Agenzie sul lavoro, il Welfare accelera. Con due circolari firmate ieri dal ministro del Lavoro si dettano le istruzioni agli operatori del settore
Il ministro
Roberto Maroni ha firmato ieri due circolari con nuovi chiarimenti per
l’applicazione della riforma. Via libera alle istruzioni su requisiti, modalità ,
competenze del personale e idoneità dei locali nei quali effettuare il
collocamento privato.
di Marcello Frisone
Il Welfare gioca
d’anticipo sul debutto delle Agenzie per il lavoro previsto dalla riforma Biagi.
Con una circolare firmata ieri dal ministro del Lavoro, Roberto Maroni, si
dettano infatti le istruzioni agli operatori del settore prima che entri a
regime il riordino delineato da due decreti firmati rispettivamente il 23
dicembre 2003 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» n. 52 del 3 marzo 2004) e il 5
maggio 2004 (non ancora pubblicato).
Non solo. Con un’altra circolare, firmata sempre ieri dal titolare del dicastero
di via Flavia (si vedano gli articoli qui a destra), si illustra il decreto
legislativo 124/04 di riordino dell’attività di vigilanza previsto dalla legge
30/03 (la legge Biagi).
Infine, viaggia verso la pubblicazione in «Gazzetta» il decreto firmato da
Welfare e Istruzione sulla certificazione dei contratti di lavoro svolta dalle
Università , mentre sulla circolare per i contratti di inserimento al ministero
si è segnato momentaneamente il passo.
Agenzie per il lavoro. La circolare firmata ieri illustra i due decreti
necessari per l’avvio delle Agenzie per il lavoro. Ma prima che le società
possano avviare definitivamente l’attività di somministrazione e intermediazione
bisognerà attendere che approdi in «Gazzetta Ufficiale» il decreto del 5 maggio
2004. Infatti, nell’articolo 15, comma 1, del Dm del 23 dicembre 2003 è previsto
che lo stesso provvedimento entrerà in vigore contestualmente a quello previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 276/03 firmato
appunto il 5 maggio scorso, approvato dalla Corte dei conti il 14 giugno 2004,
ma non ancora pubblicato in Gazzetta. Così, in previsione della prossima
pubblicazione del Dm, il Welfare ha anticipato le istruzioni sulle procedure di
autorizzazione all’iscrizione all’Albo, sulle disposizioni di raccordo con la
legge precedente (si veda anche l’articolo a pagina 26), sulle competenze
professionali del personale delle Agenzie e sull’idoneità dei locali dove viene
svolta l’attività .
In particolare, sul personale delle Agenzie la circolare specifica che deve
essere costituito da «lavoratori dipendenti» oppure da lavoratori soci della
cooperativa, nel caso in cui l’Agenzia abbia questa forma societaria. Nella
circolare, inoltre, viene specificato cosa si intende con il termine di
«funzionario», presente nella sede principale o filiale dell’Agenzia, e che
dovrà avere almeno due anni di esperienza nel settore. In questo contesto,
infatti, si specifica che il termine «funzionario» indica un impiegato
«esercente funzioni direttive e di responsabilità ».
A questo punto sembrerebbe che nel termine di «funzionario» possano rientrare il
dirigente, il quadro e l’impiegato di primo livello, secondo la classificazione
del contratto collettivo nazionale del commercio e terziario che viene applicato
dalle Agenzie per i propri dipendenti diretti. Ma resterebbero esclusi gli
impiegati assunti con la qualifica che va dal 2° al 7° livello, fascia nella
quale rientrano buona parte dei dipendenti delle filiali.
Sui requisiti di pubblicità e trasparenza delle agenzie, infine, si è
"ammorbidito" l’obbligo di esporre all’esterno l’organigramma delle «funzioni
aziendali». Infatti nella circolare viene stabilito solo che deve essere
«esposto» e che è invece obbligatorio indicare all’interno della filiale il
responsabile.
Certificazione Università . àˆ attesa nei prossimi giorni la pubblicazione
in «Gazzetta» del decreto previsto dall’articolo 76, comma 1, lettera c) del
Dlgs 276/03 sulla certificazione dei contratti di lavoro svolta anche dalle
Università iscritte all’Albo istituito dal Welfare. L’obiettivo è quello di
ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto.
Ispezioni, parte
la conciliazione
di Luigi Caiazza
Con la firma
della circolare sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive, il ministro
del Lavoro, Roberto Maroni, dà concreta attuazione al decreto legislativo
124/04, già in vigore dal 27 maggio scorso. Fra i punti di maggiore interesse ci
sono le indicazioni su conciliazione monocratica, diffida e prescizione
obbligatoria.
