DPCM 10 Giugno 2004 Differimento del termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzione, per avvalersi della disciplina in tema di «consolidato nazionale». GU n. 138 del 15-6-2004 )
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, come
modificato, da ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344;
Visto, in particolare, l'art. 119, comma 1, lettera d), del
predetto testo unico, il quale, in materia di consolidato nazionale,
prevede che l'efficacia dell'opzione per la tassazione di gruppo di
imprese controllate residenti, esercitata dai soggetti di cui
all'art. 117 dello stesso testo unico, è subordinata al verificarsi
della condizione che l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione, da
parte di ciascuna controllata e dell'ente o società controllante,
sia comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del
primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo
12 dicembre 2003, n. 344, in base al quale, per il primo periodo
d'imposta per il quale hanno effetto le disposizioni in materia di
tassazione di gruppo di cui alle sezioni II e III del capo II del
titolo II del citato testo unico, l'acconto dell'imposta sul reddito
delle società dovuto dall'ente o società controllante è effettuato
assumendo come imposta del periodo precedente quella indicata nella
dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso dalle
società singolarmente considerate;
Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle
esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili
d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi
soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso
decreto legislativo;
Ritenuta l'opportunità di consentire ai soggetti interessati di
effettuare una attenta ponderazione delle conseguenze connesse al
passaggio al nuovo sistema di tassazione di gruppo tenendo conto
anche delle disposizioni applicative del medesimo istituto emanate ai
sensi dell'art. 129 del citato testo unico;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di riconoscere ai
contribuenti, in relazione al primo esercizio di applicazione della
nuova disciplina in materia di consolidato nazionale, ed in
particolare a quello delle società con esercizio coincidente con
l'anno solare, per le quali il termine per l'esercizio della predetta
opzione è attualmente stabilito nel 30 giugno, un più ampio termine
per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione
dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative
all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 117 del testo unico delle
imposte sui redditi, in materia di consolidato nazionale, i cui
termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la
medesima data.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2004
p. Il Presidente
Letta
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti