Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro
Riguarda circa un milione di lavoratori
l’accordo sul telelavoro firmato tra le parti sociali il 9 giugno 2004. Il
testo, che recepisce un accordo europeo giuridicamente non vincolante con un
accordo nazionale, definisce il quadro generale di riferimento della disciplina
del telelavoro e impegna al rispetto delle regole date tutte le imprese, i
lavoratori e le rispettive forme di rappresentanza. Questi i punti fondamentali
dell’accordo:
Volontarietà – La decisione di lavorare a distanza è una libera scelta
concordata tra azienda e lavoratore e puo’ anche essere reversibile.
Tutele e diritti – I diritti, le tutele e le condizioni di lavoro dal punto di
vista della sicurezza sono identiche a quelle di chi lavora in azienda. Il
lavoratore ha anche diritto alla tutela della privacy.
Mezzi di lavoro – Il datore di lavoro fornisce i mezzi (e provvede ai costi)
degli strumenti di lavoro necessari.
Organizzazione – L’organizzazione del lavoro consente al lavoratore di gestire
il proprio tempo di lavoro ma i carichi professionali sono identici a quelli dei
colleghi. (11 giugno 2004)
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL
TELELAVORO CONCLUSO IL 16 LUGLIO 2002 TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES
Addi’, 9 giugno 2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA,
CONFAPI, CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI,
COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO, CONFETRA,
CONFINTERIM, LEGACOOPERATIVE, UNCI
e
CGIL, CISL, UIL
visto l’accordo-quadro europeo sul telelavoro
stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e
realizzato su base volontaria a seguito dell’invito rivolto alle parti sociali
dalla Commissione delle Comunità europee – nell’ambito della seconda fase della
consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di
lavoro – ad avviare negoziati in tema di telelavoro;
vista la dichiarazione attraverso la quale le parti
stipulanti l’accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che
all’attuazione di tale accordo negli Stati Membri, negli Stati appartenenti allo
Spazio Economico Europeo nonchè nei Paesi candidati, provvederanno le
organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle
procedure nazionali proprie delle parti sociali;
considerato che le parti in epigrafe ritengono che
il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della
prestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i
lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di
conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore
autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati;
considerato che se si intende utilizzare al meglio
le possibilità insite nella società dell’informazione, si deve incoraggiare
tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare
flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche
alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
considerato che l’accordo europeo mira a stabilire
un quadro generale a livello europeo;
le parti in epigrafe riconoscono che
il presente accordo interconfederale costituisce
attuazione, ex articolo 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la
Comunità europea, dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a
Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il
testo nella traduzione in lingua italiana cosi’ come concordata fra le parti in
epigrafe;
il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e
di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti hanno
individuato nell’accordo una definizione del telelavoro che consente di
considerare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
l’accordo, realizzato su base volontaria, mira a
stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le organizzazioni
aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle
prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;
l’applicazione dell’accordo non deve
costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai
lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Peraltro, nel
procedere alla sua applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico
delle piccole e medie imprese.
Tutto cio’ premesso, le parti in epigrafe
concordano:
Articolo 1
Definizione e campo di
applicazione
Il telelavoro costituisce una forma di
organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie
dell’ informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in
cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali
dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Il
presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che
svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Articolo2
Carattere volontario
Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del
datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso puo’ essere inserito nella
descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un
successivo impegno assunto volontariamente.
In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a
fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla
direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto
collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le
specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte
relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo
superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore puo’
rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonchè le
modalità cui fare riferimento.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella
descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro
offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o
respingere tale offerta.
Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di
voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore puo’ accettare o rifiutare la
richiesta.
Il passaggio al telelavoro, considerato che implica
unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non
incide, di per sè, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del
lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sè, motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro, nè di modifica delle condizioni del
rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella
descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al
telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La
reversibilità puo’ comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali
del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore.
Articolo 3
Condizioni di lavoro
Per quanto attiene alle
condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti
dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un
lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa.
Articolo 4
Protezione dei dati
Il datore di lavoro ha la responsabilità di
adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software,
atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal
telelavoratore per fini professionali.
Il datore di lavoro provvede ad informare il
telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali
applicabili relative alla protezione dei dati.
Il telelavoratore è responsabile del rispetto di
tali norme e regole.
Il datore di lavoro provvede ad informare il
lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante
l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed
alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla
contrattazione collettiva.
Articolo 5
Diritto alla
riservatezza
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla
riservatezza del telelavoratore.
L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di
controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere
effettuata nel rispetto del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento
della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Articolo 6
Strumenti di lavoro
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e
responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell’inizio del
telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti
collettivi, cosi’ come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di
quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
Di regola, il datore di lavoro è responsabile
della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti
necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non
faccia uso di strumenti propri.
Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il
datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente
derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i
supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal
senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonchè in base a
quanto concorda