Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2 L 38/2003
DECRETO LEGISLATIVO 26 Maggio 2004 , n. 154
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità e obiettivi
1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma
ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38,
con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b),
c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine è
riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui
l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e
dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali,
deve essere basata su criteri di sostenibilità.Art. 2.
Tavolo azzurro
1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali
della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per
la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, è istituito il «Tavolo
azzurro».
2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche
agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è
composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni
e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione
nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca,
delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello
nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresi', sui criteri e le
strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonchè in
relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle
politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato
delegato, ne ravvisi 1'opportunità.
4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai
Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 è assicurata nell'ambito
delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Art. 3.
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e
forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal
Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti
membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle
regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente
più rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali
delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali
delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle
organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più
rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di
organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE)
n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche
agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del
Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario
di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse
ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente
ne ravvisi l'opportunità.
3. Il presidente puo' invitare, alle riunioni della Commissione,
gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i
rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti
posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali.Art. 4.
Finalità e contenuti del Programma nazionale
1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni
internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene
comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale,
gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da
perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi
delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle
rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:
a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le
generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della
produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse,
cosi' come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la
promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei
programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni,
organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità
con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio
generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche
attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione
della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore
dei lavoratori dipendenti;
d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei
prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione
nazionale e della trasparenza informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e
razionalizzazione del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e
all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale
della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai
rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche
attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi
al settore;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei
fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed
i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere
applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi
territori.
2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del
settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di
programmazione, nonchè la ripartizione degli stanziamenti di
bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli
imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della
pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonchè i
consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed
i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati
ai sensi del presente decreto.Art. 5.
Programmazione di settore
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del
Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per
l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale
della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma
nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale.
2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro
il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di
programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali
della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti,
contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare
con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di
programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con
l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonchè
dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi
dell'articolo 119 della Costituzione.Art. 6.
Imprenditore ittico
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi
esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di
pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi
acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività
connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le
cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando
utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono
prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento
delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti
attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente
dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge,
l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e
previdenziali e della concessione di contributi nazionali e
regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti
contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di
acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il
contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle
linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.».Art. 7.
Attività connesse
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano
connesse alle attività di pesca, purchè non prevalenti rispetto a
queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di
prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca,
ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'impresa ittica, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e
alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese
ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o
associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di
struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata:
«ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e
dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la
distribuzione e la commercializzazione, nonchè le azioni di
promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, nonchè all'articolo 24, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, relativamente