Corte Costituzionale

La sperimentazione su animali a scopo scientifico non può essere vietata o ampliata dalle Regioni in quanto spetta allo Stato dettare i principi fondamentali in materia. Corte Costituzionale, Sentenza n. 166 del 11/06/2004


La Corte Costituzionale interviene in materia di vivisezione dichiarando
illegittima la Legge dell’Emilia Romagna che vietava sul territorio regionale
ogni attività di allevamento, utilizzazione o cessione a fini di ricerca di
animali. Secondo la Consulta, la sperimentazione su animali a scopo scientifico
non puo’ essere vietata o ampliata dalle Regioni



in quanto spetta allo Stato dettare i principi fondamentali in materia,
riconoscendo a quelli in vigore a far data dal 1992 il giusto bilanciano tra il
doveroso rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione e l’interesse
collettivo alle attività di serimentazione su di essi che sono ritenute
indispensabili

 


Corte
Costituzionale, Sentenza n. 166 del 11/06/2004REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 


Gustavo                      ZAGREBELSKY    Presidente

 

– Valerio
                      ONIDA                Giudice   

 


Carlo              MEZZANOTTE          “

 


Fernanda                    CONTRI            “

 


Guido             NEPPI MODONA “

 

– Piero Alberto  
CAPOTOSTI                  “

 


Annibale                     MARINI             “

 


Franco                       BILE                             “

 

– Giovanni Maria           
FLICK                           “

 


Francesco                   AMIRANTE                    “

 


Ugo                            DE SIERVO                    “

 


Romano                     VACCARELLA           “

 


Paolo              MADDALENA            “

 


Alfio               FINOCCHIARO         “


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 1°
agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 settembre 2002,
depositato in cancelleria l’8 ottobre 2002 ed iscritto al n. 64 del registro
ricorsi 2002.

 


            Visto
l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

 

           
udito
nell’udienza pubblica dell’11 novembre 2003 il Giudice relatore Ugo De
Siervo;

 

           
uditi
l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna.

 


Ritenuto in fatto

 

    1. ” Con
ricorso notificato il 30 settembre 2002 e depositato l’8 ottobre 2002 , il
Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione
Emilia-Romagna 1° agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione).

 

    Secondo quanto
esposto dall’Avvocatura generale dello Stato, la legge impugnata vieterebbe nel
territorio regionale ogni attività di allevamento, utilizzazione o cessione, a
fini di ricerca, di cani e di gatti, prevedendo sanzioni in caso di violazione
di tale precetto. Essa vieterebbe inoltre di vivisezionare qualsiasi animale a
fini didattici, ad eccezione dei casi previsti da appositi, e preventivi,
accordi stipulati con istituti scientifici ed università.

 

    La difesa
erariale sostiene che la legge censurata inciderebbe sulle materie della ricerca
scientifica e della tutela della salute, che l’art. 117, terzo comma, Cost.,
attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.
La legge n. 20 del 2002 della Regione Emilia-Romagna, ad avviso dell’Avvocatura,
eccederebbe i limiti imposti alla competenza legislativa regionale, in
particolare poichè l’art. 2, vietando in modo indiscriminato nel territorio
della Regione Emilia-Romagna le attività indicate dalla legge, contrasterebbe
con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della
direttiva 86/609 CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici
). Tale decreto, nel recepire la
direttiva 86/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1986 (Direttiva del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini specifici
),
individuerebbe il fondamento e i limiti della sperimentazione ammessa sugli
animali a scopi scientifici. Inoltre, la legge regionale potrebbe ostacolare l’attività
di sperimentazione ammessa in ambito europeo, cosi’ determinando la violazione
della normativa comunitaria in materia.

 

    La normativa
impugnata, inoltre, contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost., in quanto, nel prevedere sanzioni amministrative per la violazione delle
disposizioni in essa contenute, violerebbe la competenza esclusiva statale in
materia di ordinamento civile. Secondo la difesa erariale, infatti, la Corte
avrebbe costantemente affermato il principio secondo cui la potestà di
sanzionare eventuali illeciti amministrativi seguirebbe i medesimi criteri di
distribuzione delle competenze statali cui le sanzioni si riferiscono.

 

    2. ” Si è
costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, limitandosi a chiedere che la
Corte respinga il ricorso perchè inammissibile, oltre che infondato, e
riservandosi di esporre i motivi delle proprie richieste in separata memoria.

 

    Ha presentato
atto di intervento fuori termine l’ENPA ” Ente nazionale per la protezione degli
animali.

 

    3. ” In dat

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