Norme & Prassi

Ministero Dell’economia E Delle Finanze – DECRETO 18 Maggio 2004 , n. 150 Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

                           
Ministero Dell’economia E Delle Finanze

DECRETO 18 Maggio 2004 , n. 150

Regolamento  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  14, della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  in  materia  di  disciplina  di fondazioni
bancarie.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
  Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153, recante la
disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
  Visto  l'articolo  11  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;
  Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte
costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001,
n.  448,  nonchè  all'articolo  4  e  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
  Visto  in  particolare  il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448,  che  dispone  che l'Autorità di vigilanza
detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle
norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle
con  le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153;
  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  24  giugno  2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;
  Visto   l'articolo   39,  comma  14-nonies,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
  Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
22 marzo 2004;
  Vista  la  comunicazione,  effettuata,  ai  sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;
  Visto  il  nulla  osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;
 
                             A d o t t a
 
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizioni
 
  1.  Il  presente  regolamento  abroga  e sostituisce il regolamento
emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
  2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono
a  quelle  dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
  3.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  contenute  nel decreto
legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.
 
        
      
                               Art. 2.
                       Attività istituzionale
 
  1.  Lo  statuto,  in  ragione  del  luogo  di  insediamento,  delle
tradizioni   storiche  e  delle  dimensioni  della  fondazione,  puo'
definire  specifici  ambiti territoriali cui si indirizza l'attività
della fondazione.
  2.  Le  fondazioni  scelgono,  nell'ambito  dei settori ammessi, un
massimo   di   cinque  settori  (i  c.d.  settori  rilevanti),  anche
appartenenti  a  più  di  una delle categorie di settori ammessi. La
scelta  dei  settori rilevanti puo' essere effettuata nello statuto o
in  altro  deliberato  dell'organo della fondazione a cio' competente
secondo  lo  statuto.  Della scelta dei settori rilevanti e delle sue
modificazioni  è  data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove
la  scelta  comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo
10,  comma  3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
  3.  Le  fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti,
assegnando  ad  essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate
nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153.
  4.  La  restante  parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al

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