DECRETO-LEGGE 28/05/2004 , n. 136 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
DECRETO-LEGGE 28 Maggio 2004 , n. 136
Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione
.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in
particolari settori della pubblica amministrazione, al fine di
assicurarne una migliore funzionalità;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 14 maggio e del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Validità di contratti di lavoro
1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre
2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici non economici - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico 1994-1995 - tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di
formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2
sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono
senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004,
se in scadenza entro tale data.
Art. 2.
Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri
1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
sono fatti salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze
commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del
3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre
2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente
determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre
2003.
2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini
istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e
pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la
predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale
lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle
condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3.
Diritto di opzione per il personale
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