Lo Statuto dei diritti del Contrubuente (L. 212/2000) ha sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni in materia fiscale. Cassazione Civile, Sezione Tributatia, Sentenza 7080 del 14/04/2004
Intervenedo un una controversia
in materia di accisa caratterizzata dalla applicazione di norme in una
fattispecie a formazione progressiva, i giudici della Suprema Corte hanno
sostanzialmente sancito lo status di “rango superiore” alla L. 212/2000 (c.d.
statuto del contribuente), riconoscendone la superiorità rispetto alle altre
disposizioni vigenti in materia fiscale.
Il Legislatore, infatti, ha
mmanifestato esplicitamente l’intenzione di attribuire ai principi espressi
nelle disposizioni dello stauto, o desumibili da esso, una rilevanza del tutto
particolare nell’mabito della legislazione tributaria ed una essenziale
superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia. Nella
categoria dei principi giuridici è insita inoltre ” come si desume dal secondo
comma dell’art. 12 delle preleggi ” la funzione di orientamento ermeneutico ed
applicativo vincolante nell’interpretazione del diritto.
Qualsiasi dubbio interpretativo
o applicativo sulla portata o sul significato di qualsiasi disposizione
tributaria, che attenga ad ambiti materiali disciplinati dalla legge 212/2000,
deve percio’ essere risolto dall’interprete nel senso più conforme ai principi
dello statuto del contribuente, cui la legislazione tributaria, anche
antecedente, deve essere adeguata anche al di là delle modificazioni,
relativamente modeste, introdotte nella normativa previgente con il decreto
legislativo 26 gennaio 2001, in applicazione di una delega contenuta nell’art.
16 della stessa legge n. 212/2000.
Questa prescrizione non è
diretta soltanto al futuro legislatore tributario, ma si riflette come criterio
interpretativo sull’esercizio della stessa attività applicativa
dell’interprete, che è chiamato ad applicare quei principi anche con
riferimento a leggi tributarie che non siano state oggetto di correzione, vale a
dire virtualmente tutte le altre norme dell’ordinamento tributario.