Disegno di legge recante principi fondamentali in materia di servizio sanitario nazionale Cdm 3.6.2004
Nuova proposta di “governance†sanitaria. Il
Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2004 ha approvato un disegno di legge
recante “Principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario nazionale†che
attribuisce più poteri ai medici nella gestione dei servizi. In sostanza con
questo provvedimento i medici e i sanitari vengono coinvolti nelle scelte
strategiche e di governo delle attività sanitarie cercando di assicurare
maggiore trasparenza ed equità nel sistema di acquisizione delle risorse
professionali sanitarie (selezioni) e nella valutazione dei dirigenti sanitari
(verifiche).
Il disegno di legge prevede che il governo delle attività cliniche, la
programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione è assicurato con il
diretto coinvolgimento del Collegio di direzione dell’Azienda sanitaria;
prevista anche una intesa governo-regioni per assicurare il coordinamento
permanente delle modalità e responsabilità attribuite ai Capi di Dipartimento
in materia di governo clinico.
Le funzioni igienico-oganizzative restano affidate
ai direttori sanitari di presidio ospedaliero mentre gli incarichi di dirigente
di struttura complessa del ruolo sanitario saranno conferiti solamente previa
selezione per avviso pubblico. Saranno le Commissioni, presiedute dal
responsabile del coordinamento clinico, a valutare i titoli professionali
scientifici e di carriera dei candidati e ad individuare la terna dei migliori
concorrenti tra i quali il Direttore generale effettuerà la scelta. Per
l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico responsabile dei servizi di
diagnosi e cura delle strutture sanitarie private convenzionate, i requisiti
professionali e le procedure selettive sono identiche a quelle richieste per il
personale delle strutture pubbliche.
Il direttore di Dipartimento clinico ospedaliero
sarà nominato dal Direttore generale su proposta della maggioranza dei
Direttori delle strutture complesse costituenti il Dipartimento.
Infine, riguardo il limite massimo di età per la pensione della dirigenza
sanitaria del SSN, il provvedimento lo fissa a 67 anni di età, permettendo
pero’ all’Azienda sanitaria di trattenere in servizio, anche di anno in anno,
per particolari esigenze di servizio, a domanda degli interessati, i dirigenti
di struttura complessa fino al compimento del settantesimo anno di età. Nei
confronti del personale medico universitario è prevista la permanenza anche
oltre il settantesimo anno di età, ma puo’ essere conferito esclusivamente un
incarico per lo svolgimento di attività didattiche e non per l’attribuzione di
responsabilità di direzione di struttura complessa, semplice o di programma.
Il provvedimento deve ancora andare all’esame del Parlamento.
DISEGNO DI LEGGE RECANTE PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE Cdm 3.6.2004
Articolo 1
(Principi fondamentali
in materia di Servizio Sanitario nazionale)
1. Le Regioni disciplinano il rapporto di lavoro
della dirigenza medica e sanitaria e l’organizzazione dei servizi delle aziende
sanitarie in base ai principi fondamentali individuati ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonchè ai seguenti principi:
a.
il governo delle
attività cliniche, la programmazione, organizzazione, sviluppo e valutazione
delle attività tecnico-sanitarie è assicurato con il diretto coinvolgimento
del Collegio di direzione dell’azienda; al fine di promuovere nelle aziende
sanitarie, e prioritariamente nelle aziende ospedaliere sedi di strutture e
servizi di alta specialità , lo sviluppo della funzione di governo clinico e la
conseguente adozione di programmi di miglioramento continuo della qualità e
dell’efficienza delle prestazioni, il Governo e le Regioni, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge n.131 del 2003, stipulano in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, apposita intesa anche per individuare le forme
più idonee che assicurino una funzione permanente di coordinamento delle
modalità e delle relative responsabilità attribuite in materia di governo
clinico ai direttori di dipartimento;
b.
con la intesa di cui
alla lettera a) si provvede, altresi’, a garantire che le verifiche delle
attività professionali siano effettuate da collegi tecnici, presieduti dal
responsabile aziendale del coordinamento clinico e composti da esperti nelle
relative discipline, estranei all’azienda, designati dal Collegio di direzione,
garantendo la presenza del dirigente sovraordinato e del direttore sanitario
aziendale;
c.
le funzioni
igienico-organizzative dei presidi ospedalieri restano affidate a direttori
sanitari di presidio ospedaliero, con la specializzazione in igiene, medicina
preventiva e organizzazione sanitaria o, in assenza, a un medico che abbia
un’esperienza di cinque anni nei relativi servizi;
d.
gli incarichi di
dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario sono conferiti
esclusivamente previa selezione per avviso pubblico; le commissioni, presiedute
dal responsabile del coordinamento clinico, valutano distintamente i titoli
professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati e individuano
una terna dei migliori concorrenti, nell’ambito della quale il direttore
generale effettua la scelta salvo diversa motivata determinazione; qualora i
candidati risultati idonei siano in numero minore di tre, la procedura di
selezione puo’ essere ripetuta per una sola volta prima di assegnare l’incarico;
e.
con l’intesa di cui alla
lettera a), per l’attribuzione dell’incarico di dirigente medico responsabile
dei servizi di diagnosi e cura delle strutture sanitarie private accreditate, i
requisiti professionali sono identici a quelli richiesti al personale delle
strutture pubbliche nonchè le relative procedure selettive analoghe a quelle
previste nelle predette strutture.
2. Fermo restando il principio dell’invarianza
della spesa, fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n.131, e salva la potestà legislativa
regionale da esercitare in base ai principi desumibili dalle leggi statali
vigenti, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, è modificato come segue:
a) al comma 2, primo periodo, dell’articolo 15-ter
dopo le parole: "direttore generale," è inserita la parola: "esclusivamente" e
dopo la parola: "commissione" sono inserite le seguenti parole: "che terrà
conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera
posseduti dai candidati, nonchè dei crediti in attività di formazione continua
(Educazione Medica Continua – E.C.M.) maturati nel triennio precedente alla data
del bando. La Commissione procede alla individuazione dei migliori
concorrenti in ragione del rispettivo giudizio complessivo. Il direttore
generale ha facoltà di scelta fra i primi tre candidati selezionati dalla
Commissione; la procedura selettiva deve essere ripetuta almeno una volta se i
candidati dichiarati idonei nella prima selezione sono in numero inferiore a
tre. L’eventuale scelta fuori dalla terna deve essere specificamente e
congruamente motivata con riferimento ai titoli posseduti dal candidato
prescelto; su tale scelta deve essere acquisito il preventivo parere del
Collegio di direzione.";
b) all’articolo 17 è aggiunto, in fine, il
seguente comma: "2-ter. Il Collegio di direzione formula parere
obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza. Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del
Collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.";
c) all’articolo 17-bis è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "3-bis. Il direttore di dipartimento clinico
ospedaliero è nominato dal direttore generale su proposta della maggioranza dei
direttori delle strutture complesse costituenti il dipartimento.
L’organizzazione del dipartimento prevede una funzione amministrativa dedicata
all’esercizio della responsabilità di tipo gestionale di cui al comma 2, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale.".
3. Fino all’emanazione della disciplina regionale
di cui al comma 1, nei presidi ospedalieri in cui insistono le strutture o i
servizi di alta specialità elencate nel decreto del Ministro della salute 29
gennaio 1992 il coordinamento clinico nel presidio è assicurato, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio aziendale, da un medico nominato, su
proposta dei dirigenti sanitari responsabili di struttura complessa riuniti in
apposito consesso, dal direttore generale tra i predetti dirigenti. Il
responsabile del coordinamento clinico rimane titolare della struttura complessa
cui è preposto e decade dalla funzione con il decadere del direttore generale.
Articolo 2
(Limiti di età)
1.
Il limite massimo di
età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario
nazionale, ivi compresi i direttori di struttura complessa, è stabilito al
compimento del sessantacinquesimo anno di età fermo restando quanto previsto
dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
2.
Le aziende sanitarie,
per particolari esigenze assistenziali, possono trattenere in servizio, previo
assenso dell’interessato, i direttori di struttura complessa fino al compimento
del settantesimo anno di età.
Il personale medico universitario di cui all’articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica. 11 luglio 1980, n. 382, con incarico di
direttore di struttura complessa, svolge le ordinarie attività assistenziali
fino al compimento del settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di
proroga di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503.
In caso sia mantenuto in servizio dopo il compimento del settantesimo anno di
età in base a disposizioni di stato giuridico della docenza universitaria, al
personale è conferito ai sensi del comma 4 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, un incarico che implichi lo svolgimento
delle attività assistenziali connesse all’attività didattica, ma non comporti
l’attribuzione di responsabilità, e della connessa indennità, di direzione di
struttura complessa, semplice o di programma.