Legittima la limitazione del diritto di accesso se gli atti da visionare sono sottratti alla trasparenza per documentati motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tar Puglia, Bari, Sezione I, Sentenza n.2031 del 22/04/2004 con breve nota di Marco Martini s
Diritto di accesso tra tutela
della privacy e della sicurezza pubblica
Alcune
recenti sentenze dei giudici amministrativi offrono lo spunto per una
riflessione sui paletti posti dal legislatore all’esercizio del diritto di
accesso agli atti amministrativi.
La
regolamentazione del diritto di accesso ha rappresntato senza dubbio una
notevole conquista nel faticoso percorso volto a rendere sempre più trasparente
l’attività amministrativa nei confronti del cittadino. Ma l’effettività
dell’esercizio di tale diritto trova a volte ostacoli insormontabili allorchè
entra in gioco l’esigenza di tutela di altre sfere di diritti che l’accesso
incondizionato rischerebbe di compromettere seriamente.
Ci siamo
occupati pochi giorni fa della
Sentenza n. 4874 del Tar Lazio, Roma, Sezione III bis che ha affrontato il
tema dell’accesso in ipotesi di necessaria garanzia di riservatezza dei dati
personali., laddove i giudici amministrativi erano chiamati a valutare
l’interesse all’esercizio del diritto di acesso da un lato, l’esigenza della
tutela della privacy dall’altro. E’ stato cosi’ confermato il principio gia
affermato dal
Consiglio di Stato (sez. VI,
sentenza 30 marzo 2001, n. 1882)
secondo cui
l’interesse a visionare un atto diventa prioritario rispetto al diritto alla
riservatezza se gli interessi dei contendenti sono di “pari rango” . Vale a dire
che l’Amministrazione, o il Giudice quando ne sia evidentemente investito, deve
effettuare tale comparazione caso per caso, non essendovi infatti una sorta di
“scala gerarchica precostituita” dei diritti cui fare riferimento per la
relativa valutazione. Del resto lo stesso
D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") ha sostanzialmente “recepito” il richiamato principio, enunciato due
anni prima dal Consiglio di Stato. Ed infatti l’art. 60 afferma che quando il
trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante
che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi
è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.". In ogni caso poi, non è configurabile un accesso
incondizionato ma il necessario bilanciamento dei diritti di pari rango deve
essere garantito anche dalle modalità dell’accesso sicchè dalla copia dei
documenti dovranno, per esempio, essere cancellati il nome e il cognome del
soggetto cui i dati sensibili si riferiscono ecc.
Altro esempio
del limite all’esercizio del diritto di accesso (ovvero del pieno esercizio
dello stesso) è offeto dalla sentenza n. 2031 del Tar Puglia, Bari, Sezione
del 22/04/2004, qui riportata integralmente.
In questo
caso il diritto di accesso si ferma davanti ai documenti che riguardano la
sicurezza dei cittadini e la lotta alla criminalità. L’amministrazione puo’
negare l’accesso a fronte di una richiesta di visionare atti contenenti notizie
relative all’ordine pubblico e all’attività di prevenzione.
In ogni caso
pero’, essa è tenuta a dare conto delle ragioni del diniego attraverso un
provvedimento motivato,
L’esigenza di
assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa viene cosi recuperata
per via secondaria, dal momento che non sarà sufficiente un mero richiamo
all’art. 8, co. 5, lett. c)
D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che consentirebbe di secretare i documenti
contenenti “notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la
sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della
criminalità”. E’ infatti necessario motivare il diniego per consentire la
valutazione, appunto, della sussistenza delle condizioni di legge per
l’esercizio di tale potere di veto.
Laddove tale motivazione sia carente o manchi del tutto, ben puo’ il Tribunale,
come nel caso di specie con sentenza interlocutoria, ordinare
all’Amministrazione di depositare entro un dato termine, una relazione a firma
del funzionario al quale risale l’impugnato diniego di accesso, recante la
precisa indicazione delle ragioni sottese a detta determinazione nonchè
ulteriori chiarimenti. Tale potere-dovere è riconosciuto dall’art. 44, primo
comma,
r.d. n. 1054 del 1924 ed espressamente richiamato dalla Corte
Costituzionale,
ord. 29 maggio 2002 n. 223.
Infatti, il giudice amministrativo ben puo’ esperire le indagini istruttorie
eventualmente necessarie, interpellando sia l’amministrazione che ha negato
l’accesso ai documenti, sia altre amministrazioni, sia autorità giudiziarie,
chiedendo "schiarimenti o documenti" o ordinando "nuove verificazioni"
Marco Martini
Tar Puglia, Bari, Sezione I,
Sentenza n.2031 del 22/04/2004
|
N. |
IN |
|
IL |
N. |
|
|
ha |
|
|
|
sul ricorso
(n.682/2004) proposto dal signor Domenico Nicoletti, rappresentato e difeso
dall’ avv. Luigi Paccione , presso il cui studio in Bari, Via Quintino Sella n.
120, è elettivamente domiciliato,
contro
la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del signor
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, è per
legge domiciliata,
per l’ annullamento
del
provvedimento di diniego di accesso alla documentazione amministrativa, a lui
opposto con nota prot. n. 3030/16B/O.P. 1 Bis del 20 febbraio 2004, a firma del
dirigente dell’Area dott.ssa Cicoria e,
con conseguente ordine
alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del signor
Prefetto pro tempore, di rilascio della documentazione richiesta con
istanza a sua firma del 3 dicembre 2003.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’ atto di
costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo di Bari;
Vista la memoria depositata
in giudizio dall’Ufficio territoriale del Governo di
Bari;
Visti gli atti tutti della
causa;
Relatore
nella camera di consiglio del 21 aprile 2004 il Pres. Gennaro Ferrari;
uditi l’avv. Paccione per il ricorrente e l’avv. Stato Ferrante per
l’Amministrazione resistente.
Ritenuto e considerato, in
fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con
nota n. 3030/16/B/O.P.I. Bis del 3 ottobre 2003 il Vice Prefetto Vicario della
provincia di Bari ha respinto l’istanza del signor Domenico Nicoletti intesa
ad ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata, nonchè il
rilascio della licenza di porto di pistola.
Poichè nel
suddetto provvedimento si fa riferimento a precedenti atti acquisiti in sede
istruttoria dall’Autorità deliberante il signor Nicoletti, con istanza
indirizzata in data 3 dicembre 2003 all’Ufficio territoriale del Governo di
Bari, ha chiesto di avere copia degli atti in questione.
Con nota in
data 20 febbraio 2004, a firma del dirigente dell’Area, la sua richiesta è
stata respinta sul rilievo che “le informative degli organi di polizia non
possono di norma formare oggetto di accesso, perchè ai sensi dell’art. 3 del
Decreto ministeriale 10/05/1994 n. 415 rientrano nelle categorie documentali ad
esso sottratte per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.
2. – Avverso
il suddetto provvedimento il signor Domenico Nicoletti è insorto innanzi a
questo Tribunale con ricorso (n. 682/2004) notificato in data 22 marzo 2004 e
depositato il successivo 6 aprile e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo
contro di esso le seguenti censure:
a)
Violazione degli artt. 24 e 113 carta costituzionale i’ Violazione della L, n.
241/1990 in relazione al d.m. 10 maggio 1994 n. 415 – Violazione dei principi
costituzionali di buon andamento, di equità e di imparzialità dell’azione
amministrativa, atteso che a distanza di un anno dal rilascio del decreto di
nomina a guardia particolare giurata e senza che sia i