Norme & Prassi

Ministero della salute. ORDINANZA 16 Giugno 2004 Tutela delle persone anziane.

Ministero della
salute.  ORDINANZA 16 Giugno 2004  Tutela delle persone anziane.

 

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
  Considerato    che   le   particolari   condizioni   metereologiche
stagionali,   caratterizzate   da   un   innalzamento  anomalo  delle
temperature  e  dei  tassi  di umidità, impongono di intervenire con
tempestività  su  tutto  il territorio nazionale al fine di attivare
ulteriori  interventi,  preventivi  e  assistenziali,  necessari  per
prevenire  gravi danni alla salute delle categorie più esposte e, in
particolare, delle persone anziane che versano in difficoltà fisiche
e socio-economiche;
  Considerato  che  a  tal  fine  risulta  indispensabile  e  urgente
un'iniziativa  straordinaria e organica anche per verificare l'esatta
entità,  quantitativa  e qualitativa, dei soggetti beneficiari degli
interventi medesimi;
  Ritenuta  la  necessità  che le aziende unità sanitarie locali si
avvalgano  in  ogni  caso  della facoltà di acquisire dalle anagrafi
comunali  della  popolazione residente, ed utilizzino per la predetta
finalità  di  pubblica utilità, elenchi di tutte le persone di età
pari  o  superiore  ad  anni  sessantacinque, senza acquisire il loro
consenso  (art. 34, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223; articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del codice);
  Rilevato  che  le  ulteriori  iniziative  di formazione, sostegno e
assistenza  prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o
non  autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza
economica   o   domiciliare,   di   telesoccorso,  accompagnamento  e
trasporto,  sono  individuate  dal  predetto codice come attività di
rilevante  interesse  pubblico  (art.  73,  comma  1,  lettera b) del
codice;
  Ritenuti  sussistenti  i  presupposti di contingibilità ed urgenza
per provvedere nei termini indicati;
                               Ordina:
                               Art. 1.
 
  1.  Le  amministrazioni  comunali  trasmettono  alle aziende unità
sanitarie  locali  senza ritardo appositi elenchi di tutte le persone
di  età  pari  o  superiore  ad  anni sessantacinque, iscritte nelle
anagrafi della popolazione residente.
  2.  Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui
al  comma  1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone
interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile
ogni  e  più  opportuna  iniziativa volta a prevenire e a monitorare
danni   gravi  e  irreversibili  a  causa  delle  anomale  condizioni
climatiche  legate alla stagione estiva, specie in favore di soggetti
bisognosi, non autosufficienti o incapaci.
  3.  Le  amministrazioni  comunali  provvedono  analogamente,  anche
attaverso   servizi   di   assistenza  economica  o  domiciliare,  di
telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.
 
        
      
                               Art. 2.
 
  La presente oprdinanza ha validità fino alla data del 30 settembre
2004.
  La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 giugno 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

 

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