Ministero della salute. ORDINANZA 16 Giugno 2004 Tutela delle persone anziane.
Ministero della
salute. ORDINANZA 16 Giugno 2004 Tutela delle persone anziane.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Considerato che le particolari condizioni metereologiche
stagionali, caratterizzate da un innalzamento anomalo delle
temperature e dei tassi di umidità, impongono di intervenire con
tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare
ulteriori interventi, preventivi e assistenziali, necessari per
prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte e, in
particolare, delle persone anziane che versano in difficoltà fisiche
e socio-economiche;
Considerato che a tal fine risulta indispensabile e urgente
un'iniziativa straordinaria e organica anche per verificare l'esatta
entità, quantitativa e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli
interventi medesimi;
Ritenuta la necessità che le aziende unità sanitarie locali si
avvalgano in ogni caso della facoltà di acquisire dalle anagrafi
comunali della popolazione residente, ed utilizzino per la predetta
finalità di pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età
pari o superiore ad anni sessantacinque, senza acquisire il loro
consenso (art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223; articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del codice);
Rilevato che le ulteriori iniziative di formazione, sostegno e
assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o
non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e
trasporto, sono individuate dal predetto codice come attività di
rilevante interesse pubblico (art. 73, comma 1, lettera b) del
codice;
Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza
per provvedere nei termini indicati;
Ordina:
Art. 1.
1. Le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unità
sanitarie locali senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone
di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente.
2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui
al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile
ogni e più opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare
danni gravi e irreversibili a causa delle anomale condizioni
climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti
bisognosi, non autosufficienti o incapaci.
3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche
attaverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
Art. 2.
La presente oprdinanza ha validità fino alla data del 30 settembre
2004.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 giugno 2004
Il Ministro: Sirchia