Lavoro

Orario di lavoro – Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario) , allorchè sia funzionale rispetto alla prestazion

Il tempo
impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa
vera e propria (e va quindi sommato al normale orario di lavoro come
straordinario) , allorchè sia funzionale rispetto alla prestazione. In
particolare, sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il
dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta
in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione
lavorativa.

 



Cass. civ.  sez. lav., 22/03/2004, n. 5701



 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione
Lavoro

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio
MATTONE – Presidente

Dott. Alberto
SPANO’ – Consigliere

Dott.
Fernando LUPI – Consigliere

Dott.
Francesco Antonio MAIORANO – Consigliere

Dott. Aldo DE
MATTEIS – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

B.A., T.L.,
elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COSIMO FRANCIOSO, FRANCO
SCARPELLI, giusta delega in atti;

– ricorrenti

contro

Soc. C.S.E
P.S.E C. a r.l.;

– intimato –

e sul 2°
ricorso n. 22114/01 proposto da:

Soc. C.S.E
P.S.E C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato
CESARE DELLA ROCCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO MANZOLI, giusta
delega in atti;

– ricorrente

e contro

B.A., T.L.,
domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati COSIMO FRANCIOSO, FRANCO SCARPELLI, giusta
delega in atti;


controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la
sent. n. 324/01 della Corte d’Appello di MILANO, depositata il 31 maggio 2001 –
R.G.N. 1023/2000;

udita la
relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha
concluso per il rigetto del ricorso principale, per inammissibilità o comunque
rigetto dell’incidentale.

 


Svolgimento del processo

 

T.L. e B.A.
hanno convenuto, con separati ricorsi, dinanzi al Tribunale di Milano, giudice
del lavoro, la società c. a r.l. S.E P.S.E C. per sentir accertare che l’inizio
e il termine della prestazione lavorativa doveva essere individuato al momento
dell’ingresso e dell’uscita dall’unità produttiva di via B. a M., e per sentir
condannare la convenuta per il periodo pregresso al pagamento di un ulteriore
ora di retribuzione per ogni giornata lavorata.

A sostegno
della domanda, i ricorrenti esponevano di essere stati sempre retribuiti sulla
base di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni lavorativi, senza tener conto
del tempo trascorso dall’arrivo al luogo di raduno nel magazzino di via B., ove
avevano gli spogliatoi e gli attrezzi, al raggiungimento dei cantieri, nonchè
del ritorno nello stesso luogo. Sottolineavano l’obbligatorietà di tale
modalità e lo svolgimento di attività rientrante nella prestazione lavorativa.

Ritualmente
costituita, la cooperativa convenuta negava che fosse obbligatoria la partenza e
l’arrivo al magazzino di via B., trattandosi di un’agevolazione anche per
facilitare l’accesso ai cantieri tramite il mezzo di trasporto offerto.

In via
riconvenzionale la C. chiedeva la restituzione di importi a titolo di indennità
di trasferta non dovuta.

Il primo
giudice ha respinto tutte le domande, ritenendo che i ricorrenti non avessero
provato la obbligatorietà per i lavoratori di recarsi nel magazzino di via B. e
lo svolgimento ivi di attività complementari necessarie per la successiva
prestazione lavorativa.

L’appello dei
lavoratori è stato respinto dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza 29
marzo/31 maggio 2001 n. 324.

Due i motivi
di appello: a) solo in via B. i lavoratori apprendevano dove dovevano effettuare
la prestazione lavorativa; b) la necessità di radunare tutti in via B. emergeva
dal fatto che i singoli cantieri non erano attrezzati con spogliatoi e servizi
vari.

Sul primo
punto, il giudice d’appello ha ammesso che la normale prassi, in funzione della
quale veniva organizzato il lavoro con la costituzione dei gruppi da avviare ai
cantieri, prevedeva che i lavoratori si recassero nel magazzino di via B.; ma ha
negato che tale prassi fosse obbligatoria, perchè chi avesse voluto recarsi
direttamente al cantiere poteva farlo, previo accordo con il presidente della
cooperativa. Anche se alcuni testi ed i ricorrenti usano l’espressione chiedere
il permesso, è comunque risultato che costituiva una facoltà dei lavoratori,
che necessitava pero’ di tale preventivo accordo per non interferire nella
usuale organizzazione; ed è risultato che tale facoltà è stata in concreto
esercitata in alcuni casi in cui il cantiere si trovava più vicino
all’abitazione che al punto di raccolta.

Ha concluso
che il recarsi al punto di raccolta in via B. costituiva una modalità che da
una parte agevolava i lavoratori (per il trasporto al cantiere), e dall’altra la
stessa organizzazione del lavoro; non aveva pero’ carattere necessitato, anche
se era data come normale presupposto, onde la necessità di avvertire
individualmente in caso di diversa scelta del lavoratore.

Sul secondo
motivo di appello ha osservato che il fatto che il lavoratore solo in via B. e
non nei cantieri si potesse cambiare, ed al ritorno dal lavoro fare la doccia,
non è elemento decisivo per considerare il prolungamento dell’orario di lavoro
in relazione all’attività preparatoria e successiva.

Per tali
motivi ha respinto l’appello principale.

Ha respinto
del pari l’appello incidentale della cooperativa, motivando che il fatto che
siano stati attribuiti ai lavoratori importi per indennità di trasferta ai
quali la datrice di lavoro non era obbligata in base al CCNL nazionale non
comporta che tali importi possano essere ripetuti come indebiti, tanto più che
sono stati corrisposti sulla base di una delibera della cooperativa stessa che
non fa riferimento ai limiti individuali nel CCNL.

Avverso tale
sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i due lavoratori soccombenti, con
quattro motivi.

La intimata
si è costituita con controricorso, resistendo; ha proposto ricorso incidentale
per la indennità di trasferta.

 

Motivi
della decisione

 

Vanno
preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti
avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Con il primo
motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 36
Cost.; art. 2094 c.c.; 5 e 10 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia
(art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la sentenza impugnata per non avere
considerato tra le attività complementari o preparatorie (costituenti lavoro
effettivo ai sensi dell’art. 10 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955), il caricamento
sui furgoni, in via B., delle attrezzature, quando occorrente, e la guida dei
furgoni per il trasporto di uomini e mezzi nel tragitto dal magazzino al
cantiere, attività che risulta anche dalle buste paga alla voce "indennizzo
guida".

Si dolgono
altresi’ che il giudice d’appello non abbia motivato sulla loro istanza
istruttoria di riesame e confronto tra i testi escussi in primo grado.

Il motivo è
inammissibile, perchè, nella prima parte, introduce per la prima volta in
Cassazione una circostanza di fatto, il caricamento e la guida di automezzi, che
i ricorrenti non deducono di avere trattato nei precedenti gradi di merito;
nella seconda parte censura i poteri istruttori del giudice del merito, senza
dedurre violazione di legge.

Con il
secondo motivo di ricorso i ricorrenti, deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 2094 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censurano la
sentenza impugnata sotto due profili: per avere ammesso che il punto di raccolta
in via B. corrispondeva ad un’esigenza organizzativa aziendale, senza trame le
dovute conseguenze in punto di conformazione d

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