Lavoro

Licenziamento: per giusta causa -; Anche mella ipotesi di motivi di giusta causa di licenziamento tipizzati dalla contrattazione collettiva, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali

Nell’ipotesi
in cui la contrattazione collettiva preveda, quale ipotesi di giusta causa di
licenziamento, l’omessa o tardiva presentazione del certificato medico in caso
di assenza per malattia oppure l’inadempimento di altri obblighi contrattuali
specifici da parte del lavoratore, la valutazione in ordine alla legittimità
del licenziamento, motivato dalla ricorrenza di una di tali ipotesi, non puo’
conseguire automaticamente dal mero riscontro che il comportamento del
lavoratore integri la fattispecie tipizzata contrattualmente, ma occorre sempre
che quest’ultima sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo
conto della gravita del comportamento in concreto tenuto dal lavoratore, anche
sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. A maggior ragione tale
verifica è necessaria allorchè la norma contrattuale si riferisca alla (più
grave) ipotesi dell’assenza ingiustificata protratta nel tempo e non già alla
tardiva presentazione della documentazione medica a giustificazione dell’assenza
per malattia.

 


Cassazione
Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 4435 del 04/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione
Lavoro

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio
MATTONE – Presidente

Dott.
Giovanni MAZZARELLA – Consigliere

Dott. Guido
VIDIRI – Consigliere

Dott. Aldo DE
MATTEIS – Consigliere

Dott.
Giovanni AMOROSO – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

D’A. R.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato MARIO ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO
BORGNA, giusta delega in atti;

– ricorrente

contro

P. D. SRL;

– intimato –

e sul 2°
ricorso n. 10745/02 proposto da:

F. D. SRL, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO TAMBURRO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;


controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè
contro

D’A. R.;

– intimata –

avverso la
sent. n. 205/01 della Corte d’Appello di TORINO, depositata il 22 marzo 2001 –
R.G.N. 1620/2000;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;

udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha
concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale
condizionato.

 


Svolgimento del processo

 

1. Con
ricorso depositato in data 21 gennaio 2000 diretto al Tribunale di Novara D’A.
R. impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatole dalla società F. D.
s.r.l. di Torino con lettera del 19 settembre 1998, assumendone, sotto diversi
profili, la nullità ex art. 7 della legge n. 300 del 1970 e deducendo che
comunque lo stesso doveva ritenersi illegittimo perchè privo di giusta causa o
giustificato motivo. La ricorrente, invero, affermava che la sua assenza dal
lavoro nel periodo 10 agosto 1998-31 agosto 1998, contestatale come
ingiustificata dalla datrice di lavoro, non poteva ritenersi tale, essendosi
ella in detto periodo trovata in malattia ed avendo provveduto a trasmettere
all’azienda i relativi certificati medici sia, dapprima, per posta ordinaria ed
a mezzo telefax, sia, successivamente in data 11 settembre 1998, a mezzo di una
collega di lavoro. La D’A., dunque, chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la
nullità o comunque di annullare il licenziamento, di ordinare alla convenuta
l’immediata sua reintegrazione nel posto di lavoro e di condannare la stessa a
risarcirle il danno in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del
licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre interessi e
rivalutazione monetaria, con il favore delle spese. La società F. si costituiva
in giudizio con memoria depositata in data 20 marzo 2000, chiedendo la reiezione
delle domande proposte dalla ricorrente perchè infondate.

Tentata la
conciliazione delle parti, interrogate liberamente le stesse ed escussi alcuni
testi, il giudice del Tribunale di Novara, con sentenza in data 12 ottobre 2000,
accoglieva la domanda della D’A., ritenendo illegittimo il licenziamento
intimatole, e condannava altresi’ la società convenuta a rifonderle le spese di
lite del grado. In particolare il primo giudice ha dichiarato illegittimo il
licenziamento disciplinare inflitto alla D’A. ai sensi dell’art. 144, n. 5 lett.
b) del CCNL settore turismo – il quale in via esemplificativa stabiliva che
poteva essere disposto il licenziamento in tronco in caso di assenze
ingiustificate protratte per oltre cinque giorni – ritenendo nel caso non
integrata la fattispecie contrattuale, dal momento che nel periodo 17-31 agosto
1998 la lavoratrice aveva goduto, sulla scorta del "Programma Ferie" prodotto
dalla stessa società, delle ferie annuali, sicchè per tale periodo l’assenza
era stata giustificata, e che quindi, essendo il 15 agosto giorno festivo e
cadendo il 16 agosto di domenica, l’assenza ingiustificata della D’A. s’era
protratta solo dal 10 al 14 agosto e, percio’, per non oltre 5 giorni.

2. Avverso
tale sentenza, depositata in data 7 novembre 2000 e notificata il 16 novembre
2000, interponeva appello la società F. con ricorso depositato in data 13
dicembre 2000, chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente rigetto delle
domande proposte dalla D’A., vinte le spese del doppio grado del giudizio.

In
particolare l’appellante società censurava l’iter argomentativo del primo
giudice, osservando, in estrema sintesi: a) che il "Programma Ferie" da lei
prodotto in corso di causa non aveva alcun carattere definitivo e che, pertanto,
del tutto erroneamente, il Tribunale ha ritenuto che dal 17 agosto la D’A. fosse
assente giustificata perchè in ferie; b) che la D’A. osservava un orario di
lavoro ripartito su sei giorni la settimana ed aveva diritto a godere della
festività del 15 agosto solo subordinatamente alle esigenze aziendali, cosi’
come previsto dall’art. 85 del CCNL; c) che quindi erroneamente il primo giudice
aveva ritenuto la D’A. assente giustificata i giorni 15 e 16 agosto 1998, posto
che la stessa, oltre a non dedurre di aver diritto al riposo in tali due
giornate, aveva giustificato la propria assenza per l’intero periodo contestato
deducendo di essere ammalata.

L’appellante
società ribadiva, dunque, la legittimità del proprio provvedimento di recesso,
essendo stata provata l’assenza della D’A. dal lavoro nel periodo contestatole e
non avendo la lavoratrice assolto l’onere, su di lei gravante, di provare una
causa giustificatrice dell’assenza.

L’appellata
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 16 febbraio 2001 per
chiedere la reiezione del gravame perchè infondato.

Con sentenza
del 6-22 marzo 2001 la Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e rigettava le
domande dell’appellata compensando tra le parti le spese del doppio grado.

3. Avverso
questa pronuncia la D’A. ha proposto ricorso per Cassazione articolato in
quattro motivi.

Resiste con
controricorso la società che ha proposto anche ricorso incidentale
condizionato.

 

Motivi
della decisione

 

1. Il ricorso
principale della D’A. è articolato in quattro motivi. Con il primo motivo viene
dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 792 del
1985 in relazione all’art. 85 c.c.n.l. per il settore del turismo e dei pubblici
esercizi. In particolare la ricorrente sostiene che la giornata del 15 agosto
sia festiva e che la lavoratrice aveva diritto ad astenersi dal fornire la
propria prestazione lavorativa. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 85 c.c.n.l. di categoria, oltre che
vizio di motivazione. In particolare la ricorrente sostiene che avrebbe errato
la Corte d’appello nel ritenere che spettasse alla dipendente dimostrare che per
la giornata del 15 agosto non fosse stata prevista la sua presenza in servizio,
mentre avrebbe dovuto la società allegare e provare le esigenze aziendali che
imponevano la prestazione lavorativa anche nella giornata festiva di ferragosto.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione
dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, nonchè vizio di motivazione. In
particolare la ricorrente si duole del fatto che la società non le abbia
consentito di fornire le proprie giustificazioni con l’assistenza di un
rappresentante sindacale nel luogo in sui la prestazione lavorativa era resa.
Inoltre la contestazione dell’addebito era stata tardiva, e comunque la
motivazione della tempestività della stessa era insufficiente ed autoassertiva.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2106 c.c.
Erroneamente la Corte d’appello non ha tenuto conto che comunque le assenze in
questione erano state comunque giustificate con la reiterazione della
trasmissione della documentazione medica.

2. Con il
ricorso incidentale condizionato la società intimata denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.,
dell’art. 2106 c.c., dell’art. 41 Cost., dell’art. 144 c.c.n.l., dell’art. 2697
c.c. e dell’art. 116 c.p.c. In particolare la società sostiene che i giudici di

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Litis.it
Panoramica privacy

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.