza di
discussione, di tale rinvio dev’essere data comunicazione ad entrambe le parti
costituite non comparse.

Il rinvio
d’ufficio dell’udienza collegiale, per il quale, ai sensi degli artt. 82 e 115
disp.att.c.p.c., non si rende necessario l’avviso alle parti, è dunque
solamente il rinvio all’udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta,
in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa (Cass., 10 febbraio 1994, n.
1361).

Nel caso in
esame, la discussione della causa venne rinviata d’ufficio a udienza non
immediatamente successiva, idest dall’udienza collegiale del giorno 25 ottobre
2000 all’udienza collegiale del giorno 18 dicembre 2000, sicchè la
comunicazione del rinvio alle parti non comparse si rendeva indispensabile.

La sentenza
del giudice di appello che, nel rito del lavoro, abbia deciso la causa in
udienza (non immediatamente) successiva a quella fissata per la discussione,
senza che del rinvio ex officio sia stata data comunicazione alle parti – e in
assenza di esse – e affetta da nullità assoluta per violazione del principio
del contraddittorio (Cass., 9 aprile 1992, n. 4336; conforme Cass., 1° dicembre
1989, n. 5271).

Per quanto
precede, e in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata dev’essere
cassata.

Giudice di
rinvio si designa la Corte d’appello di Reggio Calabria, che provvedere anche
per le spese del presente giudizio.

 

P. Q. M.

 

La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese di
questo giudizio alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Cosi’ deciso
in Roma, il 10 ottobre 2003.

Depositato in
Cancelleria il 19 marzo 2004

 

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