Il Consulente tecnico può acquisire anche circostanze di fatto relative alle cause professionali della malattia denunciata, le quali,s e non contestate nella prima difesa, costituiscono fatti accessori che possono essere posti a base della decisi
In tema di
accertamento dell’esistenza, del grado invalidante e delle (con) cause di una
malattia professionale, il consulente tecnico d’ufficio puo’ acquisire, mediante
l’anamnesi lavorativa, ai sensi dell’articolo 194 del c.p.c., che consente
chiarimenti alle parti o informazioni da terzi, circostanze di fatto relative
alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non
contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori
legittimamente acquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai
fatti principali, a base della decisione del giudice.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n.
4252 del 02/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione
Lavoro
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Stefano
CICIRETTI – Presidente
Dott. Alberto
SPANO’ – Consigliere
Dott.
Francesco Antonio MAIORANO – Consigliere
Dott.
Raffaele FOGLIA – Consigliere
Dott. Aldo DE
MATTEIS – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
Sul ricorso
proposto da:
FF.SS. S.P.A.
– Ferrovie Dello Stato – Società Di Trasporti E Servizi Per Azioni, in persona
del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in Roma Via
L. G. Faravelli 22, presso lo studio dell’avvocato Arturo Maresca, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente
–
contro
D.F.
elettivamente domiciliato in Roma Via Lunigiana 6, presso lo studio
dell’avvocato Carmelo D’agostino, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro
Intilisano, giusta delega in atti;
–
controricorrente –
e contro
ISTITUTO DI
PREVIDENZA DEL SETTORE MARITTIMO IPSEMA;
– intimato –
e sul 2
ricorso n 20667/01 proposto da:
IPSEMA –
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale
rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio
9, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO AMATO, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
–
controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
D. F.,
elettivamente domiciliato in roma via Lunigiana 6, presso lo studio
dell’avvocato Carmelo D’agostino, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro
Intilisano, giusta delega in atti;
–
controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
FF.SS. S.P.A.
– FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
– intimato –
avverso la
sent. n. 342/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 12 agosto 2000 R.G.N.
284/92;
Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 settembre 2003 dal
Consigliere Dott. Aldo De Matteis;
Udita
l’Avvocato Romei per delega Maresca;
Udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha
concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
Il giudice
del lavoro di Messina, in accoglimento della domanda proposta da D.F., ha
dichiarato il suo diritto, nei confronti dell’ente Ferrovie dello Stato, ad una
rendita corrispondente ad una riduzione della capacità di lavoro del 20%.
Il Tribunale
di Messina, integrato il contraddittorio nei confronti dell’Istituto di
Previdenza del Settore Marittimo I.P.SE.MA., e rinnovata la consulenza tecnica
d’ufficio, ha confermato la sentenza pretorile, rigettando l’appello delle
Ferrovie dello Stato.
Avverso tale
sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a., con
due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’ art. 378 c.p.c.
Si sono
costituiti con controricorso il D. e l’I.., resistendo; l’Ipsema ha altresi’
proposto ricorso incidentale.
Motivi
della decisione
Vanno
preliminarmente riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposti
avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo
motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione
dell’art. 111 c.p.c.; contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata perchè,
pur avendo correttamente indicato l’Ipsema come successore "ex lege" nel
processo, non ha indirizzato la condanna esclusivamente nei confronti di quest’ultimo
Istituto.
Il motivo è
infondato.
L’art. 2,
commi 13 e 14, D.Lgs. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il
personale ferroviario in attività di servizio (alla cui tutela infortunistica
provvedeva precedentemente lo stesso datore di lavoro, prima azienda autonoma
FS, poi ente pubblico economico, in forza dell’art. 127 t.u. 1124), è
assicurato rispettivamente all’I.N.A.I.L. o all’IPSEMA (per il personale
navigante) secondo la normativa vigente.
Tali norme
vanno interpretate, tenuto conto anche del D.M. 26 gennaio 1996 relativo alla
determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva
matematica a carico della società Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per
gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l’I.N.A.I.L. è tenuto a
corrispondere tutte le prestazioni, in guanto evidentemente decorrenti da epoca
successiva; b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti
entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell’I.N.A.I.L. sono
esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni
relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state
corrisposte dalle Ferrovie dello Stato; c) per gli eventi verificatisi prima
della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l’istituto
assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza
alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla
suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non
hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunchè (Cass. 13 giugno 2001
n. 7994; Cass. 30 maggio 2001 n. 7358; Cass. 23 ottobre 2000 n. 13948). Per
evento definito si intende quello liquidato per il quale siano scaduti i termini
di prescrizione.
Da tale piano
sostanziale va tenuto distinto quello processuale, sul quale il trasferimento
all’I.N.A.I.L. o all’I.P.S.E.M.A. (a seconda che si tratti di personale
ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della
società Ferrovie dello Stato non incide nei giudizi in corso, in relazione ad
eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale
data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società,
dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione "ex lege" nel diritto
controverso analoga a quella prevista dall’art. 111 c.p.c., implicante la
prosecuzione del processo tra le parti originarie, salva la possibilità
dell’intervento in causa dell’I.N.A.I.L. o dell’I.P.S.E.M.A. (Cass. 17 agosto
2000 n. 10916; Cass. 9 marzo 1999 n. 2030; Cass. 30 marzo 1999 n. 3085).
Da tale
successione nel processo, ammessa dalla stessa ricorrente, deriva che la
sentenza deve essere pronunciata nei confronti della società FS, parte
originaria e permanente del processo (art. 111 c.p.c., comma 4,), anche se essa
dispieghi poi i suoi effetti sull’Ipsema, successore a titolo particolare, ove
tale effetto discenda dalla disciplina sostanziale sopra riassunta.
Con il
secondo motivo di ricorso principale, cui aderisce con ricorso incidentale l’Ipsema,
la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c.; omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata per aver basato la propria decisione
esclusivamente sulla consulenza tecnica d’ufficio, la quale non costituisce un
mezzo di prova, ma un mezzo istruttorio complementare alle altre prove
documentali e testimoniali che devono essere offerte dal ricorrente. Nella
specie il ricorrente non avrebbe provato il nesso causale tra l’attività
lavorativa e la malattia.
Anche questo
motivo è infondato.
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