Assegno bancario: In caso di irregolare pagamento di un assegno bancario con clausola non trasferibile la banca girataria per l’incasso risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 5308 del 16/03
In caso di irregolare
pagamento di un assegno bancario con clausola non trasferibile la banca
girataria per l’incasso, subentrando alla banca trattaria e a essa sostituendosi
nel dovere di identificazione del presentatore con l’impiego della dovuta
diligenza professionale e con l’uso delle cautele e degli accorgimenti che le
circostanze del caso suggeriscono, risponde a titolo di responsabilità
extracontrattuale su di essa incombente ex articolo 43 del regio decreto n. 1736
del 1933, nell’accertamento della legittimazione del presentatore dell’assegno,
ferma la responsabilità concorrente della banca trattaria la quale sia stata a
sua volta negligente nella verifica del titolo in stanza di compensazione.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 5308 del 16/03/2004
La Corte Suprema di
Cassazione
Sezione I
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Giovanni OLLA –
Presidente
Dott. Renato RORDORF –
Consigliere
Dott. Gianfranco GILARDI –
rel. Consigliere
Dott. Carlo PICCININNI –
Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO –
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso proposto da:
V.A. S.R.L., in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 278, presso l’avvocato STEFANO GIOVE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RINO CASAROTTI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.P.D.L. S.C.A.R.L., in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIANA 63, presso l’avvocato GIUSEPPE FIORINO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE PERICA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sent. n. 91/00 del
Tribunale di VELLETRI, depositata il 16 febbraio 2000;
udita la relazione della
causa svolta nella pubblica udienza del 21 novembre 2003 dal Consigliere Dott.
Gianfranco GILARDI;
udito per il resistente,
l’Avvocato PERICA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il p.m. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione
notificato l’11 novembre 1995 la S.r.l. V.A. conveniva in giudizio innanzi al
Pretore di Velletri la B.P.d.L. soc. coop. a r.l. per sentirla condannare al
pagamento di marchi 9103 ovvero del controvalore in lire italiana al giorno del
saldo, oltre accessori di legge, a causa del pagamento a favore di soggetto non
legittimato di un assegno bancario, emesso dalla società tedesca S.H. con la
clausola di non trasferibilità all’ordine dell’attrice.
Si costituiva in giudizio la
B.P.d.L. chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Con sentenza del 25 febbraio
– 20 marzo 1997 il Pretore di Velletri rigettava la domanda dell’attrice; e la
decisione veniva confermata dal Tribunale di Velletri con sentenza del 2
febbraio – 16 febbraio 2000.
Avverso quest’ultima sentenza
ha proposto ricorso la s.r.l. V.A. formulando un unico motivo.
Ha resistito la B.P.d.L.
depositando controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso
la s.r.l. V.A. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 43 R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736 in relazione all’art. 2697 c.c. in quanto la corte
territoriale, facendo non corretta applicazione dei principi relativi all’onere
della prova, ha trascurato di considerare che, in base all’art. 43 del R.D. n.
1736 del 1933, "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal
prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento", con
la conseguenza che nel caso in esame il pregiudizio subito dal destinatario
dell’assegno deve considerarsi in re ipsa, l’art. 43 prevedendo una
responsabilità extracontrattuale "erga omnes".
Il motivo è infondato.
E’ ben vero infatti che,
secondo l’insegnamento ripetutamente affermato da questa Corte, nel caso di
irregolare pagamento di un assegno bancario con clausola "non trasferibile", la
banca girataria per l’incasso – subentrando alla banca trattaria ed ad essa
sostituendosi nel dovere di identificazione del presentatore del titolo con
l’impiego della dovuta diligenza professionale e con l’uso delle cautele e degli
accorgimenti che le circostanze del caso suggeriscono – risponde a titolo di
responsabilità extracontrattuale su di essa incombente ex art. 43 R.D. n. 1736
del 1933 nell’accertamento della legittimazione dal presentatore dell’assegno,
ferma la responsabilità concorrente della banca trattaria la quale sia stata a
sua volta negligente nella verifica del titolo in stanza di compensazione (cfr.,
tra le altre, Cass. 20 settembre 2000, n. 12425; Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098,
ove si precisa che la responsabilità della banca girataria per l’incasso, la
quale abbia omesso la verifica della genuinità del titolo, si configura come
extracontrattuale, non potando qualificarsi il banchiere giratario come
sostituto della banca trattaria nell’adempimento della convenzione di assegno e,
percio’, posto in rapporto con il traente, ma quale rappresentante del girante,
in nome e per conto del quale riceve il pagamento).
La responsabilità della
banca che abbia effettuato il pagamento dell’assegno puo’ configurasi non solo
nei confronti del traente (cfr., ad esempio, Cass. 25 ottobre 1999, n. 11976;
Cass. 17 maggio 2000, n. 6377 secondo la quale, peraltro, l’azione esercitabile
dal traente del titolo nei confronti della banca girataria per l’incasso che
abbia effettuato il pagamento a soggetto non legittimato ha la medesima natura
contrattuale dell’azione che lo stesso traente avrebbe potuto esercitare in
forza della convenzione di assegno nei confronti della banca trattaria) e della
trattaria (cosi’, ad esempio, Cass. 20 settembre 2000, n. 12425, citata), ma
anche nei confronti del beneficiario dell’assegno che dal pagamento del titolo
effettuato a soggetto non legittimato abbia subito un danno.
Tali premesse, mentre portano
a ritenere che il pagamento a soggetto non legittimato dell’assegno bancario
recante la clausola di non trasferibilità sia potenzialmente dannoso per colui
che quale destinatario del titolo, ne sarebbe stato il beneficiario, non
modifica tuttavia i principi generali in tema di onere dalla prova e, in
particolare, il principio che l’onere di provare l’esistenza del danno incombe,
ai sensi dell’art. 2597 c.c., su colui che abbia agito per ottenerne il
risarcimento.
Nel caso in esame la sentenza
impugnata, senza contraddire i principi di diritto più sopra enunciati, ha
tuttavia escluso la prova del danno, in quanto – non avendo la V.A. ricevuto
l’assegno – la società tedesca, debitrice dell’attuale ricorrente, non appariva
essersi liberata dal proprio debito, con la conseguenza che l’attuale ricorrente
avrebbe conservato intatte le proprie ragioni creditorie ad avrebbe potuto agire
verso la debitrice in base al rapporto causale.
Affermare che la società
S.H., "atteso l’avvenuto pagamento, pur irregolare, dell’assegno, sin
dall’origine della vicenda si è rifiutata di effettuarne un altro", implica
evidentemente un accertamento di fatto non consentito in questa sede, essendo
precluso alla Corte di Cassazione un sindacato sul merito della decisione
impugnata una volta che essa appaia – come nel caso di specie – congruamente
motivata.
Consegue da quanto sopra che
il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la
soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, nella misura complessiva di
Euro 900, di cui Euro 800 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed
agli accessori come per legge.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
nella misura complessiva di Euro 900, di cui Euro 800 per onorari di avvocato,
oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 21
novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il
16 marzo 2004