Conciliazione monocratica. Rappresenta, secondo il ministero del Lavoro,
un istituto di sicuro impatto anche per lo svolgimento dell’attività ispettiva.
E può trovare corretta applicazione in quanto la richiesta di intervento, in
sede preventiva, o il solo accesso, in sede contestuale, non vincolano l’organo
ispettivo. In questa fase non è stato infatti ancora effettuato alcun
accertamento sull’effettiva esistenza o sulla veridicità dei fatti denunciati.
La circolare precisa poi anche un altro presupposto: la conciliazione potrà
essere attivata solo quando non emergono evidenti e chiari indizi di violazioni
penalmente rilevanti. Circostanza, questa, che darà il via all’accertamento
ispettivo.
La conciliazione viene estesa ai contratti di collaborazione, che siano con o
senza progetto. Nello stesso tempo, vengono, invece, esclusi i rapporti
certificati, in quanto nei loro confronti per un eventuale ricorso in sede
giurisdizionale è prescritto il preventivo tentativo di conciliazione secondo
l’articolo 410 del Codice civile.
La circolare dispone inoltre che si potrà procedere alla conciliazione
monocratica se le questioni oggetto di richiesta riguardano i diritti
patrimoniali del lavoratore, sia di origine contrattuale che legale.
Per quanto riguardano gli aspetti contributivi viene stabilito che,
indipendentemente dalla somma conciliata e pagata, l’onere contributivo non
potrà essere inferiore ai "minimali" previsti dalla legge. Limiti che per l’anno
in corso variano da 39,16 a 108,33 euro al giorno.
Diffida accertativa per crediti retributivi. Anche questo strumento potrà
scattare nel caso di contratti di collaborazione, con o senza progetto.
Tuttavia, la diffida potrà essere attivata dall’ispettore in tutte le ipotesi in
cui l’erogazione dei compensi è legata a presupposti oggettivi e predeterminati,
che non richiedano complessi approfondimenti.
In ogni caso, l’ispettore dovrà aver acquisito elementi obiettivi, certi e
idonei a determinare il calcolo delle "spettanze patrimoniali" del lavoratore,
in mancanza dei quali potrà acquisire il consenso delle parti a una
conciliazione monocratica da parte del proprio ufficio.
Quando la conciliazione avviene in seguito a una diffida, anche se il credito
del lavoratore sarà pari alla somma concordata, l’obbligo contributivo dovrà
essere calcolato in base agli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva
(ai sensi dell’articolo 1 della legge 389/89).
Diffida, prescrizione obbligatoria. àˆ possibile attivare la procedura
sulle diffide anche nelle ipotesi in cui il trasgressore ha tenuto, ancor prima
dell’adozione della diffida, il comportamento dovuto, sia pure tardivamente.
Questo servirà a non penalizzare chi ritarda un determinato adempimento rispetto
a chi lo ha omesso.
Una doppia tutela
per i ricorsi
di Luigi Caiazza
La circolare non
muta l’aspetto delle funzioni di vigilanza finora svolte dagli ispettori del
lavoro e degli istituti previdenziali confermando ai primi le attribuzioni
conferite dalla normativa vigente della qualità di ufficiali di polizia
giudiziaria. Restano in ogni caso fermi i poteri accertativi e di contestazione
degli illeciti amministrativi in capo a tutto il personale di vigilanza
indipendentemente dalla qualifica di ispettore. àˆ questa una soluzione che
appare poco comprensibile e di controtendenza in quanto, mentre il legislatore
prosegue la proria azione di promozione e protezione, dall’altra si amplia senza
alcun benefico effetto ai fini della semplificazione delle procedure, la platea
dei potenziali soggetti accertatori. Soluzione peraltro che non rientrerebbe
nella delega dell’articolo 8 della legge 30/03.
Verbali di accertamento. àˆ sicuramente positivo il richiamo della
circolare in materia di verbali di accertamento. Infatti, in attesa del varo di
un modello unificato di verbale ispettivo, che costituirà uno strumento unitario
di rilevazione degli illeciti, da subito i verbali di accertamento del personale
che effettua vigilanza in materia di lavoro e contributiva, dovranno costituire
fonti di prova in ordine agli elementi di fatto acquisiti e documentati e
potranno essere reciprocamente utilizzati per l’adozione di eventuali
provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte delle
amministrazioni interessate. Pertanto, non sarà pi๠necessaria la ripetizioni
degli accertamenti, atteso che godono tutti delle medesima fede privilegiata.
