Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria nell’ambito del condono edilizio, il parere della commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo. Tar Puglia, Lecce, Sezione I, Sentenza n.2915 del 14/05/2004
Mentre il parere della commissione edilizia è
espressamente richiesto nell’ambito del procedimento di rilascio delle
concessioni edilizie ordinarie, diversamente il procedimento di rilascio delle
concessioni nell’ambito del condono edilizio ha una propria, autonoma e completa
disciplina, nell’ambito della quale non è prescritto il parere della
commissione edilizia. Ne consegue, – non potendosi aggravare, in via di
interpretazione, gli oneri procedurali in difetto di espressa previsione
normativa -, che ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria
nell’ambito del condono edilizio, il parere della commissione edilizia non è
obbligatorio, ma al più facoltativo
Tar Puglia, Lecce,
Sezione I, Sentenza n.2915 del 14/05/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia-
Lecce
Prima Sezione
composto dai Signori:
Aldo Ravalli Presidente
Ettore
Manca Componente
Carlo Buonauro Componente
rel/est.
ha pronunziato la
seguente
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sul ricorso n. 1179
del 1989 proposto da
Taurino Mario,
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mezio Galluccio, giusta mandato a
margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato in Lecce alla
Piazza Mazzini 72.
RICORRENTE
CONTRO
Comune di Nardo’, in
persona del Sindaco p.t.
RESISTENTE
per l’annullamento
del provvedimento
preso dal Sindaco di Nardo’ in data 3.3.89 prot. N. 27328, con cui è stata
negata la sanatoria edilizia alla costruzione civile richiesta con domanda del
30.9.1986;
Letti tutti gli atti
di causa;
Relatore alla pubblica
udienza del 28.04.2004, il dott. Carlo Buonauro;
udito l’avvocato
Galluccio per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
Ritenuto in fatto
Premesso di aver realizzato un fabbricato nel Comune di Nardo’ alla via
Umbria senza concessione edilizia e di avere presentato per tale fabbricato
istanza di condono in data 30.9.86, il sig. Bove Cosimo ha impugnato il
provvedimento con il quale il Sindaco ha denegato il rilascio della richiesta
concessione in sanatoria sul rilievo che trattasi di un fabbricato privo di
copertura al momento del sopralluogo dei vigili di cui al verbale n. 130 del
2.10.1985.
Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente hanno proposto i seguenti
motivi di diritto:
1)
Violazione dell’art. 41, V, della l.r. n. 56/80.
Il
provvedimento impugnato è illegittimo in quanto emesso senza aver
preventivamente acquisito il parere della Commissione Edilizia Comunale.
2)
Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della l. b. 47/85. Eccesso di
potere
Il
ricorrente puo’ ottenere la concessione in sanatoria in forza della conformità
del manufatto allo strumento urbanistico vigente.
Non
si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
.
All’udienza del 28 aprile 2004, il ricorso è stato discusso e ritenuto per la
decisione.
Considerato
in diritto
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
L’attività dell’amministrazione in cui si è estrinsecato il potere di
concessione edilizia in sanatoria nel caso di specie non evidenzia le
illegittimità di cui al ricorso.
Con il primo motivo, si deduce il vizio di omessa acquisizione del parere
della commissione edilizia.
La censura è infondata.
In primo luogo deve osservarsi come, secondo un diffuso orientamento
giurisprudenziale, tale adempimento consultivo non trova attuazione nel
procedimento in esame. Mentre, infatti, il parere della commissione edilizia era
espressamente richiesto nell’ambito del procedimento di rilascio delle
concessioni edilizie ordinarie, diversamente il procedimento di rilascio delle
concessioni nell’ambito del condono edilizio ha una propria, autonoma e completa
disciplina, nell’ambito della quale non è prescritto il parere della
commissione edilizia. Ne consegue, – non potendosi aggravare, in via di
interpretazione, gli oneri procedurali in difetto di espressa previsione
normativa -, che ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria
nell’ambito del condono edilizio, il parere della commissione edilizia non è
obbligatorio, ma al più facoltativo.
In ogni caso, anche non aderendo a tale rigoroso indirizzo e ritenendo
all’opposto che la previa acquisizione del parere dell’organo consultivo è
necessaria anche ai fini della definizione della domanda di concessione in
sanatoria, nondimeno nella specie deve concludersi per la irrilevanza di tale
apporto consultivo.
Devono, difatti, distinguersi i casi in cui non è consentito prescindere
dall’acquisizione del predetto parere (es. qualora debbano essere effettuate
valutazioni tecnico-giuridiche sulla conformità del progetto sotto il profilo
tecnico alla normativa vigente) dalle ipotesi nelle quali, trattandosi di
decidere in base a mere considerazioni giuridiche, univocamente intese, ovvero
a certi elementi in fatto, senza margini di discrezionalità sul piano
dell’interpretazione degli stessi, il parere della commissione edilizia non è
necessario Nella fattispecie, l’assenza di copertura al momento del sopralluogo
dei vigili di cui al verbale n. 130 del 2.10.1985, richiamata nel provvedimento
impugnato, è documentalmente provata e non contestata dalla parti
Accertata, per le ragioni esposte, la sicura preclusione temporale
all’accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria, non sussiste
l’obbligo dell’amministrazione comunale (ai fini di definire la domanda di
sanatoria del ricorrente) di acquisire il parere della commissione edilizia, il
cui apporto non solo non avrebbe potuto arrecare alcun diverso elemento
valutativo, ma non avrebbe potuto comportare un esame favorevole della domanda
di sanatoria, stante la natura vincolata della decisione contenuta nel
provvedimento impugnato sulla base dei presupposti di fatto e di diritto sopra
evidenziati. Tale rilievo rende altresi’ infondata il successivo motivo di
censura, peraltro formulato in termini generici e non concludenti.
In definitiva, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto per
le ragioni esposte.
Quanto alle spese di giudizio, non vi è a provvedere non essendosi
costituita l’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente
decidendo sul ricorso emarginato
– Respinge il
ricorso.
– Nulla per le
spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Cosi’ deciso in
Lecce, nella Camera di Consiglio del 28.04.04
Aldo Ravalli
Presidente Carlo Buonauro Estensore