Lavoro

L’indennità di accompagnamento spetta anche se l’inabilità riguarda un periodo molto breve. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 10212 del 27/05/2004

Le persone
malate di cancro e debilitate dalla chemioterapia possono ottenere l’indennità 
di accompagnamento, anche se l’inabilità  riguarda un periodo molto breve.
Lo ha stabilito la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza 10212/04,
depositata lo scorso 27 maggio. I Supremi giudici, infatti, hanno accolto il
ricorso del figlio di un malato terminale, poi deceduto, contro il verdetto con
cui il Tribunale di Firenze aveva negato che l’Inps dovesse corrispondere
l’indennità  di accompagnamento al padre del ragazzo. In particolare, il
contributo era stato richiesto perchè il malato era al tal punto debilitato dal
trattamento chemioterapico da non riuscire a raggiungere da solo l’ospedale. Ma
il collegio fiorentino "pur avendo riconosciuto la sussistenza
dell’impossibilità  di deambulare" aveva, però, contestato il riconoscimento del
contributo in quanto l’inabilità  riguardava momenti di poca durata. Si trattava,
infatti, di periodi inferiori al mese. La Cassazione è stata di diverso avviso
e, nel bacchettare i giudici fiorentini, ha fissato il principio secondo cui
"nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all’indennità  di
accompagnamento, anche per periodi molto brevi". In altre parole, non può essere
d’ostacolo all’accesso al contributo economico – rivalutato ogni anno dall’Inps
e pari per il 2004 a 437 euro al mese – il carattere non permanente
dell’inabilità .

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