Ricorsi amministrativi. I ricorsi amministrativi in sede regionale
riguarderanno non soltanto le ordinanze, ingiunzioni e i verbali di accertamento
contributivo degli ispettori del lavoro e degli Istituti, come previsto dagli
articoli 16 e 17 del Dlgs 124/04, ma anche i verbali di contestazione o
notificazione di illeciti amministrativi. Non si comprende, in verità , la
finalità di quest’ultima indicazione, poiché tali verbali già fruiscono di una
forma di tutela prevista dall’articolo 18 della legge n. 689/81.
Divieto di
appalto a terzi anche per le Università e le fondazioni
di Gabriele Fava
Con la circolare
ministeriale firmata ieri da Roberto Maroni sono stati forniti i chiarimenti
necessari per l’armonizzazione della disciplina prevista dal Dlgs 276/03, dal Dm
23 dicembre 2003 e dal Dm 5 maggio 2004. Vediamo, in sintesi, le novità .
Richiesta di iscrizione all’albo informatico. Il ministero chiarisce la
necessità della redazione di un documento analitico per l’iscrizione delle
agenzie nel l’apposito Albo informatico: tale documento deve attestare che la
medesima agenzia del lavoro è dotata di un’organizzazione tecnico-professionale
idonea allo svolgimento delle attività oggetto della richiesta di
autorizzazione. In tale documento dovrà essere descritto il modello
organizzativo dell’agenzia, con l’indicazione di tutte le unità organizzative
presenti sul territorio, del personale, della disponibilità dei locali e delle
attrezzature.
Oggetto sociale delle agenzie per il lavoro. Viene ribadita la non
esclusività dell’oggetto sociale dell’agenzia autorizzata a una specifica
attività : ciò al contrario di quanto avveniva in passato. In particolare, il
Ministero precisa che le agenzie – una volta autorizzate – avranno la
possibilità di svolgere automaticamente diverse tipologie di attività : ad
esempio, un’agenzia di somministrazione di tipo generalista sarà autorizzata a
svolgere anche attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale.
La circolare precisa che tale possibilità non impone alle agenzie di svolgere
anche le attività per le quali sono automaticamente autorizzate: esse sono
semplicemente autorizzate a svolgerle.
Importante e ulteriore chiarimento è quello che consente alle agenzie di
affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività , anche non
soggette ad autorizzazione (si pensi, ad esempio, all’esecuzione di lavori in
appalto di servizi parallelamente alla somministrazione di lavoro). Sempre con
riguardo all’oggetto sociale, è opportuno evidenziare come l’attività
autorizzata debba essere espressamente indicata all’interno del medesimo.
Le agenzie di somministrazione di tipo generalista e quelle di intermediazione,
inoltre, dovranno anche indicare che l’attività autorizzata rappresenta
l’oggetto sociale prevalente delle medesime agenzie; concetto di prevalenza che,
come già il Dlgs 276/03 aveva indicato, è stato determinato nel 50,1%
dell’attività dell’agenzia, calcolata in base alla contabilità analitica di
ciascuna unità operativa.
Saltuarietà . Alle agenzie che non svolgano o che svolgano in modo
saltuario l’attività per la quale sono state autorizzate sarà rifiutata
l’autorizzazione definitiva.
Per svolgimento dell’attività in modo saltuario o intermittente deve intendersi
l’esercizio svolto in maniera solamente occasionale e non abituale da parte del
soggetto autorizzato, realizzata per mezzo di atti singoli o, anche se non
continuativi, non caratterizzati da costante ripetitività e sistematicità .
Irregolarità . Qualora vengano riscontrate irregolarità da parte dei
soggetti autorizzati, è consentito alle agenzie di sanare l’irregolarità o
fornire chiarimenti entro 30 giorni. Resta salva la possibilità per la Direzione
di provvedere d’urgenza. Scaduto il termine senza che la posizione venga sanata,
l’autorizzazione verrà sospesa. Per le sole agenzie di somministrazione, vengono
comunque fatti salvi i contratti in essere. Decorsi ulteriori 60 giorni dalla
scadenza del predetto termine senza che l’irregolarità sia stata sanata, la
Direzione provvede alla cancellazione dall’Albo e revoca l’autorizzazione.
Divieti. àˆ vietato appaltare a terzi lo svolgimento delle attività
oggetto dell’autorizzazione e la gestione associata mediante consorzio.