Lavoro retribuzione -; Nella nozione di omnicomprensività della retribuzione rientrano anche i compensi per lo straordinario di turno. (Cassazione civile sezione lavoro, sentenza n. 4341 del 03/03/2004).
Nel concetto
di retribuzione globale rientrano anche i compensi dello straordinario di turno,
ossia il lavoro straordinario eseguito in seguito alla programmazione ed alla
ripartizione dello straordinario da parte del datore. Il datore che programma
tale lavoro, con il consenso dello stesso lavoratore, conferisce allo
strordinario natura strutturale nel senso di renderlo elemento coerente nella
concreta organizzazione dell’attività e, al tempo stesso, circostanza che
esclude il carattere di occasionalità della prestazione. In tal caso lo
straordinario verrà valutato in base alle previsioni contrattuali sul computo
degli istituti retributivi la cui base di calcolo per contratto si rapporti a
essa.
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione
Lavoro
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Guglielmo SCIARELLI – Presidente
Dott.
Fernando LUPI – rel. Consigliere
Dott. Donato
FIGURELLI – Consigliere
Dott.
Raffaele FOGLIA – Consigliere
Dott. Filippo
CURCURUTO – Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
F. A. s.p.a.,
in persona del procuratore speciale Dott. M. M., elettivamente domiciliata in
Roma alla via L. G. Faravelli n. 34 presso l’avv. prof. Raffaele De Luca Tamajo,
che, unitamente all’avv. Italico Per lini la rappresenta e difende giusta
procura a margine;
– ricorrente-
contro
C. F., D. L.
F., D. P. A. elettivamente domiciliati in Roma alla via Cola di Rienzo 212,
presso l’avv. Giulio Mastroianni, rappresentati e difesi giusta procura in calce
dell’avv. Antonio De Girolamo;
–
controricorrente –
avverso la
sentenza del Tribunale di Cassino n. 241 del 30 marzo 2001. Udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2003 dal Relatore Cons.
Dott. Lupi Fernando;
Uditi gli
avv. Perlini e De Girolamo;
Udito il P.M.,
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Frazzini Orazio, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza
del 30 marzo 2001 il Tribunale di Cassino, decidendo sull’appello proposto dalla
F. s.p.a nei confronti dei dipendenti in epigrafie, avverso sentenza del Pretore
della medesima città, rigettava l’appello confermando la computabilità nel
compenso delle ferie e della tredicesima mensilità del compenso del lavoro
straordinario prestato con continuità.
Osservava in
motivazione che, pur non sussistendo nel nostro ordinamento un principio di
omnicomprensività, per determinati istituti retributivi occorre far riferimento
a specifiche disposizioni di legge o clausole contrattuali. Rilevava, quindi,
che gli artt. 14 e 15 del c.c.n.l. dei metalmeccanici individuano nella
retribuzione globale di fatto la base di calcolo per ferie e tredicesima e che
l’art. 4 del c.c.n.l. esclude solo i compensi con carattere di accidentalità.
Conseguiva che i compensi per lavoro straordinario, prestato con carattere di
normalità in relazione ad una specifica programmatone del datore di lavoro e
connaturato alla organizzazione del lavoro, rientravano nel concetto di
retribuzione globale di fatto e quindi nella base di calcolo dei due istituti.
Propone
ricorso per Cassazione affidato a due motivi la F. ed illustrato poi con
memoria, resistono con controricorso i lavoratori.
Motivi
della decisione
Con i due
motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perchè connessi, denunziando
la violazione e frisa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg. ed il vizio di
motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) la F. A. propone più censure.
Evidenzia in primo luogo la contraddizione tra la negata esistenza di un
principio di omnicomprensività e l’applicazione alla fattispecie di detto
principio, la mancata indagine sulla volontà delle parti attesa l’estrema
genericità del concetto di retribuzione globale di fatto. La mancanza di
pattuizioni che precisino il concetto di retribuzione normale di fatto. La
necessità di volontaria adesione del lavoratore alla programmazione dello
straordinario che conserva pertanto la sua natura accidentale. Rilevava, infine,
la non strutturalità dello straordinario inteso come esigenza produttiva.
Le censure
sono infondate.
La negazione
dell’esistenza di un principio generale di omnicomprensività non è in
contraddizione con il rilievo che alcune norme di legge, quali ad es. l’art. 5
della legge n. 260 del 1949 sulla retribuzione delle festività, l’art. 18 della
legge n. 300 del 1970 e l’art. 8 della legge n. 604 del 1966, come modificati
dalla legge n. 108 del 1990, sulla commisurazione del risarcimento del danno da
licenziamento illegittimo, e clausole di accordi collettivi, oltre a quelle in
esame, si ricorda l’art. 9 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso
erga omnes con D.P.R. 28 luglio 1960, n. 1070 tuttora vigente, sulla tredicesima
mensilità, prevedano un principio di omnicomprensività fissato con
l’espressione retribuzione globale di fatto.
Non appare
poi fondata l’affermazione che l’espressione usata sia generica, in quanto il
riferimento al fatto esclude implicitamente definizioni contrattuali o legali di
retribuzione e l’aggettivo globale comprende quanto complessivamente ricevuto;
completa la definizione contrattuale l’art. 14 del c.c.n.l. escludendo le
prestazioni con carattere accidentale. L’interpretazione delle clausole fatta
dal Tribunale, in conformità del dato letterale, che è il primario criterio
ermeneutico anche per i contratti, cfr. tra le tante da ultimo Cass. nn. 11609,
12268, 13969 del 2002, non è censurabile sul piano logico per avere ritenuto
inclusi nella retribuzione globale di fatto i compensi dello straordinario di
turno in quanto facente parte normalmente della retribuzione, non avendo natura
occasionale.
La censura
che la interpretazione, oltre al dato letterale, abbisogni di ulteriori indagini
sulla volontà delle parti è generica in quanto non indica in base a quali
elementi si possa ricostruire una diversa comune volontà delle parti.
L’interpretazione del Tribunale appare infatti immune da vizi logici e giuridici
nello stabilire che i compensi dello straordinario di turno, espressione
sintetica per indicare lo straordinario svolto in conformità di programmazione
da parte de datore di lavoro, rientrano nel concetto di retribuzione globale di
fatto, da porsi secondo la previsione contrattuale a base del computo degli
istituti retributivi la cui base di calcolo per contratto si rapporti ad essa.
Il rilievo
che la prestazione dello straordinario implichi l’adesione del lavoratore non
esclude che, una volta che essa sia prestata, il datore di lavoro programmi lo
straordinario, come in fatto accertato dal Tribunale, e quindi esso acquisti
natura strutturale, nel senso di coerente alla concreta organizzazione del
lavoro, circostanza che esclude il carattere di occasionalità della
prestazione.
Il ricorso
va, pertanto, rigettato.
Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in E. 10,30, oltre E. 2000,00 di onorario di avvocato.
Cosi’ deciso
in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in
Cancelleria il 3 marzo 2004