Norme & Prassi

Ires – Disposizioni applicative del regime di tassazione di consolidato fiscale nazionale. DM 9 giugno 2004

IL MINISTRO DELL’ECONIMIA E DELLE FINANZE

 

VISTO il testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

VISTO l’articolo 1 della legge 7 aprile 2003, n.
80, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso
risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato
"fiscale";

VISTO il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344, che a norma dell’articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la
riforma dell’imposizione sul reddito delle società e in particolare il
principio contenuto nell’ articolo 4, comma 1, lettera a) della legge delega n.
80 del 2003, concernente il consolidato fiscale nazionale di società di
capitali ed enti commerciali; VISTI gli articoli da 117 a 129 del predetto testo
unico delle imposte sui redditi, le cui modifiche sono state apportate
dall’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 344 del 2003, che attua il
predetto consolidato fiscale nazionale;

VISTO il citato articolo 129 del testo unico che
rinvia per le relative disposizioni applicative all’emanazione di un decreto
ministeriale di natura non regolamentare;

VISTI gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell’economia e
delle finanze;

CONSIDERATO che occorre adottare le necessarie
disposizioni applicative del regime di tassazione di consolidato fiscale
nazionale;

 

D E C R E T A:

 


Art. 1


Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca disposizioni di
attuazione per l’applicazione di quelle contenute negli articoli da 117 a 128
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ai fini del presente decreto:

a) si intende per “testo unico”, il testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;

b) i termini “controllante” e “controllata”, si
intendono effettuati con riferimento al rapporto di controllo esistente ai sensi
dell’articolo 117 del testo unico, anche tramite soggetti non aventi i requisiti
per la tassazione di gruppo, ivi compresi i soggetti residenti in paesi che
consentono un adeguato scambio di informazioni;

c) i termini “consolidante” e “consolidata”, si
intendono riferiti rispettivamente all’ente o società controllante e alla
società controllata che hanno optato per la tassazione di gruppo ai sensi
dell’articolo 117 del testo unico.

 


Art. 2


Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di
imprese controllate residenti

1. Le società indicate nell’articolo 120 del testo
unico possono esercitare, in qualità di controllate, l’opzione per la
tassazione di gruppo sin dall’esercizio di costituzione, ove tale costituzione 
avvenga entro i termini previsti dall’articolo 119, comma 1, lettera d), del
testo unico e siano rispettate le altre condizioni previste dal citato articolo
119. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che trasferiscono
dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali, nonchè a quelli risultanti
dalle operazioni di trasformazione ai sensi degli articoli 170, comma 3, e 171,
comma 2, del testo unico.

2. Nei casi previsti dal comma 1, secondo periodo,
i soggetti che trasferiscono dall’estero in Italia la residenza a fini fiscali
possono esercitare, anche in qualità di controllanti, l’opzione per la
tassazione di gruppo sin dall’esercizio nel quale è avvenuto il trasferimento
stesso; i soggetti risultanti dalle operazioni ivi previste possono esercitare,
in qualità di controllanti, l’opzione per la tassazione di gruppo a decorrere
dall’esercizio che inizia dalla data in cui ha effetto la trasformazione.

3. L’opzione per la tassazione di gruppo puo’
essere esercitata dalla società controllata anche a decorrere da un esercizio
successivo a quello in cui ha avuto inizio la tassazione di gruppo cui partecipa
la controllante.

 


Art. 3


Percentuali dei diritti di voto

1. La percentuale dei diritti di voto prevista dal
comma 1 dell’articolo 120 del testo unico è quella riferibile alle assemblee
previste dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile.

2. Ai fini della determinazione della percentuale
di partecipazione agli utili di cui all’articolo 120, comma 1, lettera b), del
testo unico, la quota di utili delle azioni di cui all’articolo 2350, secondo
comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di
partecipazione al capitale delle azioni medesime.

 


Art. 4


Limiti all’esercizio dell’opzione per la tassazione
di gruppo

1. L’opzione per la tassazione di gruppo non puo’
essere esercitata dalla società che: a) ha optato, in qualità di partecipata,
per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del testo unico;

b) è assoggettata alle procedure di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza.

 


Art. 5


Esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo

1. L’esercizio congiunto dell’opzione per la
tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all’Agenzia delle
entrate secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia medesima e deve contenere la denominazione o ragione sociale e il
codice fiscale delle società che esercitano l’opzione, la qualità di
controllante ovvero di controllata, l’elezione di domicilio da parte della
controllata presso la società o ente controllante ai fini della notifica degli
atti e provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata
l’opzione, l’individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il
versamento d’acconto in modo separato, il criterio utilizzato per l’eventuale
attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della
tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell’opzione, alle società che le
hanno prodotte;  tale criterio deve comunque tener conto delle disposizioni
di cui all’articolo 9, comma 2.

2. L’opzione si considera perfezionata se
comunicata dalla controllante all’Agenzia delle entrate entro il termine
previsto dall’articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico.

 


Art. 6


Effetti dell’esercizio dell’opzione

1. La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per
la tassazione di gruppo entro il termine previsto dall’articolo 119, comma 1,
lettera d), del testo unico comporta il trasferimento al consolidante degli
obblighi di versamento dell’imposta sul reddito delle società, anche a titolo
d’acconto. Se gli acconti sono stati versati, in tutto o in parte, separatamente
dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, le sanzioni sono applicate
al consolidante se l’importo dei versamenti complessivamente eseguiti risulta
insufficiente in base alle disposizioni di legge.

2. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo
4, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, gli
acconti sono versati, ove venga scelto il criterio previsionale, avendo riguardo
agli acconti dovuti da ciascun soggetto partecipante al consolidato in assenza
dell’opzione; non si applica la disposizione di cui al comma 1, secondo periodo.

 


Art. 7


Dichiarazione dei redditi propri di ciascun
soggetto partecipante alla tassazione di gruppo

1. Per effetto dell’opzione:

a) ciascun soggetto deve presentare all’Agenzia
delle entrate la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini
previsti dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell’imposta; dal reddito
complessivo, determinato secondo le disposizioni dell’articolo 83 del testo
unico, sono computate in diminuzione le perdite di cui all’articolo 84 del testo
unico relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo;

b) ciascun soggetto puo’ cedere, ai fini della
compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla
consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’articolo
25 di tale decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonchè
le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’articolo 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) nella dichiarazione dei redditi va indicato il
reddito prodotto all’estero e la relativa imposta ivi pagata.

 


Art. 8


Obblighi delle società controllate

1. Per effetto dell’opzione, ciascuna consolidata,
oltre a quanto indicato nell’articolo 121 del testo unico, deve trasmettere al
consolidante:

a) la copia della dichiarazione dei redditi di cui
all’articolo 7 del presente decreto;

b) i dati relativi ai dividendi percepiti per i
quali occorre effettuare, in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi del gruppo, la variazione in diminuzione della quota imponibile
determinata ai sensi dell’articolo 89 del testo unico;

c) i dati relativi alla rideterminazione del
pro-rata patrimoniale atta a generare la rettifica di cui all’articolo 122 del
testo unico.

 


Art. 9


Dichiarazione dei redditi del consolidato

1. Il consolidante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato e calcola il reddito complessivo globale apportando le
variazioni di cui agli articoli 122, 124 e 125 del testo unico alla somma
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno eser

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