Ai pentiti protezione a tempo. Il decreto dell’Interno stabilisce una durata massima di cinque anni
Si completa il quadro delle norme sui pentiti.
Sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 25 giugno è stato pubblicato l’ultimo
tassello delle disposizioni attuative, un regolamento del ministero dell’Interno
(decreto n. 161 del 23 aprile) destinato a diventare un punto di riferimento
obbligato per tutti gli interventi in materia di collaboratori di giustizia, ma
anche di testimoni. Alcuni chiarimenti sono da sottolineare, come quello che
precisa la temporaneità dei programmi di protezione: viene infatti stabilito
che il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione deve essere
non inferiore a sei mesi e non superiore a cinque anni. Deve essere la stessa
Commissione sui pentiti a determinarne la durata al momento dell’adozione; in
caso contrario il programma si considera della durata di un anno. Significativo
anche l’articolo 1• che disciplina i casi di cessazione delle misure di
protezione che non sono solo quelli di avvenuta scadenza del programma, ma anche
quelli di inattualità del pericolo e di mancato rispetto degli impegni assunti
da parte delle persone soggette a protezione. Vengono anche specificati i
contenuti del programma speciale di protezione che comprende, tra l’altro, il
trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, le misure di
assistenza personale ed economica, le misure di vigilanza da assicurare a cura
degli organi di polizia del territorio, l’utilizzo di documenti di copertura.
L’assistenza economica puo’ comprendere la sistemazione e le spese alloggiative,
i costi per i trasferimenti giustificati da motivi di sicurezza o di
reinserimento sociale, un assegno di mantenimento nel caso di impossibilità di
svolgere una normale attività lavorativa. Una razionalizzazione la riceve anche
il programma per il cambiamento delle generalità, con la ripartizione delle
competenze fra il direttore del Servizio centrale di protezione e la Commissione
centrale sui pentiti. La proposta di adozione delle misure speciali di
protezione, che è sottoscritta dal pubblico ministero il cui ufficio ha
proceduto sulle dichiarazioni rese, deve poi contenere la specificazione dei
delitti e delle organizzazioni criminali sulle quali l’interessato rende le sue
dichiarazioni, l’indicazione degli elementi che fanno giudicare attendibili le
rivelazioni e di quelli che le fanno ritenere di notevole importanza. Per quanto
riguarda i testimoni di giustizia, che hanno spesso lamentato l’assenza o
l’indifferenza dello Stato, il regolamento stabilisce che la Commissione
incontra periodicamente, o su richiesta degli interessati, i testimoni soggetti
alle misure particolari di protezione, per verificarne le esigenze e per
individuare le soluzioni più adeguate.
Giovanni Negri
Le indicazioni
I principali chiarimenti
del regolamento sui pentiti
I termini.
Viene specificato che le misure e i programmi di protezione sono a termine e non
possono avere una durata superiore a cinque anni; in caso di mancata indicazione
del termine, la durata è di un anno.
Le generalità.Il
regolamento specifica le competenze e il procedimento da rispettare quando si
rende necessario un cambiamento delle generalità determinato da ragioni di
sicurezza.
I testimoni.
La Commissione centrale sui pentiti e i testimoni di giustizia potrà avviare
una ricognizione per verificare le esigenze dei testimoni e individuare le
soluzioni più adeguate.
Fonte:
www.ilsole24ore.com