Norme & Prassi

DECRETO-LEGGE 28/05/2004 , n. 136 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

DECRETO-LEGGE 28 Maggio 2004 , n. 136

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione
.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in
particolari  settori  della  pubblica  amministrazione,  al  fine  di
assicurarne una migliore funzionalità;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e delle finanze, per i beni e le attività culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Validità di contratti di lavoro
  1.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati  ai sensi della convenzione 23 novembre
2000  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici  non  economici  - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico  1994-1995  -  tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati  in  graduatorie  di  selezione  pubblica  per contratti di
formazione  e  lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano  superato  il  limite  dei  trentadue anni di età al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
  3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2
sono  a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  4.  Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5,
comma   1,  del  decreto  legislativo  12 febbraio  1993,  n.  39,  e
successive  modificazioni,  i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati  dal  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica
amministrazione  ed  in  essere  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto  possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004,
se in scadenza entro tale data.
 
        
      
                               Art. 2.
  Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri
  1.  Fino  all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
sono  fatti  salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze
commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del
3 marzo  2003,  n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre
2003;   la   dotazione  organica  dell'ente  rimane  provvisoriamente
determinata  dall'ordinanza  commissariale  n.  1996  del 24 novembre
2003.
  2.  In  considerazione  dell'alto  rilievo  culturale  e  dei  fini
istituzionali  della  Società  Dante  Alighieri e della comprovata e
pluridecennale  notorietà,  anche  in  ambito internazionale, per la
predetta  Società non costituisce esercizio di attività commerciale
lo  svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle
condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
        
      
                               Art. 3.
                 Diritto di opzione per il personale

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