Ministero Dell’economia E Delle Finanze DECRETO 18 Maggio 2004 , n. 150 Regolamento ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 Maggio 2004 , n. 150
Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni
bancarie.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la
disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;
Visto l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;
Viste le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte
costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nonchè all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
Visto in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza
detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle
norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle
con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;
Visto l'articolo 39, comma 14-nonies, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
Visto l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
22 marzo 2004;
Vista la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento
emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.
2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono
a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto
legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.
Art. 2.
Attività istituzionale
1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle
tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, puo'
definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività
della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un
massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche
appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi. La
scelta dei settori rilevanti puo' essere effettuata nello statuto o
in altro deliberato dell'organo della fondazione a cio' competente
secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue
modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove
la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo
10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti,
assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate
nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153.
4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al
precedente comma 3, nonchè di quelle relative al reinvestimento del
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