Va sanzionato il possessore della licenza per detenzione di armi da collezione che sia anche in possesso di munizioni, sia pure regolarmente denunciate.. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 158 del 28/05/2004
Va
sanzionato il possessore della licenza per detenzione di armi da collezione che
sia anche in possesso di munizioni, sia pure regolarmente denunciate. Non è
ravvisabile infatti alcuna illegittimità costituzionale dell’art. 10 della L.
110/75 con riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione dal momento che la
scelta del legislatore di sanzionare tale fattispecie trova giustificazione nel
fatto che che la contestuale disponibilità di una pluralità di armi e delle
relative munizioni ” da parte di un soggetto autorizzato a detenere solo le
prime, senza poterne fare uso, e proprio per questo no le seconde ” crea una
situazione di maggior pericolo e allarme sociale rispetto a quella ingenerata da
chi detiene illecitamente soltanto delle munizioni.
Corte Costituzionale,
Ordinanza n. 158 del 28/05/2004
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, decimo comma, della
legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per
il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con
ordinanza del 9 gennaio 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento penale
a carico di S.E.L., iscritta al n. 222 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell’anno 2003.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Giovanni
Maria Flick.
Ritenuto
che con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Trento ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi), che punisce con la reclusione da uno a
quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 1.032 l’inosservanza dei
divieti e degli obblighi stabiliti dal sesto, ottavo e nono comma del
medesimo articolo in materia di collezione di armi;
che
il giudice a quo riferisce, in punto di fatto, di essere investito
del processo penale nei confronti di persona imputata del reato previsto
dalla norma impugnata, per aver continuato a detenere munizioni, già
regolarmente denunciate, dopo l’ottenimento della licenza di collezione di
armi, violando cosi’ il divieto sancito dal nono comma dell’art. 10 della
legge n. 110 del 1975;
che,
ad avviso del rimettente, la norma incriminatrice censurata lederebbe il
principio di uguaglianza, in quanto accomunerebbe nel medesimo trattamento
sanzionatorio condotte di gravità notevolmente differenziata, impedendo
cosi’ al giudice di adeguare la pena alle caratteristiche oggettive e
soggettive del singolo fatto criminoso;
che
la pena comminata dalla norma censurata risulterebbe, in particolare,
“assolutamente sperequata” per eccesso, con riferimento alla fattispecie
oggetto del giudizio a quo, ossia alla detenzione, da parte di
soggetto fornito di licenza di collezione, di munizioni regolarmente
denunciate: fattispecie che ” non evidenziando una “personalità criminale”
dell’autore del reato ” si presenterebbe come di disvalore assai ridotto;
che
l’irragionevolezza del trattamento sanzionatorio censurato emergerebbe anche
dalla circostanza che la detenzione di munizioni denunciate, da parte del
collezionista di armi, risulta punita più gravemente sia rispetto alla
detenzione di munizioni non denunciate da parte di qualsiasi altro soggetto,
configurata come semplice contravvenzione dall’art. 697 cod. pen. (e cio’ ”
in base al “diritto vivente” ” anche qualora si tratti di munizioni relative
ad arma clandestina); sia ” e addirittura ” rispetto alla detenzione di
munizioni per armi da guerra, allorchè ricorra l’ipotesi attenuata di cui
all’art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo
delle armi);
che
l’irrogazione di una pena sproporzionata all’effettivo disvalore del fatto
ed alla personalità del reo ” quale quella che si avrebbe in applicazione
della norma impugnata, la quale rifletterebbe l’idea di un regime
sanzionatorio commisu
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